I soggetti incaricati delle Asseverazioni di Congruità e dei Visti di Conformità, oltre ai requisiti stabiliti dalla normativa sul “Superbonus 110%”, da ENEA e da Agenzia delle Entrate, dovranno anche dimostrare il possesso di adeguata struttura organizzativa (quantità e qualifica di addetti e disponibilità logistica e di attrezzature e ausili informatici) idonea allo svolgimento nei tempi necessari della mole di attività occorrente.
A tal fine per lo svolgimento delle Asseverazioni di Congruità è richiesta la presenza di uno staff di professionisti che abbia cumulativamente svolto, o in corso di svolgimento (intendendosi con ciò almeno il raggiungimento del primo SAL lo svolgimento delle attività di programmazione/progettazione ed il deposito della pratica edilizia), un quantitativo minimo di Asseverazioni di Congruità per almeno 20 interventi di
“Superbonus 110%”, e per un importo complessivo di almeno 5 milioni di euro.
Inoltre, per la effettuazione dei Visti di Conformità è richiesta la presenza di uno staff che abbia cumulativamente svolto, o in corso di svolgimento (intendendosi con ciò almeno il raggiungimento del primo SAL), un quantitativo minimo di Visti di Conformità per almeno 20 interventi di “Superbonus 110%”, e per un importo complessivo di almeno 5 milioni di euro.
E’ inoltre richiesto che i predetti soggetti incaricati delle Asseverazioni di Congruità e dei Visti di Conformità siano dotati di piattaforme e sistemi informatici derivati da network maggiormente diffusi in ambito nazionale, per la gestione dell’attività, dei flussi della stessa, e per l’archiviazione digitale e catalogazione della documentazione; tali piattaforme/sistemi dovranno essere accessibili da remoto e dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante le credenziali di accesso al fine di consentire le verifiche sull’attività dell’Appaltatore.
A
RT. 7 – A
SSETTO E DURATA DEL CONTRATTO DIA
CCORDOQ
UADROIl contratto di Accordo Quadro sarà stipulato coi primi otto concorrenti classificati (Aggiudicatari); con i primi sei degli gli stessi saranno successivamente stipulati i Contratti Discendenti da Accordo Quadro che saranno articolati in due distintei fasi step successivei: 1) progettazione – 2) realizzazione degli interventi.
Ad ognunao dellei predettei fasi step corrisponderà un corrispettivo specifico, e qualora la Stazione Appaltante, per ragioni contingenti, assuma la decisione di non fare proseguire in toto o in parte oltre lo step della progettazione che abbia superato positivamente l’iter di verifica (ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016), e ciò anche oltre il limite del 20% dell’importo contrattuale, corrisponderà il corrispettivo per le prestazioni eseguite
agli Appaltatori senza null’altro dovere agli stessi a qualsiasi titolo, anche per i mancati introiti e per i lucri cessanti dovuti alla mancata esecuzione. Pertanto i progetti che non conseguano la verifica, non saranno remunerati. La Stazione Appaltante potrà anche decidere, preliminarmente all’avvio della progettazione di taluni edifici, di non fare eseguire parte della stessa (strutturale / barriere architettoniche / fotovoltaico / serramenti / caldaie ecc.) senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere.
Preliminarmente alla stipula contrattuale dei contratti discendenti da Accordo Quadro sarà richiesta agli Aggiudicatari, per ogni singolo contratto, la redazione di un crono-programma operativo dellegli fasi step predettei, nonché delle sottofasi delle medesime degli step intermedi; i contenuti dello stesso costituiranno preciso vincolo contrattuale in relazione ai quali potrà venire valutata la eventuale inadempienza dell’Appaltatore già in relazione alle singole fasi e sotto fasi ai singoli step e step intermedi, potendo quindi la Stazione Appaltante già da tali eventuali inadempienze prendere i provvedimenti conseguenti.
Al termine di ognunao delle fasi/sottofasi degli step predettei (e/o step intermedi), per il passaggio alla fase allo step successivao, gli Appaltatori dovranno ricevere la formale approvazione della fase dello step svoltao da parte della Stazione Appaltante, nonché le formali indicazioni per lo svolgimento della successivao fase step.
Col provvedimento di aggiudicazione, secondo le modalità indicate nel seguito, sarà abbinato all’Aggiudicatario lo stralcio di edifici su cui lo stesso dovrà svolgere le attività di appalto; da quel momento, quindi anche preliminarmente alla stipula contrattuale dei relativi contratti discendenti da Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avviare le operazioni di valutazione propedeutica sui fabbricati ad esso abbinati.
