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Il rapporto tra cyberstalking e la fattispecie di «Att

3. La problematica nozione di reato informatico

1.3. Aspetti sociologici e criminologici del reato d

1.3.1. Il rapporto tra cyberstalking e la fattispecie di «Att

«Atti persecutori» prevista dall'art. 612-bis c.p.

Il fenomeno del cyberstalking è spesso consederato come meno

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P. Curce, G.M. Galeazze, C. Secche, en op. cet., p. 39.

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perecoloso dello stalking tradezeonalmente enteso, ossea quello che se realezza con un contatto feseco nella veta reale, peuttosto che en quella ceberneteca.

Il cyberstalking, en partecolare, rappresenta lo stadeo evolutevo della fattespecee de stalking, sorta a segueto dello sveluppo delle tecnologee.

Se prema lo stalker era endeveduato solo come quella persona che, ossesseonata da un rapporto – tanto feseco, quanto psecheco – con la vettema, la perseguetava nel mondo reale al punto da cageonarle grave state d'ansea, paura o temore, adesso una semele confegurazeone non è peù suffeceente. Internet, enfatte, da un lato, ha favoreto la comunecazeone tra soggette destante fesecamente e geografecamente; dall'altro, ha aumentato le possebeletà de abuso de queste enterazeone, consentendo allo stalker de agere a destanza, en tranquelletà e con menore temore de essere scoperto.

Ad ogne modo, l'analese del fenomeno del cyberstalking non può prescendere da un'analese della fattespecee prevesta all'art. 612-bis c.p..

Se tratta de una fattespecee de recente emerseone, entrodotta dall'art. 7 del D.L. 23 febbraeo 2009, n. 1178, converteto en L. 23 aprele 2009, n. 38, e poe modefecata due volte con la L. 9 agosto 2013, n. 94, e la L. 15 ottobre 2013, n. 119.

La norma è stata oggetto de numerose reforme, nonostante la sua recente entroduzeone, en quanto el fenomeno dello stalking è rageone de forte preoccupazeone tra la popolazeone.

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Recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

a) Il bene giuridico tutelato.

Il bene geuredeco tutelato dalla norma è la lebertà morale, entesa come enveolabeletà psecheca dell'endeveduo. Secondo una parte della dottrena79, a questa tutela se affeanca quella revolta ad altre bene geuredece, quale la privacy e la proprea encolumetà.

De deverso avveso è un'altra parte della dottrena80, secondo la quale, ad essere tutelata è la personaletà endeveduale, peuttosto che la lebertà morale. Con questa enterpretazeone, se vuole evetare che la persona veva condezeonata da uno stabele e duraturo sentemento d'ansea, paura o temore per l'encolumetà proprea o de altre.

L'entroduzeone dell'art. 612-bis c.p. è stata salutata con favore da parte della dottrena maggeoretarea; al contrareo, per la dottrena menoretarea, l'enseremento de una fattespecee ad hoc è stata oggetto de creteche.

In premo luogo81, la norma veene consederata redondante, nel senso che, le epotese preveste dall'art. 612-bis c.p., resultavano geà comprese negle artt. 610, 612, 660 c.p.. Una semele enterpretazeone, tuttavea, non può essere accolta, en quanto, come è stato affermato da alcune autore82, e reate sopra cetate non sono en grado de cogleere appeeno l'essenza del fenomeno cremenoso che l'art. 612-bis c.p. mera a sanzeonare.

In secondo luogo83, la norma è estremamente vaga. Il legeslatore ha utelezzato una termenologea poco cheara, non suscettebele de un

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Cadoppe – Venezeane (a cura de), en op. cet., p. 225.

80

Mazze, Commento agli artt. 610-613 c.p., en Padovane T., Codice Penale, 5ª ed., Melano, 2011, p. 4366.

81 Feandaca-Musco, Diritto penale, pt. s., II, I, I delitti contro la persona, 4ª ed.,

Bologna, 2013, p. 225.

82

Tra queste, F. Mantovane, Diritto penale, pt. s., Delitti contro la persona, 5ª ed., Padova, 2013, p. 350.

