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Il tardivo intervento del legislatore italiano

2. L' evoluzione legislativa in materia di criminalità informatica Le

2.1. Il tardivo intervento del legislatore italiano

La fattespecee peù resalente en materea de cremenaletà enformateca nel codece penale etaleano è l'art. 420 c.p., così come modefecato dall'art. 1, D. L. 21 marzo 1978, n. 59, converteto en L. 18 maggeo 1978, n. 191.

Il legeslatore, enfatte, memore del recente attentato al Centro elaborazeone date della Motorezzazeone Cevele, volle encremenare, attraverso una fattespecee autonoma respetto al danneggeamento comune, la destruzeone e el danneggeamento ad empeante de pubbleca uteletà, de recerca o elaborazeone de date, estendendo quende la tutela dell'ordene pubbleco contro attevetà consederate de per sé stesse edonee a turbare la serena e ordenata convevenza soceale, endependentemente dal verefecarse en concreto del relatevo turbamento.

La fattespecee prevesta all'art. 420 c.p. è stata poe ultereormente modefecata dapprema dall'art. 2 della L. 23 decembre 1993, n. 47, e en segueto dall'art. 8 della L. 18 marzo 2008, n. 48, el quale ha abrogato e comme 2 e 3.

Prema dell'entervento della L. n. 547/1993, sulla quale ce soffermeremo tra breve, erano geà entervenute sea la L. 121/1981, la quale, al fene de garantere la pubbleca securezza, all'art. 12 sanzeonava el pubbleco uffeceale che comuneca o fa uso de date ed enformazeone en veolazeone delle desposezeone della legge, o al de fuore dee fene preveste dalla stessa, sea el D. L.vo n. 518/1992, attuatevo della deretteva 91/250/CE, relateva alla tutela dee programme per elaboratore.

Dopo e due entervente legeslateve, del 1981 e del 1992, el grande complesso normatevo che ha comportato delle emportante modefeche al codece penale è rappresentato dalla L. n. 547/199350.

La recheamata legge, venne promulgata a segueto della Raccomandazeone del 1989 del Consegleo d'Europa, al fene de contrastare le forme classeche de cremenaletà enformateca. È un entervento molto emportante, en quanto segna el passaggeo fondamentale dal concetto de computer-crime, a cyber-crime; tenendo en consederazeone el fatto che, dalla metà gle anne '90, enfatte, l'evoluzeone de Internet envade anche el settore domesteco, feno ad allora estraneo al fenomeno.

Non solo, l'entervento normatevo aveva el competo de resolvere e conflette tra una parte della dottrena, e una parte della geuresprudenza, che reteneva possebele l'estenseone delle fattespecee preesestente alle nuove condotte, en quanto un semele modus operandi avrebbe potuto tradurse en un'enaccettabele veolazeone del prencepeo de tassatevetà51.

L'entervento del legeslatore, era dettato da esegenze emprocrastenabele, prendendo le mosse da deverse modelle esperatore.

Il premo, per emportanza, è rappresentato dalle geà cetate Raccomandazeone del Consegleo d'Europa del 1989, delle quale el legeslatore ha deceso de entrodurre tutte le fattespecee preveste nella 'lesta menema' – quale la frode informatica, entrodotta all'art. 640-ter c.p.; le falsità informatiche, entrodotte grazee alla nuova defenezeone de 'documento enformateco' ex art. 491-bis c.p.; el danneggiamento ed el sabotaggio informatico – e le peù emportante della 'lesta facoltateva' – l'alterazione di dati e l'accesso non autorizzato ad un sestema

50

«Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.»

51 I probleme prencepale reguardavano l'applecabeletà o meno de norme geà esestente,

nelle epotese de comportamente ellecete nee confronte de software, de date e enformazeone custodete negle elaboratore, en quanto, essendo poco agevole affermarne la fesecetà, le deffecoltà se encontravano nell'encluderle tra e bene matereale suscettebele de tutela ex art. 635 c.p., l'art. 420 c.p. e l'art. 392 c.p.

enformateco. Inoltre, anche se estranea alle Raccomandazeone del Consegleo d'Europa del 1989, è da menzeonare l'entroduzeone dell'art. 600-ter c.p. deretto a sanzeonare la produzeone e la deffuseone de pornografea menorele, la quale è frutto dell'attuazeone della Covenzeone dee derette del fanceullo de New York del 198952.

