STRALCIO I MPORTO LAVORI (IVA compresa)
SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.
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RT. 30 – P
ROVVISTA DEI MATERIALISe gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali è previsto, ai sensi del §2.6.5 del D.M. 11-10-2017, che l’Appaltatore acquisti detti materiali nel sito di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le caratteristiche prescritte al Titolo II del presente Capitolato e dai documenti tecnici allegati al contratto
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
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RT. 31 – O
CCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICOPer l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo e/o viabilità pubblici; sarà quindi a carico dell’Appaltatore l’onere di richiedere all’Ente preposto l’eventuale autorizzazione all’occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con l’accollamento delle relative spese.
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RT. 32 – P
REVENTIVA CAMPIONATURA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALII materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto o nell’Elenco Prezzi Unitari.
I materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno essere approvati preventivamente al loro ordine ad insindacabile giudizio della D.L. e potranno essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si avrà solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
I materiali e i manufatti saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione si verifichi la messa in opera di materiali differenti, nonché nel caso di difetti o inadeguatezze.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte richieste dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Appaltatore a sulla base della redazione di verbale di prelievo.
In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto specificatamente per le varie categorie di lavoro.
Nei casi in cui i materiali impiegati non corrispondano ai materiali campionati ed accettati, o risultino non correttamente posati, o difettati, la Direzione Lavori avrà la potestà, oltre che di rifiutare integralmente gli stessi e le opere compiute, anche a proprio insindacabile giudizio di accettare le opere applicando una riduzione del
prezzo non inferiore al 70%.
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RT. 33 – D
IFESAA
MBIENTALELa gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere è affidata integralmente all’appaltatore, il quale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., rimane produttore, detentore e possessore dei rifiuti e deve operare nel rispetto delle vigenti norme ambientali. Sull’Appaltatore incombe pertanto l’onere di provvedere a tutte le fasi della gestione dei rifiuti, comprese tutte le attività prodromiche alla formazione dell’eventuale deposito temporaneo, a nulla valendo distinzioni relative all’iniziale produttore dei materiali e delle sostanze che andranno a costituire il deposito temporaneo stesso. Nel caso di rinvenimento, nel corso dei lavori, di rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità non prevedibili in sede di progetto, l’Appaltatore, nel darne sollecita comunicazione alla Stazione Appaltante, deve immediatamente provvedere alle idonee misure di messa in sicurezza dei luoghi ed alle corrette procedure tecnico-amministrative per poter proseguire con l’appalto”.
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
evitare l’inquinamento con l’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera;
effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di materiali contaminati o di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.
I rifiuti prodotti all’interno dei cantieri dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D.lgs.
152/06 e s.m.i.; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).
L’Appaltatore si impegna, inoltre, nell’ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della
“zanzara tigre” ad evitare la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo tempestivamente ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all’interno dei cantieri.
La Ditta appaltatrice mantiene, nel corso dell’opera, la documentazione apposita che deve rendere disponibile alla Stazione Appaltante in ogni momento che provvederà all’effettuazione di controlli anche a campione sull'effettivo rispetto degli impegni contrattuali in materia di legislazione sull'ambiente.
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RT. 34 – D
ISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVOROL’Appaltatore, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere sono tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.
Fa parte dell’ufficio di Direzione Lavori il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), mentre il ruolo di “Responsabile dei lavori” è ricoperto dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.
L’elaborato “4) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro” ai sensi del D.lgs. 81/2008, è messo a disposizione dei concorrenti alla gara d’appalto; l’Appaltatore pertanto, avendone anzitempo avuta conoscenza, dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. I relativi oneri non saranno soggetti a ribasso d’asta.
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RT. 35 – O
BBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAIIn relazione a quanto prescrive l’art. 4 del Regolamento di attuazione ed a norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, l’Appaltatore dovrà assumere verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell’appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d’appalto ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs.
81/2008. Pertanto dovrà attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità degli operai impiegati nei lavori e di terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovrà applicare le norme contenute nel DPR 07-01-1956 n.164 sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all’assunzione della manodopera nei lavori pubblici.
Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli interventi e delle procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuerà una trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.
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RT. 36 – L
AVORO NOTTURNO E FESTIVONell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
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RT. 37 – A
PPLICAZIONE DEICCNL
DEL SETTOREE
DILEAi sensi del comma 43-bis dell’art. 1 della Legge 234/2021 l’Appaltatore, per le lavorazioni edili, è tenuto all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 15-06-2015, n. 81.
Il CCNL applicato deve essere indicato dai concorrenti in sede di offerta; il CCNL applicato deve inoltre venire indicato dall’Appaltatore nelle fatturazioni emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Qualora dall’inosservanza di ciò ne derivasse l’esclusione o la decadenza dalle detrazioni di cui al Superbonus 110% e/o eventuali altri bonus, l’Appaltatore ne dovrà rifondere i danni derivanti alla Stazione Appaltante.
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RT. 38 – C
ONSEGNA E INIZIO DELLE ATTIVITÀ INA
PPALTOCol provvedimento di aggiudicazione sarà abbinato all’Aggiudicatario lo stralcio con l’elenco degli edifici su cui lo stesso dovrà svolgere le attività di appalto; da quel momento, quindi anche preliminarmente alla stipula contrattuale dei relativi contratti discendenti da Accordo Quadro l’Aggiudicatario potrà avviare le operazioni di valutazione propedeutica sui fabbricati ad esso abbinati.
