La nuova direttiva 2010/31/UE è stato pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 18 giugno 2010 e sostituisce di fatto la diret- tiva 2002/91/CE, che sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.
Con la direttiva 2010/31/UE, l’Unione europea ha ritenuto neces- sario procedere su due fronti:
1) chiarire le disposizioni ambigue della direttiva 2002/91/CE, motivo per cui si è deciso di ricorrere a una rifusione (riela- borazione);
2) rafforzare gli elementi principali e fondamentali presenti nel- la 2002/91/CE dando maggiore incisività ai requisiti di pre- stazione energetica per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, all’attestato di prestazione ener- getica, all’ispezione degli impianti di riscaldamento e condi- zionamento dell’aria.
Per l’UE è necessario prendere una serie di misure anche di ca- rattere non normativo, quali:
– migliorare l’informazione nei confronti dei cittadini;
– promuovere la formazione di esperti nel campo della presta- zione energetica e nell’attività di ispezione degli impianti; – istituire incentivi finanziari e fiscali di livello adeguato, dando-
ne ampia pubblicità.
La direttiva 2010/31 promuove “il miglioramento della presta- zione energetica all’interno dell’Unione, tenendo conto delle con- dizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni rela- tive al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”.
1 - LA NORMATIVA COMUNITARIA 37
Sebbene la 2002/91 sia nata con lo stesso obiettivo, la direttiva 2010/31 propone delle novità:
– la valutazione del livello di prestazione energetica in relazione ai costi-benefici (art. 4);
– l’obbligo di costruire edifici ad energia quasi zero entro il 31 dicembre 2018 per quelli pubblici, ed entro il 31 dicembre 2020 per tutti gli altri (art. 9);
– l’obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energe- tica in tutti i casi di ristrutturazione importante, pertanto scom- pare il limite dimensionale di 1000 m2 (art. 7);
– l’obbligo di riportare l’indicatore di prestazione energetica su tutti gli annunci e i mezzi di comunicazione che pubblicizzano la vendita o la locazione di un immobile (art. 12);
– la possibilità di ridurre la frequenza delle ispezioni degli im- pianti di riscaldamento e di raffrescamento dell’aria, in pre- senza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico (art. 14).
È evidente il tentativo di ridurre la domanda di energia e dei con- sumi attraverso una maggiore efficienza del sistema edificio/impian- to e del prodotto edilizio anche al fine di migliorare il sistema ma- croeconomico.
Per fare ciò è necessario adottare una metodologia per il calcolo delle prestazioni che sia nello stesso tempo un metodo di calcolo semplice e rigoroso, univoco e flessibile per la misura e il confronto delle prestazioni energetiche di qualunque tipo di edificio.
Non si parla più di rendimento, ma di prestazione energetica, intesa come quantità di energia reale o calcolata, consumata an- nualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell’edificio e corrispondente al fabbisogno energetico richiesto per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio e per coprire il fab- bisogno di acqua calda nel settore domestico.
I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, dei com- ponenti di involucro e dei sistemi tecnici per l’edilizia devono essere calcolati con l’obiettivo di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
La direttiva europea 2002/91 sul rendimento energetico è nata con lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera comprese quelle
PARTE I - NORME COMUNITARIE E NAZIONALI
38
climalteranti dovute all’uso di energia ricavata da combustibili fossi- li, quali produttori petroliferi, gas naturale ed i combustibili solidi. Ciò partendo dalla constatazione che il settore dell’edilizia è il mag- giore responsabile nell’inquinamento e nel consumo energetico poi- ché circa il 40% del consumo finale di energia della Comunità è da imputarsi all’energia impiegata nel settore residenziale e terziario.
Le disposizioni contenute sulle modalità di gestione del fabbiso- gno energetico della Comunità hanno il fine di influenzare il merca- to mondiale dell’energia e poter garantire la sicurezza degli approv- vigionamenti nel medio e lungo periodo.
Su queste basi la direttiva 2002/91 ha individuato una serie di strumenti che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare per con- seguire gli obiettivi di efficienza energetica per consumi relativi a riscaldamento invernale, produzione di acqua calda sanitaria, raf- frescamento estivo, ventilazione e, per il settore non residenziale, anche l’illuminazione.
Gli Stati membri quindi si sono dovuti muovere per:
– delineare un quadro generale delle metodologie di calcolo del rendimento energetico e dei requisiti minimi da rispettare per le nuove costruzioni e nei casi di ristrutturazione di quelle esi- stenti;
– favorire la diffusione della certificazione energetica per diffon- dere preso i cittadini la conoscenza della prestazione energeti- ca degli edifici che comprano, affittano o utilizzano;
– promuovere l’efficienza energetica in occasione di lavori di ri- strutturazione;
– informare gli utilizzatori di edifici su potenzialità e metodolo- gie per migliorare le prestazioni energetiche.
A livello nazionale, l’Italia ha recepito le disposizioni europee in materia di uso razionale dell’energia (in particolare, la direttiva 2002/ 91/CE e la 2006/32/CE) con i seguenti decreti:
– il d.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relati- va al rendimento energetico nell’edilizia” successivamente mo- dificato dal d.lgs. 311/2006 “Disposizioni correttive ed integra- tive al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attua- zione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento ener- getico nell’edilizia”;
1 - LA NORMATIVA COMUNITARIA 39
– il d.lgs. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relati- va all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” successivamente mo- dificato dal d.lgs. 56/2010 “Modifiche ed integrazioni al decre- to 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’ener- gia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”;
– il d.P.R. 59/2009 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
– il decreto 26 giugno 2009 “Linee guida per la certificazione ener- getica degli edifici”.
Con la pubblicazione della 2010/31/UE, la direttiva 2002/91/CE sarà abrogata dal 1° febbraio 2012 e gli Stati membri avranno tem- po fino al 9 gennaio 2013 per adottare le norme di recepimento del- la direttiva 2010/31. Si attendono dunque ulteriori modifiche del- l’attuale assetto normativo nazionale.
2 - La normativa nazionale
1. I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: il recepimento della