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REGOLE DI EVENTUALI RIASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel documento Capitolato Speciale di Appalto Titolo I (pagine 28-32)

Tenuto conto che le fasi attuative dei processi per la realizzazione di ogni singolo intervento affidato sono le seguenti:

− Verifica preliminare di fattibilità (entro 30 gg. dal Verbale di consegna dell’attività di progettazione)

− Progettazione def.-esecutiva (entro 90 gg. dal Verbale di consegna dell’attività di progettazione)

− Esecuzione dei lavori (da cronoprogramma e cmq. entro e non oltre la data ultima fissata dal bonus) l’Appaltatore dovrà evidenziare nel proprio cronoprogramma le fasi e sotto-fasi attuative dei processi;

l’Appaltatore è tenuto al tempestivo aggiornamento del cronoprogramma complessivo.

Qualora venga a verificarsi un ritardo rispetto al cronoprogramma in misura superiore al 5% del tempo complessivo di durata contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di assegnare l’attività relativa ad ogni singolo edificio agli Aggiudicatari di riserva nell’ordine di aggiudicazione. Qualora il numero di aggiudicatari non consenta di individuare gli Assegnatari di riserva, si procederà alla rassegnazione ad altro Aggiudicatario; ciò avverrà mediante il criterio della rotazione ordinata partendo dal concorrente primo classificato e assegnando ad esso il primo fabbricato di Fase 1 del primo stralcio non assegnato e togliendo una quantità proporzionale di fabbricati in Fase 2 dallo stralcio assegnato, poi analogamente col secondo concorrente e secondo fabbricato non assegnato e fabbricati in Fase 2 equivalenti scorporati, e così a seguire fino all’esaurimento dei fabbricati di Fase 1 degli stralci non assegnati; in tal caso i concorrenti aggiudicatari saranno tenuti, e non potranno esimersi, ad assumere anche l’esecuzione degli interventi di questi ulteriori fabbricati di Fase 1.

Qualora dovessero verificarsi tali situazioni che mettono a grave rischio il raggiungimento dell’obiettivo di esecuzione dei lavori usufruendo del beneficio fiscale, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare all’Appaltatore inadempiente la contestazione del ritardo e la rescissione contrattuale in danno dell’appaltatore, con la conseguente estromissione dall’intervento, allo stato in cui lo stesso venga a trovarsi in quel momento;

nulla in tal caso potrà pretendere per le opere e le attività di ingegneria e architettura fino a quel momento svolte a qualsiasi titolo

Indipendentemente dalla fase in cui si dovesse verificare tale evento, la Stazione Appaltante intimerà all’Appaltatore inadempiente il rilascio immediato dell’intervento, ciò dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali senza che il cantiere sia stato rilasciato, o lo sia stato soltanto parzialmente, la Stazione Appaltante potrà prenderne possesso e trasferirlo ad altro esecutore senza che l’appaltatore iniziale nulla possa più pretendere; eventuali costi e danni da ciò derivanti saranno inoltre addebitati all’appaltatore iniziale ricorrendo anche alla escussione della garanzia definitiva e della garanzia della performance.

A seguito del rilascio del cantiere sia che ciò avvenga volontariamente che di diritto decorsi 5 giorni dalla intimazione, la Stazione Appaltante provvederà a redigere la consistenza del cantiere, a ciò potrà prendere parte in contraddittorio l’appaltatore, ma in sua assenza la Stazione Appaltante potrà ugualmente procedervi alla presenza di almeno due tecnici dipendenti della stessa;

L’Appaltatore subentrante dovrà provvedere a completare gli interventi eventualmente anche, qualora tecnicamente compatibile, rivedendo per le parti non eseguite la progettazione delle stesse.

L’Appaltatore subentrante avrà a disposizione 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione formale della Stazione Appaltante per effettuare le valutazioni propedeutiche all’assunzione del cantiere e formulare alla Stazione Appaltante il proprio cronoprogramma, e nei successivi 7 giorni le lavorazioni dovranno avere avvio.

A

RT

. 8 – F

INANZIAMENTO

,

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

,

ANTICIPAZIONE

Il finanziamento dei costi dell’intervento, sia riguardanti i servizi di ingegneria e architettura che riguardanti i lavori, è da effettuarsi a cura degli Appaltatori i quali usufruiranno delle detrazioni fiscali derivanti dallo sconto del corrispettivo, ai sensi dell’art. 121, c. 1, lettera a), della Legge 17.07.2020 n. 77 (GU n.180 del 18.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 25); soltanto i lavori collegati e/o complementari richiesti dalla Stazione Appaltante e non rientranti negli interventi oggetto di detrazione fiscale “Superbonus 110%” saranno pagati dalla Stazione Appaltante ricorrendo a fonti specifiche di finanziamento.

