STRALCIO I MPORTO LAVORI (IVA compresa)
100,00 % OPERE SUPERBONUS
05 – OPERE EXTRABONUS OG.01 Da contabilizzare a misura in corrispondenza dell’emissione di ognuno dei S.A.L. di cui sopra COMPLETAMENTO OPERA
Per entrambe le tipologie di opere, dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di 90 (novanta) giorni per l’emissione del collaudo provvisorio decorre dalla presentazione della garanzia stessa. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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RT. 45 – P
AGAMENTI AIS
UBAPPALTATORIL’Appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun SAL copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o subaffidatario con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per l’emissione di ciascun SAL (tranne il primo) sarà necessario che la Stazione Appaltante sia in possesso delle liquidazioni riferite al SAL precedente.
Il ritardo o la mancata trasmissione delle suddette fatture - certificazioni costituisce motivo per sospendere l’emissione dei SAL allora dovuti, a tempo indeterminato, senza che l’Appaltatore possa eccepire il ritardo dei medesimi.
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RT. 46 – C
AUSE DI FORZA MAGGIORE–
DANNI SUBITI DALLE OPEREQualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dei danni stessi.
La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 166 del Regolamento.
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RT. 47 – C
ONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTIEntro il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare le certificazioni relative alle opere e le dichiarazioni di conformità relative agli impianti.
Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla ultimazione lavori, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente all’acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell’Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
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RT. 48 – M
ANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDOL’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni e i ripristini che si renderanno necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Stazione Appaltante.
Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal D.L., con comunicazione scritta si procederà d’ufficio e le spese saranno addebitate all’Appaltatore procedendo alla escussione della polizza a garanzia del saldo.
E’ a carico dell’Appaltatore anche la riparazione di tutti i danni che colpiscano le opere, anche in seguito a pioggia o gelo.
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RT. 49 – D
IFETTI DI COSTRUZIONE,
GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'
OPERA ESEGUITA Valgono le norme contenute all’art. 17 e dal Codice Civile.I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 Codice Civile) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare esemplificativo e non esaustivo:
a) l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione;
b) problemi di funzionamento/tenuta dei dispositivi per l'allontanamento delle acque meteoriche, compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti;
c) formazione della condensa del vapore d'acqua per il non corretto funzionamento della barriera vapore e delle coibentazioni;
d) distacchi, rigonfiamenti, o sbullettature delle superfici delle strutture tali da pregiudicare la
conservazione di armature metalliche o comunque l’integrità delle strutture stesse; o di difetti di tenuta all’aria ed alla umidità degli infissi;
e) pericolo di caduta o rigonfiamenti di rivestimenti esterni;
f) perdite o trasudamenti per condensa di impianti di riscaldamento, impianti idrici, impianti di climatizzazione, impianti di scarico e/o di allontanamento delle condense;
g) eccessiva rumorosità per erronea disposizione dei dispositivi elastici antivibranti di ancoraggio al solaio di impianti aeraulici;
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RT. 50 – P
RESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’
OPERAQualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare e/o utilizzare l’opera, in tutto o in parte, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del Collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata, con facoltà d’uso, con le modalità previste dall’art. 230 del Regolamento.
Rimangono a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, e le responsabilità di cui alla normativa vigente.
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RT. 51 – C
ONTOF
INALE EC
OLLAUDOAlla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori, verrà emesso entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori. Il collaudo sarà concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e in ogni caso successivamente alle verifiche termografiche condotte sull’edificio e all’attestazione energetica dell’organismo abitativo sulla base dei riscontri effettuati.
Le prove termografiche saranno effettuate indicativamente nel periodo invernale in corrispondenza delle giornate in cui la temperatura esterna sarà tale da avere una differenza con l’ambiente interno riscaldato di circa 20-25°C. Tale prova sarà successiva alla conclusione dei lavori e all’avviamento dell’impianto di riscaldamento e pertanto, a deroga del termine temporale del collaudo previsto in mesi 6 dalla ultimazione dei lavori, il termine viene prorogato di diritto e per palese oggettività, per il tempo indispensabile per l’effettuazione delle prove e del successivo rilascio della relativa attestazione energetica che ne confermi gli obbiettivi prefissati dal progetto eseguito, in conformità alla DGR Regione Emilia-Romagna del 20.07.2015 n.967 e s.m.i..
Qualora in sede di collaudo venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a eseguire i ripristini occorrenti in modo da consegnarli finiti e a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, la Stazione Appaltante farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandoli all'Appaltatore, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.
Qualora gli interventi relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero danni a altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino a regola d'arte, oppure alla rifusione delle spese comunque sostenute dalla Stazione Appaltante qualora questa preferisca fare eseguire dette opere da altra ditta. La Stazione Appaltante non dovrà comunque restare gravata da onere alcuno.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.
Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art.234 del Regolamento.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art.224 del Regolamento.
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RT. 52 – D
EFINIZIONE DELLE CONTROVERSIELe controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.205 del D.lgs. 50/2016, saranno portate al giudizio del Collaudatore il quale formulerà una propria proposta transattiva.
Qualora non dovesse trovarsi componimento delle controversie in sede di collaudo diverrà competente il Giudice Ordinario del Foro di Modena; è espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
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RT. 53 – A
CCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI E DELC
ODICEE
TICOL’Appaltatore dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e di avere preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.lgs. 231/01.
L’Appaltatore garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Stazione Appaltante, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della società.
Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., legittimano la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata, e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’Appaltatore per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti e le spese derivanti alla Stazione Appaltante dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.
L’Appaltatore dichiara altresì di accettare, ai sensi dell’art.1341, comma 2, del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui all’art.8 dell’Ord. Reg. Emilia-Romagna n. 119 del 11-10-2013, sotto richiamate:
Tracciabilità finanziaria
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nell’ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007, si determina:
a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.a.;
b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.
Clausola antimafia
a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore venga emessa la documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art.84, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
b) l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art.84, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte;
c)
l'Appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art.84, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.A
LLEGATOA
(ALLEGATO I – Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012)