Ad ogni Aggiudicatario di Accordo Quadro sarà affidato uno stralcio di intervento, questi saranno nel numero di sei; faranno parte di ogni stralcio diversi edifici classificati con indice di priorità Fase 1 e Fase 2;
ad ogni Concorrente sarà richiesto di formulare in sede di offerta la propria graduatoria di preferenza in relazione alla scelta dello stralcio, all’Aggiudicatario primo classificato sarà quindi assegnato lo stralcio che esso avrà indicato al primo posto, a seguire verrà assegnato all’Aggiudicatario secondo classificato lo stralcio residuo disponibile nella posizione più alta della graduatoria dello stesso, e così a seguire per tutti i primi cinque Aggiudicatari classificati, ed all’Aggiudicatario sesto classificato verrà assegnato l’ultimo stralcio rimasto disponibile. Ogni Concorrente pertanto, qualora il numero di aggiudicatari lo consenta, non potrà essere aggiudicatario di più stralci.
Ogni Aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli interventi relativi ad almeno il 50% degli edifici di Fase 1 dello stralcio assegnato individuati in accordo con la Stazione Appaltante; sarà inoltre tenuto alla esecuzione degli interventi relativi ai soli fabbricati di Fase 2 dello stralcio assegnato aventi termine per il completamento degli interventi al 31-12-2025 per effetto delle disposizioni del comma 8-ter, art. 119, del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. (= edifici compresi nei territori del “cratere del sisma 2012”, opportunamente segnalati all’interno dei diversi stralci); e nel caso di proroga del termine di almeno mesi 12 (minimo al 31-12-2024) sarà tenuto ad eseguire anche il rimanente 50% dei fabbricati di Fase 1 dello stralcio assegnato; qualora poi intervengano proroghe ulteriori di almeno 12 mesi oltre il 31.12.2024 sarà tenuto anche alla esecuzione dei rimanenti fabbricati di Fase 2 dello stralcio assegnato; ogni Aggiudicatario qualora ne abbia la capacità avrà comunque la facoltà di richiedere alla Stazione Appaltante la assegnazione di ulteriori edifici, sia dello stralcio assegnato che di altri stralci non assegnati, anche in assenza delle proroghe dei termini di cui sopra.
N.B. la composizione dei diversi stralci preliminarmente alla stipula dei contratti discendenti da Accordo
Quadro potrà subire parziali variazioni per esigenze legate ai processi decisionali dei Comuni proprietari, potranno quindi variare gli edifici che li compongono e gli importi singoli e complessivi, ciò pur rimanendone sostanzialmente inalterato il valore complessivo.
Anche i Concorrenti settimo e ottavo classificati saranno dichiarati Aggiudicatari del Contratto di Accordo Quadro; ad essi non verrà affidata la esecuzione di alcuno dei primi sei stralci, tuttavia potranno venire chiamati ad assumere ulteriori stralci qualora i termini di avanzamento e completamento per godere degli incentivi
“Superbonus 110%” venissero prorogati in misura tale da consentirne l’attivazione; gli Aggiudicatari settimo e ottavo potranno inoltre venire chiamati a subentrare ai primi sei Aggiudicatari/Appaltatori, nel caso questi risultino non in grado di portare avanti adeguatamente i contratti loro affidati; in tal caso ai predetti settimo e ottavo verrà concessa la possibilità di rivedere la progettazione già svolta dall’Appaltatore inadempiente; tale revisione di progetto dovrà comunque ricevere l’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Ai medesimi Concorrenti settimo e ottavo classificati, qualora la Stazione Appaltante possa ravvisarne la necessità al fine del completamento del programma nei termini, potranno venire affidati interventi di Fase 2 facenti parte dei primi sei stralci; ciò potrà avvenire qualora la stessa Stazione Appaltante ravveda la necessità di dare corso a taluni interventi anche in assenza di proroga dei termini per fruire del beneficio “Superbonus 110%”; in tali situazioni verrà prioritariamente interpellato l’Aggiudicatario dello stralcio di cui fanno parte i predetti interventi di Fase 2, e qualora esso non sia disponibile ad effettuare gli interventi in assenza di proroga, la Stazione Appaltante potrà chiamare alla esecuzione dei medesimi interventi i Concorrenti settimo ed ottavo classificati, assegnando loro gli interventi, secondo una rotazione ordinata: settimo classificato – primo intervento di Fase 2; ottavo classificato – secondo intervento di Fase 2 – settimo classificato – terzo intervento di Fase 2; e così a seguire. I Concorrenti settimo ed ottavo classificati saranno quindi tenuti ad assumere gli interventi assegnati purché ciò avvenga con almeno 12 mesi di anticipo rispetto ai termini al termine ultimo per fruire del beneficio “Superbonus 110%”.