Per eventuali interventi, come in precedenza specificati, esclusi in toto od in parte da detrazione fiscale, per i quali la Stazione Appaltante debba provvedere a sostenere le spese in toto od in parte, saranno individuate le fonti di finanziamento a cura della stessa Stazione Appaltante, e questa provvederà al pagamento degli stati di avanzamento agli appaltatori come sarà stabilito negli atti di gara degli interventi specifici.

La Stazione Appaltante, mediante la Direzione Lavori, provvederà alla consegna dei lavori, alla loro direzione e controllo, nonché alla contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori una volta raggiunto il 30%

ed il 60%, nonché alla contabilizzazione dello stato finale dei lavori alla loro conclusione; allo stesso modo la Stazione Appaltante provvederà al Coordinamento della Sicurezza, agli atti di Collaudo o di Certificazione di Regolare Esecuzione dei lavori; rimane invece in carico agli Appaltatori ogni onere conseguente e/o finalizzato all’utilizzo dello sconto del corrispettivo. La stazione Appaltante per lo svolgimento delle proprie attività di cui sopra potrà fare ricorso anche ad esternalizzazioni mediante l’affidamento di incarichi professionali.

La contabilità dei lavori sarà tenuta separatamente per ogni singolo fabbricato (contratto); pertanto, accederanno a Stato di Avanzamento Lavori (30-60-100%) ai fini delle detrazioni 110% soltanto i fabbricati ove l’avanzamento lavori corrisponderà a tali percentuali; a questo fine i servizi di ingegneria e architettura svolti dall’appaltatore concorrono al raggiungimento delle percentuali complessive, anche gli stessi, quindi verranno ammessi a contabilizzazione una volta effettuati. La contabilizzazione dei lavori esclusi dalle incentivazioni 110% e pagati direttamente dalla Stazione Appaltante, nonché dei servizi di ingegneria e architettura ad essi connessi, avverrà alle medesime percentuali 30-60-100% degli interventi ammessi a detrazione.

Qualora, per esigenze insindacabili della Stazione Appaltante, non si dovesse dare corso agli interventi oggetto di progettazione e/o indagini preventive, l’Appaltatore verrà remunerato delle relative prestazioni con compensi determinati ai sensi del c.d. “Decreto parcelle” (DM 17/06/2016) con l’applicazione di uno sconto del 20%. Tali prestazioni saranno liquidate successivamente alla decisione di non procedere con l’intervento, su presentazione di contabilità relativa e conseguente emissione di certificato di pagamento da parte del RUP. A copertura di tali spese sono disponibili specifiche risorse in disponibilità di ACER accantonate da parte degli Enti proprietari.

Le prestazioni dei servizi di ingegneria in capo all’Appaltatore saranno da contabilizzarsi ai sensi del D.lgs.

34/2020 nei massimali determinati dal DM Giustizia 17/06/2016 in misura proporzionale ai S.A.L. (30%-60%-100%).

La Direzione Lavori effettuerà la contabilizzazione a corpo dei lavori secondo percentuali che saranno definite nella progettazione definitiva-esecutiva, secondo le risultanze della computazione metrica estimativa dettagliata e suddivisa per ogni tipologia di intervento come definita dall’Agenzia delle Entrate (per ogni

tipologia di bonus fiscale) che sarà redatta dall’ Appaltatore per ogni fabbricato con riferimento ai Prezziari di riferimento per le opere ammesse a Superbonus, mentre per le opere NON ammesse a Superbonus la computazione metrica estimativa dovrà avvenire secondo il prezziario reso disponibile dalla Stazione Appaltante e sul quale gli appaltatori avranno formulato il proprio ribasso; gli Appaltatori sono tenuti anche all’aggiornamento a consuntivo della computazione estimativa delle opere ammesse a “Superbonus 110%”.

Ai sensi dell’art. 30, c. 5, del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei SAL sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, nella liquidazione della rata di saldo, pertanto, ai fini della emissione degli stati avanzamento del 30% e 60% dovrà essere svolta almeno la corrispondente maggior quota di lavorazioni (30,50% - 60,50%).

Essendo a carico degli Appaltatori il finanziamento dell’intervento non può essere concessa la anticipazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016; analogamente non potrà essere concessa la estensione dell’anticipazione di cui all’art. 207 della Legge 17.07.2020 n. 77.

In presenza, invece, di interventi finanziati in toto dalla Stazione Appaltante potrà avere luogo la anticipazione contrattuale nei termini di legge vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti discendenti relativi; analogamente sarà fatto riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della sottoscrizione degli stessi contratti in ordine alla eventuale revisione dei prezzi di appalto.

