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Costi di demolizioni e sgomberi: € 20.000,00 per ogni alloggio presente nel fabbricato oggetto di intervento a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale

Nel documento Capitolato Speciale di Appalto Titolo I (pagine 56-60)

STRALCIO I MPORTO LAVORI (IVA compresa)

partita 2) Costi di demolizioni e sgomberi: € 20.000,00 per ogni alloggio presente nel fabbricato oggetto di intervento a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale

di cui all’art. 1907 del Codice Civile;

2) la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale non inferiore a

€ 10.000.000,00 per sinistro;

3) che gli importi di cui alla partita 1) ed alla partita 2) siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale opere pubbliche relativo ai costi di costruzione;

4) l’inopponibilità al Committente degli importi relativi a eventuali scoperti percentuali e/o a franchigie previsti dal contratto di assicurazione;

5) l’efficacia delle garanzie anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, fino ai successivi due mesi, con obbligo dell’Assicuratore - entro la scadenza dei due mesi - di dare comunicazione al Committente dell’eventuale mancato pagamento del premio;

FORMA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Le polizze assicurative di cui ai precedenti punti 14.5 – 14.6 – 14.7 – 14.8 dovranno essere prodotte in una delle modalità seguenti:

− sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero

ii) autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto; ovvero, in alternativa:

− sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del sopra richiamato D.lgs. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

iii) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

iv) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

v) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.

La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art.22, comma 2 del D.lgs. 82/2005.

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. 16 – F

ORMA DEL CONTRATTO

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DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

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OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Come già indicato nel precedente Art.7 al quale si rimanda, il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato coi primi otto concorrenti classificati (Aggiudicatari); con i primi sei degli gli stessi saranno successivamente stipulati i Contratti Discendenti da Accordo Quadro che saranno articolati in due distinti step successivi: 1) progettazione – 2) realizzazione degli interventi. Ad ognuno dei predetti step corrisponderà un corrispettivo specifico, e qualora la Stazione Appaltante, per ragioni contingenti, assuma la decisione di non fare proseguire in toto o in parte oltre lo step della progettazione che abbia superato positivamente l’iter di verifica (ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016), e ciò anche oltre il limite del 20% dell’importo contrattuale, corrisponderà il corrispettivo per le prestazioni eseguite agli Appaltatori senza null’altro dovere agli stessi a qualsiasi titolo, anche per i mancati introiti e per i lucri cessanti dovuti alla mancata esecuzione. Pertanto i progetti che non conseguano la verifica, non saranno remunerati. La Stazione Appaltante potrà anche decidere, preliminarmente all’avvio della progettazione di taluni edifici, di non fare eseguire parte della stessa (strutturale / barriere architettoniche / fotovoltaico / serramenti / caldaie ecc.) senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere.

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

I contratti di appalto discendenti da Accordo Quadro saranno stipulati “a corpo” tanto per la parte relativa ai servizi di ingegneria ed architettura quanto per la parte relativa ai lavori; l’importo contrattuale del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti discendenti, in questa fase viene identificato nell’importo massimale conseguibile dall’applicazione dei diversi massimali di ogni singolo intervento ammesso al “Superbonus 110%”, con la precisazione che l’importo contrattuale effettivo verrà determinato soltanto a seguito dello sviluppo della progettazione definitiva-esecutiva a carico dell’Appaltatore.

La stipula contrattuale avverrà nella forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente, l’Appaltatore sarà pertanto tenuto a dotarsi di dispositivi di firma digitale qualificata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Fanno parte integrante del contratto di appalto tutti i seguenti documenti del progetto esecutivo indicati nel Regolamento di attuazione ed inoltre:

1. il Bando e il Disciplinare di Gara;

2. il Presente Capitolato speciale di Appalto;

3. l’Elenco Prezzi Unitari delle opere non comprese nel “Superbonus 110%”;

4. la documentazione progettuale redatta dalla Stazione Appaltante;

5. l’Offerta Tecnica ed Offerta Economica dell’Appaltatore;

6. il Progetto Definitivo-Esecutivo degli interventi redatto dall’Appaltatore per ciascuno degli interventi assegnatogli, ivi comprendente: ogni genere di elaborato grafico o descrittivo, ogni capitolato o relazione, ogni computazione, ogni parere o atto autorizzativo, la documentazione e gli elaborati ed i piani di sicurezza, ed ogni altro elaborato reso disponibile in fase di gara per la formulazione dell’offerta;

7. I piani di sicurezza, il cronoprogramma, la garanzia definitiva, la polizza all-risks, e le dichiarazioni che produrrà l’appaltatore per la stipula contrattuale;

Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato Speciale e sarà indicato il domicilio eletto dall’Appaltatore.

La stipula contrattuale avverrà nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione; la Stazione Appaltante potrà fissare un termine inferiore per la sottoscrizione del contratto che sarà comunicato all’Appaltatore, e tale termine avrà carattere perentorio.

All’atto del provvedimento di aggiudicazione la Stazione Appaltante pubblicherà l’avviso di aggiudicazione e ne darà notizia ai partecipanti alla gara.

Preliminarmente alla stipula contrattuale, e comunque prima della consegna dei lavori nel caso di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e, in ogni caso, presenta un Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerarsi come piano complementare di dettaglio del predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Prima della stipula del contratto, o prima della sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori dovranno sottoscrivere un verbale che attesti il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 49/2018.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti, fornitori, e prestatori d'opera, di fare in proprio o autorizzare terzi, ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche, video, e/o disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui siano venuti a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante.

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OMICILIO DELL

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APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; preliminarmente alla stipula contrattuale sarà quindi richiesto all’Appaltatore di eleggere formalmente il proprio domicilio.

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. 18 – T

RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente

Regolamento Europeo), si evidenzia che per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante si troverà a raccogliere e trattare i dati personali comunicati dall’Appaltatore;

Sul sito della Stazione Appaltante è disponibile l’informativa privacy per i fornitori all’indirizzo web:

http://www.aziendacasamo.it/data/files/allegati/INFORMATIVA%20ESTESA%20AI%20CLIENTI%20E%20F ORNITORI%202018%20GDPR_636650175523372615.pdf

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. 19 – T

RACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (vedi indicazione nel disciplinare di gara) e il codice unico del progetto in questione (C.U.P. I97H21004800003).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art.105, c.2, del D.lgs.

50/2016., la Stazione Appaltante provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc.) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art.3, c 9, della Legge 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art.3 della Legge 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art.6 della Legge medesima.

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. 20 – S

CELTA DELL

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APPALTATORE

La scelta del contraente avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art.45 del Codice dei contratti.

L’Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.

1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017)

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ex art. 3 - DPR 34/2000, è indicata nella Tabella riportata qui di seguito:

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. 21 – C

ONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE INTERO ACCORDO QUADRO

Nel documento Capitolato Speciale di Appalto Titolo I (pagine 56-60)