Qualora il numero degli Aggiudicatari si rivelasse inferiore a sei, sia che ciò derivi da un numero insufficiente di partecipanti alla procedura di gara, sia che derivi da un insufficiente numero di offerte giudicate idonee, la Stazione Appaltante potrà decidere di considerare ugualmente valida la procedura di gara, ed in tal caso potrà decidere di assegnare gli edifici con criterio di priorità Fase 1 degli stralci non aggiudicati, agli Aggiudicatari degli altri stralci, togliendo agli stessi i fabbricati (o parte di essi) di Fase 2; ciò avverrà mediante il criterio della rotazione ordinata partendo dal Concorrente primo classificato e assegnando ad esso il primo fabbricato di Fase 1 del primo stralcio non assegnato e togliendo una quantità proporzionale di fabbricati in Fase 2 dallo stralcio assegnato, poi analogamente col secondo Concorrente e secondo fabbricato non assegnato e fabbricati di Fase 2 equivalenti scorporati, e così a seguire fino all’esaurimento dei fabbricati di Fase 1 degli stralci non assegnati; in tal caso i Concorrenti aggiudicatari saranno tenuti, e non potranno esimersi, ad assumere anche l’esecuzione degli interventi di questi ulteriori fabbricati di Fase 1.
La Stazione Appaltante potrà altresì decidere di annullare la procedura di gara; in tal caso nessun indennizzo a qualsivoglia titolo potrà spettare ai Concorrenti.
Per ogni singolo edificio sul quale attivare l’intervento sarà stipulato uno specifico contratto discendente da Accordo Quadro; prioritariamente saranno quindi stipulati i contratti relativi al 50% dei ai fabbricati di Fase 1 e di Fase 2 aventi termine al 31.12.2025. Qualora i termini di avanzamento e completamento degli interventi ordinari del 30.06.2023 e 31.12.2023venissero poi prorogati da disposizioni di legge di almeno 12 mesi, sarà
facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di procedere alla stipula contrattuale anche per i rimanenti fabbricati in Fase 1; ed in caso di ulteriore proroga di almeno 12 mesi oltre il 31.12.2024 (quindi al 31.12.2025), anche di procedere alla stipula dei rimanenti contratti per i fabbricati di Fase 2. In nessun caso gli Aggiudicatari/Appaltatori potranno esimersi dall’assumere i predetti contratti discendenti da Accordo Quadro all’avverarsi delle condizioni sopra descritte; resta la facoltà degli stessi Aggiudicatari/Appaltatori di ogni stralcio, qualora ne abbiano le capacità tecnico/organizzative ed economiche, di richiedere alla Stazione Appaltante anche la stipula dei contratti discendenti da Accordo Quadro per gli i restanti edifici di Fase 2 anche di altri stralci, anche anzi tempo o in assenza di provvedimenti di proroga dei termini predetti; in ogni caso il rispetto dei termini di ultimazione e completamento degli interventi rimane ad esclusivo rischio e responsabilità degli Appaltatori, ed il mancato rispetto dei termini costituisce inadempienza contrattuale, e nel caso la Stazione Appaltante, agirà per la refusione dei danni diretti ed indiretti, compresi anche gli eventuali derivanti dal mancato completamento entro i termini degli interventi da “Superbonus 110%”.
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
- 31.12.2023 (con 60% dei lavori al 30.06.2023) 50% dei fabbricati di fase 1* (obbligo iniziale)
- 31.12.2024 nel caso di proroga 50% rimanente dei fabbricati di fase 1 (obbligo eventuale nel caso di proroga)
- 31.12.2025 fabbricati di fase 2 nel cratere del sisma (obbligo
iniziale)
- 31.12.2025 nel caso di proroga per tutti gli edifici rimanenti fabbricati di fase 2 (obbligo eventuale nel caso di proroga)
* definiti in accordo fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore
La durata del contratto di Accordo Quadro è di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; tuttavia
,
ad eccezione dei fabbricati specificati ricadenti nel cratere sismico 2012 per cui il termine è fissato al 31.12.2025, gli interventi dovranno avere conclusione entro e non oltre il 31.12.2023, e comunque alla data del 30.06.2023 i lavori dovranno essere eseguiti per almeno il 60% dell'intervento complessivo, salvo nuovi ulteriori termini disposti da proroghe di legge; la conclusione degli interventi di cui sopra è da intendersi corrispondente alla integrale e completa esecuzione di ogni opera ed adempimento tecnico/amministrativo previsto dalle disposizioni di legge affinché gli interventi possano accedere alle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 e seguenti della Legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii.E’ inoltre prevista la possibilità per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs.
