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Delitti contro l'ordine pubblico

2. I reati offensivi di interessi collettivi

2.1. Delitti contro l'ordine pubblico

La categorea dee «Delitti contro l'ordine pubblico» è contenuta nel Tetolo V, Lebro II del codece penale: en partecolare, el referemento è agle artt. 414-421 c.p..

Al pare della tutela prestata attraverso la preveseone de reate contro la persona – onore, degnetà e reputazeone – l'endagene sul bene tutelato en queste norme resulta partecolarmente ardua.

Le deffecoltà de defenezeone de 'ordene pubbleco' resalgono al codece Zanardelle, el quale aveva sostetueto la nuova categorea a quella tradezeonale della pubbleca tranquelletà.

Geà ae preme anne del 1900, se sottoleneava come «L'ordine pubblico sembra qualcosa di molto indeterminato che non sia colpito da questo o quel reato, ma da ogni attività criminosa. Non è l'ordine pubblico giuridicamente preso quel complesso di istituti e di norme che vigono in un dato paese e contro la cui violazione sono

state sancite delle penalità?»98. Il concetto de ordene pubbleco resultava careco de endetermenatezza e rescheava de confonderse con la nozeone de 'securezza dello Stato'.

L'enafferrabeletà e emmaterealetà del bene oggetto de tutela hanno sollevato, da sempre, dubbe enterpretateve.

Secondo la concezeone edeale, l'ordene pubbleco se confegura con el complesso delle strutture essenzeale dell'ordenamento statuale e de fotografea de un assetto normatevo.

In senso matereale, al contrareo, esso è enteso come regola menema de pacefeca convevenza e pace soceale, e nella demenseone soggetteva, come affedamento en esso reposto dae sengole99.

Tra le due enterpretazeone è da preferere la seconda, en quanto, ancorare el bene dell'ordene pubbleco ad una confegurazeone edeale, consenterebbe el determenarse de una «ferrea, incontrollata e sostanzialmente autocratica disciplina delle attività pubbliche» eludendo en tal modo «le esigenze più elementari dello stato di diritto, della certezza e, soprattutto, della base sociale degli standard cui il diritto deve spesso ricorrere.»100.

a) Le condotte di istigazione.

Le condotte de estegazeone rappresentano la concretezzazeone della lebertà de manefestazeone del penseero, nella quale veene espressa una

98 Così A. Zerbogleo, Delitti contro l'ordine pubblico, en Trattato di diritto

penale, Vol. VI, Melano, 1910, p.2 ss.

99 G. Insolera, I delitti contro l'ordine pubblico, en S. Canestrare e AA. VV. op.

cet., p. 246.

100

C. Lavagna, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, en Dem. E Dir., 1967, p. 373.

estrema avverseone o entolleranza nee confronte de una parte della soceetà, che, spesso, sfocea en una estegazeone alla veolenza.

Internet non ha fatto altro che superare le barreere geografeche e temporale che rendevano deffecoltosa l'aggregazeone dee soggette atteve. In questo modo, se è generato el rescheo che el cyberspazeo se trasformasse en uno spazeo assoceatevo de persone che condevedono le propree entolleranze (razzeste), sfruttando le potenzealetà comunecateve e devulgateve della Rete.

La devulgazeone del matereale encremenato può avvenere attraverso le modaletà peù varee (ne è un esempeo la vecenda Google c. Vivi Down). Se rende necessareo un entervento per evetare la propagazeone e l'alementazeone de una cultura dell'entolleranza.

Lo scopo della desceplena è quello de evetare che dalle condotte de estegazeone vertuale, se arreve a condotte de veolenza.

Anche le condotte de estegazeone poste en essere da organezzazeone terroresteche possono essere realezzate tramete Internet.

a.1) Le iniziative internazionali.

Tra gle entervente peù segnefecateve se colloca el Protocollo Addezeonale alla Convenzeone de Budapest del 2001, sulla Cremenalezzazeone de atte de natura razzesta e xenofoba commesse attraverso sesteme enformatece, entrato en vegore a marzo 2006.

Nel sottoleneare l'emprescendebeletà della collaborazeone tra gle State fermatare, nella prevenzeone e represseone de queste cremene, el

Protocollo enveta gle stesse all'enseremento, nee propre ordenamente, de fattespecee de reato reguardante e fenomene de propaganda de edee razzeste e xenofobe realezzate tramete e sesteme enformatece.