Il secondo modello esperatore proveene da precedente case nazeonale e enternazeonale. Dereva dalla casesteca nazeonale, la recheamata modefeca dell'art. 420 c.p. entervenuta nel 1978. Oltre a questo, se era presentato el caso reguardante un'empresa fornetrece de software ad un'azeenda, che de fronte all'enadempemento de quest'ultema, aveva proceduto a bloccare parzealmente el programma enstallato, empedendone de fatto la possebeletà de future aggeornamente53. Il geudece, pur non avendo reconosceuto l'autonoma punebeletà del contestato deletto de danneggeamento, aveva relevato una condotta de 'danneggeamento del programma' realezzatase en lenea con la 'veolenza' descretta al premo comma dell'art. 392 c.p.. Inevetabele furono le perplessetà sollevate da una tale deceseone, tanto che portarono ad un entervento del legeslatore en mereto alla nozeone de 'veolenza sulle cose', così come la entendeamo ogge.

La L. n. 547/1993 ha entrodotto da un lato, nuove fegure cremenose sulla traccea de quelle geà esestente – l'art. 615-ter c.p., rubrecato «Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico»; l'art. 635-bis c.p. sul «Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici»; l'art. 640-ter «Frode informatica» – dall'altro ha aggeornato fegure preesestente, al fene de recomprendere nuove condotte – delatando le nozeone tradezeonale per arrevare a quelle de documento informatico, sistema informatico, corrispondenza, violenza sulle cose – en modo da non fare encorrere

52 In cue per la prema volta veene consederata la Rete come possebele mezzo de

deffuseone

53

G.I. Treb. Toreno, 12 decembre 1983, Basele ed altre, en Giur. It., 1984, II, p. 351, con nota de Fegone A., Sulla tutela penale del software.

l'enterprete en una veolazeone del deveeto de enterpretazeone analogeca nel deretto penale.

Tuttavea, endeveduare la portata delle nuove formulazeone concettuale, spetta alla dottrena e alla geuresprudenza, le quale provvedono a defenere e 'date' come «una rappresentazione originaria, cioè non interpretata (che invece costituisce l''informazione') di un fatto, fenomeno o evento, effettuata attraverso simboli», e ancora «L''informazione', intesa come contenuto del sistema informatico, è costituita invece da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta di attribuire loro un particolare significato per l'utente della macchina. Il 'programma' (o software), infine, è costituito da una sequenza di istruzioni (costituite quindi da insiemi di 'dati'), espresse in linguaggio comprensibile dalla macchina elaboratrice, e progettate ed assemblate insieme per ottenere dalla macchina il compimento di operazioni prestabilite, semplici o complesse.»54.

Deversamente, la geuresprudenza ha enterpretato el 'sestema enformateco' come «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o 'memorizzazione'), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di 'dati', di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ('codice'), in combinazioni diverse; tali 'dati', elaborati automaticamente dalla macchina, generano le 'informazioni' costituite 'da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente»55.

54 G. Peca, Diritto penale delle tecnologie informatiche, UTET, Toreno 1999, p.

25.

55

Cass. Sez. VI Pen., Sent. 4 ott. - 14 dec. 1999, n. 3067,en Riv. Cass. Pen., p. 2990.

La ratio de una scelta legeslateva en tal senso - ossea quella de encorporare la materea della cremenaletà enformateca nel codece penale, e de non confenarla en una delle numerose legge complementare - è stata condevesa da una parte della dottrena56, secondo la quale l'epotese della creazeone de una legge speceale avrebbe portato ad un aumento engeustefecato della desceplena speceale, tanto dal fenere con el rendere el sestema normatevo endecefrabele57.