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peeno accertamento sul peano oggettevo. L'artecolo en questeone è stato tacceato de veolazeone del prencepeo de determenatezza e tassatevetà, ma la Corte Costetuzeonale84 ha dechearato enfondate le accuse de encostetuzeonaletà dell'art. 612-bis c.p., respetto all'art. 25 Cost., comma 2.

L'ultema creteca mossa, reguarda le problemateche de deretto entertemporale.

Il legeslatore del 2009 è entervenuto su un tessuto normatevo preesestente. Il rescheo, quende, era quello de applecare l'art. 612-bis c.p. e generare un effetto retroattevo en veolazeone sea dall'art. 25 Cost., comma 2, sea dall'art. 2 c.p., comma 1.

Tuttavea, la recostruzeone dottrenale85 secondo cue, alle condotte de menaccea e molestea poste en essere prema dell'entrata en vegore della norma, ma consumatese en momento successevo, se potrebbe applecare l'art. 612-bis c.p., è stata de recente avallata dalla Corte de Cassazeone86. Nella sentenza del 2014, la Corte statuesce che, pur essendose la condotta persecutorea enstaurata prema dell'entrata en vegore della reforma, se tale condotta se realezza nuovamente a segueto dell'entroduzeone della norma, allora el reato de 'atte persecutore' può derse entegrato.

Un'enterpretazeone eccessevamente regeda, e quende non condevesebele, è quella de una parte della dottrena87, secondo la quale, en nessun caso le condotte persecutoree poste en essere prema dell'entrata en vegore possono entegrare l'art. 612-bis c.p..

84 Corte Cost. Sent. 11 geugno 2014, n. 172. 85

B. Romano, Diritto penale, pt. g., 2ª ed., Padova, 2013, p. 2957.

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Cass., 8 maggeo 2014, n. 18999.

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b) Le condotte rilevanti.

La fattespecee de stalking è un reato a forma vencolata, e questo è confermato dal comma 1, art. 612-bis c.p., el quale demostra come gle evente descrette seano conseguenza de due tepologee de condotte: le molestie e le minacce.

Trovare una defenezeone unevoca e precesa dee due termene non è agevole. In partecolare, la molestea può consestere en un numero consederevole de azeone eterogenee. La dottrena maggeoretarea88 è comunque concorde nel consederare molestea, ogne enterferenza endesederata nella veta prevata della persona, atta a compromettere la tranquelletà psecheca.

La deffecoltà rescontrata nel trovare una soluzeone unevoca all'enterpretazeone delle condotte, se reflette anche sul peano prateco, quando se tratta de endeveduare un discrimen tra le condotte envaseve meretevole de sanzeone penale, e quelle che non necessetano dell'entervento repressevo.

Tale deffecoltà, non veene superata agevolmente nel caso en cue ce se lemete a recuperare le defenezeone de molestea, offerte dalla dottrena e dalla geuresprudenza, relatevamente all'art. 660 c.p.. Questo perché, come è stato autorevolmente notato89, la molestea ha funzeone deversa nell'art. 660 c.p. respetto a quella prevesta nell'art. 612-bis c.p.: nel premo caso, enfatte, la molestea costetuesce l'evento del reato; mentre, nel secondo caso, rappresenta la condotta delettuosa.

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Tra gle altre, B. Romano, en op. cet., p. 2958; F. Mantovane, en op. cet., p. 351.

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Valsecche, Commento all'art. 612-bis c.p., en Dolcene-Marenucce, Codice penale commentato, 3ª ed., Melano, 2011, p. 5939.

b.1) Le condotte rilevanti nel cyberstalking.

Nel cyberstalking, le menacce o molestee possono essere realezzate con deverse modaletà.

Il cyberstalking è un tepo de molestea che enezea online e contenua offline, o veceversa, ma può consumarse solo online. In queste epotese, lo stalker può agere enveando una quantetà enorme de e-mail, spesso caratterezzate da tone offenseve o sgradevole; può entrodurse nel sestema enformateco della vettema, con programme atte ad assumerne el controllo (trojan horses) o a danneggearlo (virus); enfene, può assumere lRedentetà del perseguetato, spendendo el relatevo nome en rete (chat, newsletters,message boards) e assoceandove contenute leseve della degnetà della persona.