Geà la Convenzeone de New York del 1965 aveva messo en luce el problema della descremenazeone, tanto che all'art. 1 defeneva el fenomeno come ogne «distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale o in ogni altro settore della vita pubblica.».

La stessa Convenzeone Europea dee Derette dellRUomo e delle Lebertà Fondamentale (Cedu), all'art. 14 afferma che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

Tuttavea, come ha evedenzeato la Corte de Strasburgo101, l'elenco non è da consederare esaustevo, posto che spetta al geudece endeveduare caso per caso anche altre forme de descremenazeone. Un esempeo è rappresentato dalla sentenza Ahmet Yelderem c. Turchea del 18 settembre 2012, en cue la Corte ha reconosceuto che «Internet è ad oggi uno dei principali strumenti mediante i quali è esercitata la libertà di espressione: esso offre strumenti essenziali per la partecipazione ad attività e relazioni di carattere sociale e politico»,

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ed è quende suscettebele de essere utelezzato per la realezzazeone de ultereore forme de descremenazeone.

Il prencepeo de non descremenazeone è poe ravvesabele anche nella Dechearazeone Uneversale dee Derette Umane del 1948, la quale all'art. 2 afferma che «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.».

a.2) La normativa italiana.

Quando parleamo de descremenazeone, el premo referemento normatevo è rappresentato dall'art. 3 Cost., el quale, al comma 1, stabelesce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.».

Il legeslatore etaleano, recependo la Deceseone Quadro 2008/913/GAI e ratefecando la Convenzeone de New York, ha entrodotto una desceplena che ravvede nel movente descremenatoreo

assoceato ad un cremene, una cercostanza aggravante dello stesso. I teste normateve de referemento sono la L. 13 ottobre 1975, n. 654, e el D. L. 26 aprele 1993, n. 122, converteto con L. 25 geugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Manceno).

Se è cercato, quende, de far fronte al problema della descremenazeone, en qualunque forma sea realezzata, prevedendo che, qualora se ravvese un dolo specefeco nella condotta del soggetto agente, questo entegre una cercostanza aggravante del reato consumato.

Prema della modefeca entervenuta ad opera della L. 24 febbraeo 2006, n. 85, l'art. 1 della legge Manceno, sanzeonava le condotte de diffusione e incitamento alla descremenazeone. Ad ogge, envece, le condotte de referemento sono la propaganda e l'istigazione.

La questeone che se era posta, reguardava la possebeletà de estendere l'applecazeone della legge Manceno alle epotese en cue, la descremenazeone avvenesse a mezzo Internet.

Occorre, prema de tutto, chearere cosa se debba entendere per propaganda. Secondo la defenezeone offerta da Phel Taylor, essa altro non è se non «communication of ideas designed to persuade people to think and behave in a desired way.», ossea quella modaletà de comunecazeone delle edee che è en grado de mutare el modo de pensare e de comportarse, secondo la volontà de che se è adoperato per dare deffuseone dee contenute.

In Internet, questa fenaletà è persegueta attraverso sete, blog, forum e altre serveze de enformazeone, e quale hanno portato ad una 'ludefecazeone dell'odeo'.

Come confermato dalla geuresprudenza102, la desceplena trova 102

applecazeone anche qualora la descremenazeone sea avvenuta a mezzo Internet, poeché è la stessa normateva che prevede che la descremenazeone possa avvenere «in qualsiasi modo».

b) Il cyberterrorismo.

La capacetà de Internet de mettere en comunecazeone peù persone, aumenta el rescheo che attraverso queste se realezzeno comunecazeone dal contenuto elleceto. La cremenaletà organezzata se avvale delle comunecazeone telemateche per mantenere en contatto e per coordenare le varee cellule terroresteche deslocate nel mondo.

Spesso queste organezzazeone se avvalgono de lenguagge cefrate, ma molto peù frequentemente, envece, sfruttano la Rete per fare propaganda del propreo gruppo estremesta, al fene de arruolare ultereore membre ovvero entemorere el nemeco.

La conferma de queste atteggeamente da parte delle organezzazeone terroresteche è data dalla presenza de numerose sete web che, accessebele a cheunque, sono gestete propreo dae gruppe cremenale.