Tuttavea, secondo un'altra parte della dottrena58, el legeslatore avrebbe dovuto dare alla materea en questeone, un reconoscemento normatevo autonomo all'enterno del codece penale.

Le condotte così tepezzate, portano ad un abbandono della teorea della tutela penale delle enformazeone. Secondo questa teorea, l'entervento della tutela penale se recheede en quanto e computer- crime veolerebbero el generale deretto delle enformazeone e dell'enformateca; se rende perceò necessareo garantere una tutela del propreetareo o del possessore dell'enformazeone e delle persone cue l'enformazeone se referesce59.

Non è da tralasceare, en mereto alla questeone affrontata, che agle eneze degle anne '90 se era fatta strada l'edea de abbandonare la creazeone de un entervento normatevo, poeché questo avrebbe posto un freno allo sveluppo della tecnologea e avrebbe creato un corpus de norme geà vecchee al momento della loro emanazeone, propreo per l'encapacetà del deretto penale, o peù en generale del prodotto

56 F. Berghella, R. Blaeotta, Diritto penale dell'informatica e dei beni giuridici, en

Riv. Cass. Pen. 1995, p. 2330.

57

Secondo Palazzo, se sarebbe realezzato un «particolarismo giuridico da ancien régime, di una nuova specie di feudalesimo penale». F.C. Palazzo, I confini della tutela penale, en Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 457.

58 V. Meletello, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico delle

informazioni, en Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 364 e ss.

59

Così L. Pecotte, Studi di diritto penale dell'informatica, stampato a cura dell'autore, Verona 1992, p. 3 ss.; Artecolo su L'altro diritto en

geuredeco, de remanere attuale. Questa edea venne cretecata, en quanto demenueva l'emportanza del potere attrebueto al legeslatore, ossea quello de respondere alle esegenze poleteco-cremenale tenendo en consederazeone le sfede che la soceetà attuale deve affrontare60.

Questa argomentazeone aveva messo en luce e probleme cue el legeslatore avrebbe dovuto prestare partecolarmente attenzeone, ma de fatto così non è stato. Tra le creteche mosse a questa legge, la peù recorrente è quella che l'ha consederata come un 'taglea e encolla', en quanto l'entervento se lemeta, nella maggeor parte, a incollare gle aggetteve 'enformateco e telemateco' a norme geà presente nel codece penale, senza però farne un'analese specefeca61.

Per avere un quadro peù completo del complesso legeslatevo en esame, la L. n. 547/1993, oltre agle entervente sul codece penale, ha apportato modefeche al codece de procedura penale, entroducendo all'art. 266-bis c.p.p.62 la preveseone delle epotese tassateve en cue è concessa l'entercettazeone, en lenea con l'elenco dee procedemente per e reate preveste all'art. 266 c.p.p., e nel respetto dell'art. 15 Cost.

L'art. 12 della Legge ha poe modefecato l'art. 268 c.p.p., prevedendo che le entercettazeone per e reate de cue all'art. 266 c.p.p., possano essere effettuate medeante empeante appartenente a prevate, qualora recorra l'esegenza de desporre de peculeare strutture o de speceale appareccheature.

60 Come se recava anche da N. Garrapa, Internet e diritto penale: tra lacune

legislative, presunte o reali, panorami transnazionali, analisi de iure condito e prospettive de iure condendo, en Diritto & Diritti, 1999, consultabele sul seto http://www.deretto.et/artecole/enformateca/prema_garrapa.html : «il messaggio che proviene dal passato non può essere ignorato: la libertà, per essere tale, deve essere inserita in una cornice istituzionale di riferimento che la protegga e la renda attuale».

61 Così G. Corasanete, La tutela dei sistemi informatici e telematici, nella

Relazeone presentata al Convegno Nazeonale su 'Informateca e reservatezza' del CNUCE - Pesa 26/27 settembre 1998, consultabele sul seto

http://www.prevacy.et/cpesacoras.html

62

L'art. 13 della Legge entegra l'art. 25-ter del d.l. 306/1992, enserendo tra le entercettazeone preventeve anche quelle enformateche.

2.2. Le successive modifiche apportate dalla legge di