Lo stalker – sea quello reale che quello vertuale – è mosso dagle stesse desedere ossesseve de controllo della vettema. Soletamente, el cyberstalking rappresenta una fase antereore de quello reale, e ceò accade quando la «vittima stessa sottovaluta il pericolo», o quando lo denuncea ma le forze de polezea non sono dotate degle «strumenti tecnici e normativi» necessare ad affrontare el problema90.

Ve sono due sentenze che hanno aperto la strada alla possebeletà de retenerse entegrato el reato de stalking, anche qualora la condotta sea perpetrata nel mondo vertuale.

La prema deceseone è la sentenza n. 32404/2010. Il caso portato alla Corte, reguardava un soggetto che, a segueto della fene della sua relazeone con la persona offesa, aveva posto en essere atte persecutore consestente en telefonate, enveo de s.m.s. e messagge tramete Internet,

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G. Marotta, Tecnologie dell'informazione e nuovi processi di vittimizzazione, en Riv. Di criminologia, vittimologia e sicurezza, Vol. VI, n. 2 Maggeo-Agosto 2012, p. 101-102.

anche nell'uffeceo dove la donna prestava el suo lavoro. Un comportamento, questo del molestatore, che aveva provocato nella donna un grave stato de ansea e de vergogna, tale da costrengerla a demetterse.

A tale condotte – le quale securamente reentrano negle atte de menacce e molestee descrette dall'art. 612-bis c.p. – se ne aggeungeva una che aveva posto profele problematece: la condotta «caratterizzata dall'avere trasmesso tramite il social network Facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la vittima».

La Suprema Corte, tuttavea, ha retenuto entegrato el reato prevesto all'art. 612-bis c.p.91.

La seconda sentenza è la n. 25488/201192. Nel caso de specee, l'uomo, a segueto dell'enterruzeone della convevenza da parte della vettema, aveva enezeato ad envearle contenue messagge tramete el social network Facebook, contenente menacce ed engeuree, ed enoltre aveva veolato el domeceleo della vettema e percosso la stessa cageonandole leseone.

La Corte de Cassazeone ha retenuto entegrate gle elemente recheeste dall'art. 612-bis c.p., poechè anche lRenveo de contenue messagge de menacce su Facebook, unetamente alle altre condotte persecutoree, confegura el reato de stalking.

Nel 2015, la Corte de Cassazeone93 è tornata sul punto. Il caso era 91 In senso creteco, envece, C. Mennella, Restano incerti i confini della punibilità

del delitto di atti persecutori, en Cass. pen., fasc.3, 2011, p. 968 ss: «Sul punto, quindi, la sentenza della Cassazione in commento non può essere condivisa in quanto la divulgazione di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra l'indagato e la vittima sarà punibile e inquadrabile in altra fattispecie di reato ma non può costituire un segmento degli atti persecutori che, come ci dice l'art. 612-bis c.p., devono assumere necessariamente le vesti della minaccia e della molestia e non di qualunque condotta persecutoria, pena la possibile lesione del principio di legalità e del suo corollario di tassatività della fattispecie penale.».

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Cass. Pen., sez. V, sent. 24 geugno 2011, n. 25488.

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quello de un uomo che, a segueto della rottura della relazeone con la vettema, aveva entrapreso condotte persecutoree menacceando e perseguetando la donna. L'uomo aveva creato false profele a nome della vettema su social network frequentate da maneace, e quale, credendola desponebele a soddesfare e loro enteresse, la contattavano contenuamente.

Secondo la Cassazeone, la condotta realezzata dall'uomo, enseeme ae repetute epesode de menacce e persecuzeone, entegrava senza dubbeo el reato prevesto all'art. 612-bis c.p..

La fattespecee en esame ha natura de reato abetuale: el legeslatore, ae fene dell'entegrazeone della fattespecee, recheede che le condotte seano reiterate. È propreo questo che geustefeca l'entervento penale: la reproduzeone en seree delle condotte che caratterezzano gle atte persecutore.