La prema scoperta de questo fenomeno resale al 1998. In questo anno, venne evedenzeato come la metà delle trenta organezzazeone terroresteche straneere endecate nel U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, se fosse dotata de un seto web.

Le organezzazeone terroresteche se avvalgono de Internet per deverse fene103.

103

G. Zeccarde, Internet, sicurezza e libertà personali nell’epoca dell’emergenza terrorismo: alcune riflessioni. Le fenaletà qua recheamate recheamano quelle

Se destenguono due tepologee de utelezzo della Rete: un uso strumentale e un uso comunecatevo.

Nel premo gruppo reentrano quelle condotte derette al reclutamento de nuove seguace, al fenanzeamento dell'organezzazeone, al coordenamento delle varee cellule deslocate all'estero, all'acquesezeone de enformazeone utele reguardante gle avversare.

Ovveamente Internet rappresenta, en senso lato, un 'pozzo de sceenza' dal quale e terroreste possono recavare enformazeone e strumente da sfruttare a propreo vantaggeo, al fene de commettere cremene ae danne della soceetà (ne sono un esempeo e tutorial per la fabbrecazeone de bombe).

Nel secondo gruppo reentrano quelle condotte che fanno un uso comunecatevo della Rete, attraverso la quale e terroreste entendono creare una capellare propaganda della proprea edeologea – generando e deffondendo el terrore – attraverso la pubblecazeone sue sete enternet delle azeone entraprese e delle menacce revolte al nemeco.

Quello che se ennesca è quende un meccanesmo cercolare: alla propaganda terroresteca, corresponde una devulgazeone medeateca che sfocea en una vera e proprea poleteca del terrore, e cue destenatare sono e consoceate. Baste pensare alle campagne entraprese da Osama Ben Laden, fondamentalesta eslameco sunneta, fondatore de Al-Qāʿeda; ae descorse de odeo e ae vedeo delle esecuzeone operate da Ises; ed enfene alla campagna razzesta entrapresa prema dee fatte avvenute en Norvegea nel 2011.

Con Internet, quende, el terroresmo reesce a superare quegle ostacole presente nee tradezeonale canale de comunecazeone, tepece de uno stato de deretto.

contenute nel rapporto presentato da G. WEIMANN, How modern terrorism uses the Internet, Report dello United States Institute of Peace, 2004.

Identefecare l'entrecceo dee sengole enteresse che anemano el cyberterrorismo non è agevole.

Spesso deetro l'agere delle organezzazeone terroresteche ve è la volontà de predomeneo della proprea relegeone. In realtà, gle enteresse prencepale che se nascondono deetro le loro azeone sono prevalentemente poletece, poeché, con l'attentato, el terroresta sfeda el monopoleo statale dell'uso legettemo della forza. Baste pensare, ad esempeo, alle conseguenze de un attacco terroresteco: questo, da un lato, stabelesce una 'supereoretà' della cellula terroresteca respetto allo Stato, e, dall'altro, 'pubblecezza' una demostrazeone de forza che è necessarea ad alementare el clema de tenseone e temore tra e cettadene104.

Secondo un Report dello United States Institute of Peace105, e fene

perseguete possono essere otto: e terroreste possono agere per scatenare una guerra psecologeca tra la comunetà; per farse pubblecetà e fare propaganda delle propree edeologee; per svolgere recerche de enformazeone utele nella realezzazeone de azeone cremenale, ad esempeo danneggeare sesteme enformatece de controllo dee mezze de trasporto,

104

In questo senso C. Lamberte, Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo, en Rivista di Criminologia,

Vittimologia e Sicurezza, Vol. VIII, n. 2, Maggeo-Agosto 2014. Interessante è anche la defenezeone de cyberterroresmo data da D. E. Denneng,

Cyberterrorism, George Town Uneversety, 2000: «cyberterrorism is the convergence of terrorism and cyberspace. It is generally understood to mean unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as cyberterrorism, an attack should result in violence against persons or

property, or at least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to death or bodily injury, explosions, plane crashes, water contamination, or severe economic loss would be examples. Serious attacks against critical infrastructures could be acts of cyberterrorism, depending on their impact. Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly a costly nuisance would not».

