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I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: il recepimento del-

Nel documento Il manuale del certificatore energetico (pagine 41-44)

A livello nazionale, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita mediante il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 ed entrato in vigore l’8 ottobre 2005.

All’art. 1, viene evidenziata la principale finalità di tale decreto, ovvero quella di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obietti- vi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

Il d.lgs. 192/2005, in particolare, disciplina:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche in- tegrate degli edifici;

b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli

esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispe- zioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elabo- razioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

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g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraver- so l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore. Integrato e modificato dal successivo d.lgs. 311/2006, si applica alla progettazione ed alla realizzazione di edifici di nuova costru- zione e degli impianti in essi installati, alle opere di ristrutturazione degli edifici esistenti e degli impianti esistenti, all’esercizio, control- lo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti.

I soli edifici esclusi dall’applicazione del decreto sono quelli che rivestono particolare interesse storico, gli edifici industriali, artigia- nali e agricoli nei quali gli ambienti sono riscaldati per motivi con- nessi ai processi produttivi, i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m2 e gli impianti installati ai fini del processo produt-

tivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte non prepon- derante per gli usi tipici del settore civile.

All’interno del decreto, sono previsti i requisiti minimi da rispet- tare in materia di efficienza energetica, con differenti livelli d’appli- cazione:

– integrale a tutto l’edificio (nel caso di nuova costruzione o ri- strutturazione di stabili con superficie utile superiore ai 1.000 m2);

– integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento volu- metrico (se superiore al 20% dell’intero edificio);

– limitata al rispetto dei parametri solo per alcuni elementi, nel caso di interventi su edifici esistenti (nel caso di ristruttura- zioni totali o parziali di stabili con superficie utile minore o uguale a 1.000 m2 ed ampliamenti meno importanti, nuova

installazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore).

La certificazione energetica degli edifici, espressamente prevista dalla direttiva 2002/91, viene prescritta all’art. 6 del d.lgs. 192/2005: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti per i quali è prevista una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi dell’involucro o una demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile superiore ai 1000 m2 sono dotati, al ter-

2 - LA NORMATIVA NAZIONALE 43 mine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un atte- stato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodo- logie da emanarsi con uno o più decreti del Presidente della Repubbli- ca entro 120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 192.

L’obbligo di certificazione energetica si applica inoltre anche nei seguenti casi e con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, in caso di locazione, del locatore:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile su- periore a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso

dell’intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero

immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel

caso di trasferimento a titolo oneroso”.

Per quanto riguarda la certificazione degli appartamenti di un condominio il decreto, all’articolo 6, richiama quanto previsto nella direttiva europea e nello specifico prevede che possa fondarsi:

– su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condo- mini dotati di un impianto termico comune;

– sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certifica- zione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsi- asi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pub- blici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento del- le prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o de- gli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legit- timo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non sono necessari il preventivo assenso o concessione da par- te della medesima.

A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione de- gli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’at- testato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobi-

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liare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

L’attestato ha una validità di dieci anni e nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di locazione, in accordo con le decorrenze indica- te, deve essere allegato all’atto di compravendita o di locazione.

Al comma 9 dell’art. 6 relativo alla certificazione energetica, si legge infine che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo- re del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrut- ture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU (1), prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri”.

2. I decreti legislativi 115/2008 e 56/2010: la metodologia di cal-

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