Eventuali interventi su edifici esclusi dalla detrazione fiscale, ma soggetti eventualmente ad altre forme di incentivazione, saranno contabilizzati secondo la normativa specifica di ciascuna incentivazione, e qualora non fossero posti prezziari di riferimento, sarà utilizzato il prezziario posto a base della presente gara su cui gli Appaltatori formulano il proprio ribasso; analogamente si procederà per quegli interventi esclusi da ogni forma di incentivazione per i quali non vengano posti a base di gara prezziari specifici.

A

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. 9 – I

MPORTO A BASE D

ASTA

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ALORE DELL

APPALTO

L’importo dei lavori e dei servizi di ingegneria ed architettura soggetti a Superbonus è determinato con riferimento a costi di interventi analoghi recentemente effettuati dalla Stazione Appaltante; è consentito tuttavia agli appaltatori sviluppare la propria progettazione esecutiva anche in aumento a tali costi purché nel rispetto dei massimali indicati in allegato al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 06/08/2020 e ss.mm.ii.; gli importi nel seguito indicati, sia in relazione all’importo lavori che in relazione all’importo dei compensi per i servizi di ingegneria ed architettura, sono quindi da considerarsi come riferimento indicativo e gli importi effettivi sia dei lavori che dei compensi per i servizi di ingegneria ed architettura verranno a determinarsi puntualmente a seguito dello svolgimento da parte degli aggiudicatari di Accordo Quadro delle progettazioni esecutive di ogni singolo fabbricato.

Qualora provvedimenti di legge dovessero modificare i massimali di intervento sopra specificati preliminarmente alla approvazione delle progettazioni esecutive è consentito agli aggiudicatari fare riferimento ai nuovi massimali legittimati; qualora detti provvedimenti dovessero intervenire successivamente alla approvazione delle progettazioni esecutive è concessa facoltà agli appaltatori di proporre alla Stazione Appaltante varianti rientranti nei dettami di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Analogamente anche nel caso in cui i prezziari di riferimento dovessero subire delle variazioni preliminarmente alla approvazione delle progettazioni esecutive è consentito agli aggiudicatari di fare

riferimento ai nuovi prezzi legittimati; qualora dette modifiche dovessero intervenire successivamente alla approvazione delle progettazioni esecutive è concessa facoltà agli appaltatori di proporre alla Stazione Appaltante varianti rientranti nei dettami di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

IN OGNI CASO EVENTUALI VARIANTI NON POTRANNO SUPERARE GLI IMPORTI MASSIMALI INDICATI IN ALLEGATO AL DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 06/08/2020 E EVENTUALI SS.MM.II.

Per i lavori non soggetti a Superbonus eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante e compensati direttamente da questa secondo lo specifico prezziario a base di gara su cui i concorrenti sono chiamati a formulare il proprio ribasso, non saranno ammesse offerte in aumento sia in relazione ai singoli prezzi unitari, che in relazione all’importo complessivo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il valore massimale del presente appalto di Accordo Quadro, qualora i massimali indicati in allegato al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 06.08.2020 e ss.mm.ii. venissero integralmente saturati in funzione del numero delle unità immobiliari (considerando soltanto gli alloggi ed escludendo le pertinenze) ammonta ad € 289'685'500.00; ciò tuttavia dall’analisi dei costi di interventi analoghi recentemente effettuati dalla Stazione Appaltante è possibile stabile che soltanto quota parte dei predetti massimali potrà effettivamente essere impiegata, pertanto il valore di riferimento del presente appalto di Accordo Quadro assomma ad € 80'153'600.00 (iva compresa) per lavori, oltre ad € 32'914'900.00

*

(iva compresa) per servizi di ingegneria ed architettura, e ad € 5'116'200.00 (iva compresa) per oneri di sicurezza, per complessivi

€ 118'184'700.00 (iva compresa); l’appalto di Accordo Quadro si suddivide in n. 6 Stralci negli importi (iva compresa) di seguito riportati: somma € 80'153'600.00 € 32'914'900.00* € 5'116'200.00 € 118'184'700.00

* importo max determinato dal DM Giustizia 17/06/’16

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera; tali costi in sede di redazione della progettazione esecutiva dovranno essere calcolati a cura degli appaltatori sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo indicativo dei servizi di ingegneria e architettura di competenza dell’Appaltatore (compresi oneri di contribuzione obbligatoria alle casse professionali e IVA) è riportato per ogni Stralcio nella tabella

Nel documento Capitolato Speciale di Appalto Titolo I (pagine 28-32)