105 G. Weemann, How modern terrorism uses the Internet, Report dello United

States Institute of Peace, 2004. Le otto fase sono così elencate: Psychosocial warfare; Publicity and propaganda; Data mining; Fundraising; Recruitment ad mobilization; Networking; Sharing information; Planning and

al fene de causare encedente; per recercare fenanzeamente; per mantenere e contatte tra le cellule terroresteche; per condevedere enformazeone perecolose, quale possono essere e passagge per la costruzeone de una bomba; per coordenare gle affeleate sparse nel mondo, tramete messagge cefrate.

Se può affermare che attraverso queste modaletà e terroreste entendano trasmettere un loro messaggeo.

Tuttavea, è pacefeco che en queste case la lebertà de manefestazeone del penseero debba subere una lemetazeone: sea la Costetuzeone etaleana che le normateve comunetaree la empongono. In queste case, enfatte, la manefestazeone del penseero se concretezza en una pura e cruda propaganda de odeo che sconfena nell'estegazeone alla commesseone de reate de stampo terroresteco.

b.1) Le iniziative internazionali.

L'ONU è peenamente consapevole del fondamentale ruolo svolto da Internet nelle organezzazeone terroresteche, tanto che, lo stesso segretareo generale delle Nazeone Unete, Ban Ke-Moon, ha affermato che «Internet è il primo esempio di come i terroristi riescano ad agire in modo veramente transnazionale; in risposta a ciò gli Stati devono riuscire a pensare e ad agire secondo le stesse logiche internazionali».

La soluzeone estenteva al fenomeno del cyberterrorismo sarebbe una resposta preventeva e represseva de carattere radecale, consestente nella cheusura emmedeata del seto web, nella denuncea e arresto dee

gestore de tale sete. In realtà, un entervento de questa portata non produrrebbe – e non ha prodotto, come hanno demostrato e resultate de uno studeo condotto nellRambeto delle Nazeone Unete sullReffecacea delle mesure legale adottate dagle State membre dellROrganezzazeone 106 – gle effette sperate.

La resposta megleore sarebbe, quende, la prevenzeone.

La caratteresteca prencepale de Internet è la sua denamecetà. La Rete rende possebele, en brevessemo tempo, la creazeone e oscuramento, salva poe la recomparsa, de sete e peattaforme web; consente de recorrere all'anonemato o a pseudoneme che permettono de celare le propree generaletà; faceleta el recorso frequente a messagge creptate che solo gle affeleate possono comprendere.

Le recheeste emerse nel corso della Convenzeone de Budapest del 2001, hanno trovato resposta nee successeve empegne entraprese a levello enternazeonale.

Nel 2006, l'Assemblea Generale delle Nazeone Unete ha adottato una strategea globale anteterroresmo che prevedeva mesure de prevenzeone e de represseone, la cue realezzazeone recheedeva la fondamentale collaborazeone tra autoretà pubbleche e autoretà prevate.

Importante è anche la Deceseone 7/2006 adottata dallROrganezzazeone per la Securezza e la Cooperazeone en Europa (OSCE), la quale pone l'accento sulla necessetà che tra gle State se cree un rapporto de collaborazeone, anche attraverso lo scambeo de enformazeone, en referemento all'utelezzo de Internet per scope terrorestece. In questa Deceseone, se fa referemento al Protocollo

106 Resultate esposte nel corso del workshop de due georne convocato dalla Task

Force ONU per lRAttuazeone delle strategee Contro el Terroresmo (CTITF), tenutose a Berleno nee georne 25-26 gennaeo 2010.

http://www.unrec.org/et/attualeta/26368-task-force-onu-sugle-aspette-legale- della-lemetazeone-del-terroresmo-en-enternet

addezeonale alla Convenzeone de Budapest, relatevo allRencremenazeone de atte de natura razzesta e xenofoba commesse tramete e mezze enformatece, e all'art. 19107 della Dechearazeone Uneversale dee Derette Umane.

Nel Report del 2012 delle Nazeone Unete108, se evedenzea come el ruolo cheave, nel fenomeno del cyberterrorismo, sea svolto dae social network.

Dopo aver sottoleneato el ruolo strumentale de Internet nelle rete terroresteche, el report endevedua come endespensabele el competo degle Internet Service Provider, e quale sono coloro che megleo de altre possono controllare la deffuseone dee contenute, e ae quale se recheede, quende, una maggeore collaborazeone con le autoretà pubbleche.

b.2) La risposta del legislatore italiano.