50/2016, di proseguire nell’esecuzione di nuovi interventi anche qualora, oltre i termini predetti, la percentuale della detrazione abbia a diminuire al 70% o al 65% o altre percentuali, e si renda quindi necessario compartecipare alle spese per la differenza; in tali casi la Stazione Appaltante procederà alla assegnazione degli interventi mediante procedura negoziata fra gli Aggiudicatari di Accordo Quadro con criterio di aggiudicazione la minor quota di compartecipazione richiesta alla Stazione Appaltante; in questi casi la durata contrattuale del contratto di Accordo Quadro e dei contratti discendenti si estenderà automaticamente fino alla concorrenza dei nuovi termini.
Qualora per effetto di disposizioni legislative i termini per usufruire delle detrazioni fiscali di cui agli artt.
119 e seguenti della Legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii. venissero estesi oltre la durata contrattuale del
contratto di Accordo Quadro, la durata contrattuale dello stesso e dei contratti discendenti si estenderà automaticamente fino alla concorrenza dei nuovi termini.
Secondo quanto precisato negli elaborati di progetto fanno parte dell’appalto anche le opere, e la relativa progettazione, di natura complementare o aggiuntive, indicate dalla Stazione Appaltante pur anche non rientranti fra gli interventi soggetti all’incentivazione “Superbonus 110%”; per la contabilizzazione di tali opere è posto a base di gara uno specifico elenco prezzi unitari su cui i concorrenti sono chiamati a formulare il proprio ribasso; le stesse opere saranno poi contabilizzate a misura separatamente dall’intervento soggetto ad incentivo “Superbonus 110%”, e saranno altresì pagate direttamente dalla Stazione Appaltante agli appaltatori con applicazione del predetto ribasso.
Nell’ambito della durata contrattuale La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs.
50/2016, potrà richiedere l’esecuzione di interventi soggetti all’incentivazione “Superbonus 110%” su ulteriori edifici rispetto a quelli inseriti nei diversi stralci, la loro aggiudicazione, cui dovrà seguire la progettazione e la realizzazione con sconto in fattura del corrispettivo, avverrà mediante procedura negoziata fra gli otto (o minor numero se esistente) Aggiudicatari di Accordo Quadro, mediante ulteriore rilancio competitivo sulle condizioni di gara del presente Accordo Quadro.
Nell’ambito della durata contrattuale, inoltre, La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016, potrà altresì richiedere agli Appaltatori l’esecuzione di altre opere o interventi esclusi dall’incentivazione 110% da compensarsi separatamente a misura come sopra indicato mediante il prezziario su cui i Concorrenti sono chiamati a formulare il proprio ribasso di gara.
Qualora la Stazione Appaltante provveda a richiedere la esecuzione degli interventi di cui ai precedenti capoversi, la durata contrattuale del contratto di Accordo Quadro si intenderà estesa del termine necessario al completamento degli stessi interventi.
Gli Appaltatori avranno comunque l’obbligo ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D.lgs. 50/2016 di eseguire i lavori esclusi da incentivazione 110% commissionati dalla Stazione Appaltante, qualora anche la loro esecuzione/completamento possa avere a protrarsi oltre il termine per usufruire delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 e seguenti della legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii..
I predetti interventi esclusi da incentivazione 110%, saranno progettati ed eseguiti, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Stazione Appaltante, a cura degli stessi aggiudicatari unitamente alla esecuzione degli interventi ammessi all’incentivazione 110% loro assegnati.
Qualora gli interventi sopracitati esclusi da incentivazione 110% possano invece usufruire di altre misure di incentivazione fiscale che prevedano la possibilità di cessione del credito all’appaltatore, o lo sconto in fattura da parte di questo, gli aggiudicatari saranno tenuti a farsi carico delle misure stesse, e la Stazione Appaltante corrisponderà loro soltanto la differenza rispetto alla incidenza dell’incentivo, secondo le disposizioni applicative delle diverse misure.
Stante la natura del presente appalto di Accordo Quadro, nulla, a qualsivoglia titolo, neppure in tema di responsabilità precontrattuale, potranno pretendere i Concorrenti e/o gli Aggiudicatari nei casi di mancata stipula dei contratti discendenti da Accordo Quadro, e gli obblighi della Stazione Appaltante nei confronti dei medesimi avranno a decorrere unicamente dalla stipula dei contratti stessi e di eventuali atti conseguenti successivi.