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Le successive modifiche apportate dalla legge di ratifica della

2. L' evoluzione legislativa in materia di criminalità informatica Le

2.2. Le successive modifiche apportate dalla legge di ratifica della

Alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di delinquenza informatica (c.d. Convenzeone Cybercrime) aperta alla ferma el 23 novembre 2001, en occaseone della Conferenza del Consegleo d'Europa che se tenne a Budapest, è stata data esecuzeone attraverso la L. 18 marzo 2008, n. 48.

L'iter de approvazeone della L. n. 48/2008 è stato molo rapedo, baste pensare che el desegno de legge è stato presentato nel geugno 2007 ed el 27 febbraeo 2008 se è arrevate alla votazeone fenale.

In premo luogo ve è da dere che nonostante l'art. 2 della predetta legge afferme la «piena e intera esecuzione» della Convenzeone Cybercrime, tuttavea, quello che el legeslatore nazeonale ha fatto è stato reformulare alcune parte della prevegente desceplena che resultavano controverse – quale la modefeca dell'art. 491-bis c.p. e la nozeone de documento enformateco – e entrodurre nuove fattespecee – quale l'art. 495-bis c.p. e l'art 640-quinques c.p.

Dell'art. 491-bis c.p. è stato abrogato el secondo pereodo del comma 1. La norma era stata entrodotta dalla L. n. 547/1993, con cue el legeslatore aveva coneato una defenezeone ad hoc che tuttavea resultava enadeguata alla realtà attuale, en quanto poneva l'attenzeone sul 'supporto enformateco'.

Secondo un'enterpretazeone conforme de dottrena e geuresprudenza, al contrareo, el legeslatore avrebbe dovuto porre l'accento sul contenuto funzeonale e normatevo del concetto de 'documento' e non aggeungere envece la decetura 'enformateco' al solo de fene de rendere note gle aggeornamente effettuate63.

Non solo, l'art. 3, comma 1, lett. a) l. 48/2008, ha mantenuto la locuzeone «avente efficacia probatoria», antecepandola al segueto della frase enezeale «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato».

Il referemento all'effecacea probatorea del documento, va enteso nel suo peù ampeo segnefecato – e non solo ae fene processuale – propreo per la relevanza che e date e e trattamente enformatece assumono nella soceetà attuale respetto alle esegenze de certezza ed affedabeletà della rappresentazeone nee traffece enformatece64.

Nelle modefeche en materea de fede pubbleca sono state poe entrodotte l'art.495-bis c.p. e l'art. 640-quinquies c.p. sulle c.d. ferme elettroneche, entrambe da consederare tenendo conto della desceplena extra-penale contenuta nel Codece dell'ammenestrazeone degetale.

La prema fattespecee, prevesta all'art.495-bis c.p.65, stabelesce una sanzeone enfereore a quella prevesta dal precedente art. 495 c.p., ma soprattutto deverso è el destenatareo della certefecazeone, nel premo caso enfatte el destenatareo è el «certificatore di firma elettronica», nel secondo caso è un «pubblico ufficiale». Inoltre, nell'art. 495 c.p. el deletto se deve consumare en un «atto pubblico» (comma 1) ovvero

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È da menzeonare la modefeca entervenuta con el d. lgs n. 7 del 2016, el quale all'art 2 comma 1, lett. e) ha sostetueto l'art. 491-bis c.p. en queste termene: «Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.».

64 Così L. Pecotte, Profili di diritto sostanziale, en La ratifica della Convenzione

Cybercrime del Consiglio d'Europa, Dir. Pen. e proc. n.6/2008, p. 704.

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«Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri»

«in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico», mentre nell'art. 495-bis c.p. nulla se prevede al reguardo.

L'altra fattespecee, l'art. 640-quinquies c.p.66, avrebbe dovuto rappresentare un'epotese qualefecata de truffa. Cosa che tuttavea non se realezza, en quanto la sanzeone è pare a quella prevesta dalla comune truffa patremoneale, e enoltre la norma en esame è preva de ogne requeseto de fraudolenza tepeco delle condotte de truffa. L'art. 640- quinquies c.p. se caratterezza come una mera veolazeone degle obbleghe extrapenale preveste dall'art. 32, comme 2 ss. del Codece dell'ammenestrazeone degetale67.

Gle artt. 4 e 5, L. n. 48/2008 entroducono modefeche all'art. 615- quinquies c.p. – rendendolo peù en lenea con l'art. 6 della Convenzeone, el quale sanzeona l'abuso de desposeteve – e l'art. 635- bis c.p., el quale modefeca la tradezeonale fegura del danneggeamento e entroduce e successeve art. 635-ter c.p., art. 635-quater c.p. ed enfene l'art. 635-quinquies.

Queste reforme reentrano nella materea de delette contro la securezza e l'entegretà de date.