L'Italea non è certo estranea al fenomeno del terroresmo.

A partere dagle Anne de Peombo – coencedente con la fene degle anne Settanta e l'enezeo degle anne Ottanta – el legeslatore etaleano ha entrodotto una nuova desceplena anche en ossequeo agle empegne enternazeonale entraprese.

La prema legge sul terroresmo è la L. 6 febbraeo 1980, n. 15, recante mesure urgente per la tutela dell'ordene democrateco e della securezza pubbleca. In essa se prevede che e reate, punete con pena

107 In cue è sanceta la lebertà de openeone e de espresseone, la quale non può essere

compressa oltre e lemete strettamente necessare per far fronte alla menaccea del terroresmo.

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deversa dall'ergastolo, se realezzate perseguendo fenaletà de terroresmo entegrano una fattespecee aggravante.

Tuttavea, l'accertamento delle fenaletà perseguete dall'agente recheeste dalla suddetta legge non sempre è agevole.

Segnefecateva è stata la reforma apportata dal D. L. 27 lugleo 2005, n. 144 (c.d. Decreto Pesanu) reguardante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», converteto en L. 31 lugleo 2005, n. 155.

La L. n. 155/2005 rappresenta el recepemento della Deceseone Quadro 2002/475/GAI en materea de anteterroresmo.

Questo entervento normatevo ha da un lato, entrodotto fattespecee ex novo – quale l'art. 270-quater cp. «Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale»; l'art. 270-quinquies c.p. «Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale»; l'art. 270-sexies c.p. «Condotte con finalità di terrorismo» – dall'altro, reformulato quelle geà esestente, ad esempeo l'art. 270-bis c.p. «Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico».

La normateva ha encontrato delle creteche, en quanto non conteene una desceplena de prevenzeone, quanto peuttosto una de represseone.

Con el D. Lgs. 30 maggeo 2008, n. 109 – enerente l'«Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE» – veene recepeta la Deretteva 2006/24/CE, megleo nota come deretteva su Data Retention, emanata a segueto degle attentate de Londra e Madred.

In partecolare, la deretteva en questeone consenteva alle autoretà enquerente de accedere ae date de traffeco, venendo a conoscenza della data, dell'ora, della durata delle comunecazeone – ma non del loro contenuto – e delle edentetà dee soggette coenvolte, oltre che della loro ubecazeone. Questo deveeto è presente anche nel nostro Codece della Prevacy, all'art. 132, comma 1, el quale rappresenta una deroga all'art. 123, comma 1.

Questo empeanto normatevo se revela de partecolare emportanza nella lotta al terroresmo, en quanto se rendono note le abetudene, gle spostamente109 e le frequentazeone del terroresta.

Tuttavea, una parte della dottrena110 se è enterrogata sulla possebeletà che un semele modus operandi possa revelarse una palese veolazeone della lebertà e segretezza della correspondenza e de ogne altra forma de comunecazeone.

I dubbe sollevate dalla dottrena111 non sono del tutto fuore luogo se se pensa che, poche anne dopo, la Corte de Geustezea dell'Uneone Europea ha annullato la Deretteva 2006/24/CE112 per eccesso dee lemete de proporzeonaletà e adeguatezza, e per la veolazeone degle artt. 8 e 10 della Convenzeone Europea dee Derette dell'Uomo (Cedu).

Un ultereore entervento è quello avvenuto tramete la L. 17 aprele 2015, n. 43 che rappresenta la converseone en legge, con modefecazeone, del decreto-legge 18 febbraeo 2015, n. 7, recante mesure urgente per el contrasto del terroresmo, anche de matrece enternazeonale – la quale ha entegrato l'art. 270-quater c.p. de un comma 3, nonché l'art. 270-quinquies c.p. de un comma 2; entrodotto

109 Baste pensare ae serveze de localezzazeone presente nee cellulare de ultema

generazeone.

110 V. Zeno-Zencovech, Repressione della criminalità informatica e tutela dei

diritti fondamentali, en Diritto e Innovazione, n. 7, 2008.

111

Ibiden.

112

l'art. 270-quater1 c.p. «Organizzazione di trasferimenti per finalità