Come già specificato al precedente Art. 6 – “ATTIVITA’ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE”, la fase di progettazione avrà avvio dal momento del Verbale di Consegna dell’attività di progettazione, il quale potrà essere successivo alla stipula di ogni singolo contratto discendente da Accordo Quadro, ma per ragioni contingenti di accelerazione delle procedure potrà anche avvenire, su disposizione della Stazione Appaltante, in via anticipata ai sensi dell’art.32, c.8, del D.lgs. 50/2016; per la fase di progettazione è prevista una prima sotto fase, che dovrà concludersi entro massimo 30 giorni dalla data del verbale di consegna dell’attività di progettazione, nella quale l’Appaltatore dovrà svolgere le verifiche e le analisi di fattibilità delle diverse tipologie di intervento (cappotto, sismica, serramenti, fotovoltaico, barriere architettoniche) per ogni fabbricato, e proporne i relativi interventi alla Stazione Appaltante; successivamente, in seguito a formali disposizioni della Stazione Appaltante, avrà a svolgersi la seconda sotto fase consistente nella redazione della documentazione di progetto e degli adempimenti necessari all’ottenimento del Superbonus; nel corso della stessa sotto fase la Stazione Appaltante fisserà almeno due momenti di revisione intermedia in funzione delle diverse tipologie di intervento e delle problematiche riscontrate; le revisioni avverranno in contraddittorio con lo staff di progettisti e tecnici dell’Appaltatore. La fase di progettazione dovrà completarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data del verbale di consegna dell’attività di progettazione; una volta completata la progettazione essa sarà sottoposta a verifica e validazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 50/2016, ed i progetti verranno inoltre approvati dal Consiglio di Amm.ne della Stazione Appaltante e dai Comuni proprietari dei fabbricati; successivamente alla approvazione potranno avere avvio i cantieri previo processo verbale di consegna dei lavori da parte della D.L.
In caso di modifica dei termini del “Superbonus 110%” la Stazione Appaltante si riserva di rimodulare le scadenze concesse ed i relativi cronoprogrammi per l’insieme delle attività inerenti i singoli interventi (fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori).
Qualora il soggetto incaricato dell’attività di verifica della progettazione richieda ulteriori studi, integrazioni, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia può essere concessa motivatamente una proroga della durata strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
Preliminarmente alla stipula contrattuale, e comunque prima della consegna nel caso di consegna anticipata ai sensi dell’art.32, c.8, del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano Operativo di Sicurezza – POS, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Prima della stipula del contratto, o prima della sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dei lavori, l'Appaltatore ed Direttore dei Lavori dovranno sottoscrivere un verbale che attesti il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M.
49/2018.
L’effettivo inizio delle attività dovrà avvenire in tutti i casi non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Non si darà corso alla Consegna in assenza di preliminare dichiarazione sottoscritta tra il Responsabile del procedimento e l’Esecutore dei lavori attestante il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in relazione allo stato dei luoghi e alle previsioni di progetto.
Ad inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE di Modena, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.
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RT. 39 – T
EMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTILa durata del contratto di Accordo Quadro è di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; ciò tuttavia gli interventi dovranno avere conclusione entro e non oltre il 31/12/2023, e comunque alla data del 30/06/2023 i lavori dovranno essere eseguiti per almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intervento complessivo, salvo nuovi termini disposti da proroghe di legge; la conclusione degli interventi di cui sopra è da intendersi corrispondente alla integrale e completa esecuzione di ogni opera ed adempimento tecnico/amministrativo previsto dalle disposizioni di legge affinché gli interventi possano accedere alle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 della Legge 17-07-2020 n. 77 e ss.mm.ii.
Qualora per effetto di disposizioni legislative i termini per usufruire delle detrazioni fiscali di cui agli artt.
119 e 121 della Legge 17-07-2020 n. 77 e ss.mm.ii. venissero estesi oltre la durata contrattuale del contratto di Accordo Quadro, la durata contrattuale dello stesso e dei contratti discendenti si estenderà automaticamente fino alla concorrenza dei nuovi termini.
I termini sopra indicati dovranno essere rispettati a prescindere da qualsiasi interruzione che dovesse eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei lavori, a qualunque motivo fosse imputabile, anche per periodi di inattività dovuti al normale andamento climatico-stagionale, per scioperi, serrate, scarsa reperibilità dei materiali, chiusure ferie, etc.
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compresi tutti gli adempimenti formali e lo smantellamento del cantiere con relativa pulizia delle aree e dello stabile
L’Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell’apposito verbale.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell’Appaltatore dovessero derivare.
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RT. 40 – S
OSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORIA sensi dall’art.107 del D.lgs. 50/2016 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori; dovrà quindi compilarsi apposito verbale di sospensione dei lavori con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è sottoscritto dall’Appaltatore, ed è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione dei lavori può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone la ripresa dei lavori con la compilazione di apposito verbale di ripresa dei lavori dove è indicato il nuovo termine contrattuale; Il verbale è sottoscritto dall’Appaltatore, ed è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale; su tali circostanze e sull’entità ed opportunità della parziale sospensione è insindacabile il giudizio della Direzione Lavori, la quale provvederà nel verbale di sospensione parziale dei lavori a specificare: le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
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RT. 41 – R
ISOLUZIONE E RECESSO DELLAS
TAZIONEA
PPALTANTELa Stazione Appaltante all’avverarsi delle casistiche previste agli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 darà applicazione alla risoluzione o al recesso contrattuale così come previsto e con le modalità dettate ai medesimi articoli.
Analogamente la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale in ogni caso di inadempienza contrattuale dell’Appaltatore; a tal fine è da intendersi inadempienza il venir meno dello stesso Appaltatore anche soltanto ad uno dei diversi obblighi che egli assume con la sottoscrizione del contratto di
appalto.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione a mezzo Posta elettronica Certificata, con preventiva messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai relativi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e