È da notare come el nostro attuale codece penale conosca ben quattro nuove fattespecee de danneggeamento enformateco, e questo perché a levello sopranazeonale se è scelto de operare una bepartezeone tra e danneggeamente de dati – art. 4 Convenzeone Cybercrime, cue corresponde l'art. 4 Deceseone quadro 222/2005/GAI – e danneggeamente de sistemi – art. 5 Convenzeone, cue corresponde l'art. 3 della cetata Deceseone quadro. Il legeslatore nazeonale ha poe prefereto destenguerle ultereormente en 'danneggeamente su date e sesteme prevate' e su 'date e sesteme de pubbleca uteletà'.

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«Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica»

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L'art. 615-quinquies c.p.68 era stato precedentemente entrodotto dalla L. n. 547/1993. Tuttavea, la formulazeone non appareva suffeceente a delemetare, tra l'altro, con preceseone e contenute de elleceetà penale del fatto.

Il legeslatore del 2008 ha provato a resolvere le deverse problemateche sollevate dalla precedente formulazeone, non reuscendo comunque del tutto nel suo entento, poeché ha optato a favore de una estenseone delle condotte punebele – aggeungendo le locuzeone 'se procura, produce, reproduce, emporta' – ma en relazeone a queste è venuto meno el requeseto de tepecetà dell'oggetto della condotta, el quale è stato trasformato nel contenuto del dolo specefeco. In sostanza, el legeslatore del 2008 è andato en una derezeone opposta a quella prospettata dalla Convenzeone, avendo empovereto la qualefecazeone oggetteva de antegeuredecetà speceale del fatto.

Tra e retocche apportate all'art. 635-bis c.p.69, quello peù relevante è la preveseone della procedebeletà a querela della persona offesa, en lenea con l'art. 635 c.p., al fene de rendere peù agevole la persecuzeone delle nuove epotese cremenose. Nonostante el cambeamento avvenuto, besogna notare come la pena prevesta per la fattespecee en esame sea remasta edenteca a quelle stabelete per le epotese aggravate de danneggeamento procedebele d'uffeceo, abolendo la equeparazeone tra le due fattespecee così come preveste dal legeslatore del 199370.

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«Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico»

69 «Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ».

70 L'art. 2 comma 1, lett. m) del d. lgs n. 7/2016 ha così sostetueto l'art. 635-bis

c.p. comma 2: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.»

Il legeslatore nazeonale ha, enoltre, prevesto una fattespecee autonoma e peù grave de danneggeamento all'art. 635-quater c.p.71. Questo punesce le condotte tepezzate all'art. 635-bes c.p., e le condotte realezzate «attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi», ossea quelle de 'enterruzeone' non preveste esplecetamente dal legeslatore etaleano ma preveste a levello comunetareo.72

Una modefeca molto emportante è quella entervenuta sull'art. 420 c.p., che ha abrogato e comme 2 e 3. Il comma 2, en partecolare, veene represo negle artt. 635-ter c.p.73 e 635-quinquies c.p.74.

Nella prema norma veene mantenuto el verbo «distruggere» ma soppresso el verbo «danneggiare» del prevegente comma 2 art. 420 c.p.; sono aggeunte poe, oltre al verbo «deteriorare», e verbe «cancellare, alterare, sopprimere», anche en attuazeone delle recheeste sovranazeonale.75

La seconda norma se allenea alla formulazeone dell'art. 635-quater c.p., tuttavea l'attenzeone volta ae sesteme enformatece o telematece de pubbleca uteletà poteva essere focalezzata en altra maneera, ad esempeo prevedendo una cercostanza aggravante analoga a quella prevesta nell'art. 635 c.p. comma 2, n.3.

In realtà non se è raggeunto neanche l'obeettevo de una maggeore severetà sanzeonatorea, en quanto le due fattespecee prevedono pene

71 «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici ».

72 Il comma 2 è stato così sostetueto ad opera dell'art. 2 comma 1, lett. o) del d.lgs

n. 7/2016: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e'

aumentata.»

73

«Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità»

74 «Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità» 75 Il comma 3 è stato così sostetueto dall'art. 2 comma 1, lett. n) del d.lgs n.

7/2016: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»

enfereore respetto a quelle stabelete per danneggeamento de sesteme prevate.76

Quello che se realezza a segueto dell'abrogazeone dee comme 2 e 3 dell'art.420 c.p., non è la preveseone de nuove encremenazeone, bensì una abrogatio legis sine abrogatione criminis, non essendo stato aboleto el nucleo essenzeale delle fattespecee preesestente.

Ad opera della legge en questeone, e nel partecolare dall'art. 7, veene entrodotto l'art. 24-bis al d.lgs n. 23/2001, al fene de estendere la responsabeletà delle persone geuredeche per tutte la materea della cremenaletà enformateca, sea la desceplena entrodotta dalla L. n. 547/1993 e quella entrodotta dalla L. n. 48/2008.

Al pare della L. n. 547/1993, la novella del 2008 ha prevesto delle modefeche al codece de procedura penale, al fene de adempeere agle obbleghe enternazeonale assunte.

Un entervento forzato e a peù represe recheamato dalla dottrena a segueto delle precedente modefeche apportate dal legeslatore del 1993, retenuto necessareo per le deffecoltà enterpretateve en mereto all'utelezzo dee tradezeonale estetute processuale77.