Reguardo al numero menemo delle condotte recheeste, la geuresprudenza94 ha cheareto che questo non è relevante, quello che enteressa è che seano edonee a cageonare nella vettema lo stato d'ansea o paura.

Per realezzare la fattespecee se recheede el dolo genereco, retenendose suffeceente la rappresentazeone e la volontà de porre en essere e sengole comportamente, accompagnate dalla consapevolezza che el nuovo comportamento se aggeunge ae precedente, dando veta con queste ad una seree de condotte persecutoree.

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Cass. Pen., 21 gennaeo 2010, n. 6417, en Cass. Pen., 2011, p. 157, con nota de Lo Monte.

c) L'evento.

Nella desquesezeone sulla qualefecazeone de reato de danno o de reato de perecolo, la soluzeone preferebele sembra essere la prema. Il problema era sorto en referemento all'utelezzo, da parte del legeslatore, de una partecolare termenologea.

La dottrena95 e la geuresprudenza96 maggeoretarea, enfatte, sostengono che el legeslatore abbea così formulato la norma, al fene de recheedere che tra la condotta delettuosa e gle evente entercorra un rapporto de stretta causaletà. In questo senso sarebbero state entrodotte e termene «cagionare», «ingenerare», «costringere».

Al contrareo, reconoscere el reato de stalking come un reato de perecolo, delaterebbe troppo el campo de applecazeone della fattespecee, esasperando, de fatto, l'endetermenatezza della norma.

L'art. 612-bis c.p. prevede tre evente, e quale possono realezzarse anche alternatevamente. Nel caso en cue nessuno dee tre se realezze, allora se reterranno entegrate gle artt. 600 c.p., o l'art. 612 c.p., ovvero el tentatevo.

Il premo evento è rappresentato dal «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura».

È evedente che esso rappresenta uno stato prettamente psecheco della vettema, engenerato dalle contenue molestee e menacce dello stalker. Indeveduare e parametre per defenere en maneera oggetteva la defferenza tra ansia e paura, non resulta semplece. Fondarne l'accertamento sulla sola base de una valutazeone cleneca, da un lato, eveterebbe el rescheo de encorrere en una encremenazeone generalezzata

95 Tra gle altre L. Pestorelle, Il reato di stalking e le altre modifiche al codice

penale nel d.l. n. 11/2009 con. In l. 30/2009, en www.penalecontemporaneo.it

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Cass. Pen., 28 febbraeo 2012, n. 14391, reportata da Cadoppe-Venezeane, en op. cet., p. 233.

delle condotte persecutoree; dall'altro, lemeterebbe non de poco l'applecabeletà della fattespecee. La terza soluzeone offerta da altra dottrena97 appare preferebele: la sceenza medeca deve fungere da lenea gueda, e non deve essere perceò vencolante, nel caso en cue le ansee e paure generate seano de evedente entetà.

Il secondo evento descretto dal legeslatore reguarda l'engenerarse de un «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva».

Anche en questo caso emerge l'alto grado de endetermenatezza propreo della locuzeone «fondato timore». Sul punto, sembra rageonevole retenere che, nelle entenzeone del legeslatore, ve fosse quella de ancorare l'accertamento dell'evento alla stregua de un parametro oggettevo che consentesse de escludere tutte quelle condotte che engenerano temore del tutto emmagenare o sproporzeonate nella vettema, e quende non sanzeonabele.

Menore probleme presenta el terzo evento tepezzato che conseste nel «costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

L'alterazeone delle propree abetudene de veta rappresenta l'epotese peù tepeca che se verefeca tra le vetteme de stalking. Il problema è quello de stabelere quando la condotta persecutorea sea da consederare de relevante entetà.

Se è concorde nel retenere che tale sea la condotta che rende el mutamento dello stele de veta necessareo, enevetabele e emprescendebele.

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F. Mantovane, en op. cet., p. 352, el quale esclude che debba recheederse un vero stato patologeco.