L’analisi del dato positivo sin qui condotta evidenzia la direzione del sistema verso la segmentazione della responsabilità patrimoniale, invertendo il senso della regola che obbliga il debitore a rispondere «con tutti i suoi beni presenti e futuri» (art. 2740, comma 1, cod. civ.) e garantisce a tutti i creditori l’«eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore» (art. 2741, comma 1, cod. civ.).
È ormai considerazione diffusa che la recente evoluzione normativa, nell’adeguarsi alle necessità dell’economia moderna, abbia promosso una sempre maggiore specializzazione della responsabilità patrimoniale ed abbia così avviato un «processo erosivo della unitarietà della condizione patrimoniale del soggetto e del
117 Così L.BIGLIAZZI GERI, voce Patrimonio autonomo e separato, cit., p. 286.
118 Sulle destinazioni cd. dinamiche cfr. M.BIANCA, Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati,
cit., p. 167 ss.
37
corollario della responsabilità patrimoniale universale del debitore»120, tanto da far
«preconizzare» un «inesorabile e definitivo declino» della responsabilità patrimoniale121. La tradizionale interpretazione dell'art. 2740, comma 2, cod. civ.,
sembra, infatti, «più il risultato di formule ripetute con opacità storica, di un pigro assorbimento delle suggestioni del passato, che non una meditata lettura della sua reale portata»122.
La fitta produzione normativa in precedenza esaminata, pur rispettosa della riserva di legge di cui all’art. 2740, comma 2, cod. civ., ha determinato una moltiplicazione delle ipotesi di patrimoni destinati per la realizzazione degli interessi più vari: accanto alle figure codicistiche quali il fondo patrimoniale e i fondi previdenziali, sono emerse nella legislazione speciale nuove figure quali i fondi destinati all’investimento disciplinati dal T.U.F., i fondi pensione, i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione del credito, i patrimoni destinati ad uno specifico affare della riforma societaria e, da ultimo, come si dirà, gli atti di destinazione di cui all’art. 2645 ter cod. civ. Ciò ha inevitabilmente imposto una rilettura sistematica della responsabilità patrimoniale consegnataci dalla tradizione
120 Così G. DORIA, Il patrimonio “finalizzato”, in Riv. dir. civ., 2007, p. 493. La tendenza alla
specializzazione della responsabilità patrimoniale è diffusamente analizzata da L. BARBIERA,
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., p. 34 ss.; F.ROSSELLI, Responsabilità patrimoniale. I
mezzi di conservazione, cit., p. 36 ss.; N.CIPRIANI, Art. 2740 c.c., cit., p. 373 ss.; A.MORACE PINELLI,
Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, cit., p. 72 ss.; M.PORCELLI, Profili evolutivi della
responsabilità patrimoniale, cit., p. 201 ss. Concordano anche P. PERLINGIERI e A. FEDERICO,
Limitazioni della responsabilità patrimoniale, in P.PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, cit.,
pp. 386-387, secondo i quali «la profonda trasformazione della disciplina legale della responsabilità patrimoniale riduce l’ambito di operatività dell’art. 27401, sì che il rispetto del principio del quale la
disposizione è espressione si manifesta sostanzialmente formale […]. Non pare incauto ipotizzare un processo di evoluzione tendente al superamento dell’indivisibilità del patrimonio e della responsabilità illimitata del debitore secondo il principio dell’universalità, mediante la progressiva affermazione della specialità della responsabilità patrimoniale».
121 Le parole sono di A.ZOPPINI, Autonomia patrimoniale e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei
patrimoni separati delle società per azioni, cit., pp. 545-546. Sul tema si veda L.M.LO PUKI, The Death of
Liability, in 106 Yale L. J. (1996), pp. 1 ss.
122 Così G.ROJAS ELGUETA, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore: nuove prospettive,
in Europa e dir. priv., 2012, p. 813 ss., il quale riprende una espressione utilizzata da N.IRTI, Un
dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell'obbligazione), Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 1 ss., spec.
38
dogmatica, incapace di rispondere alle moderne istanze economico-sociali. L’attuale sistema economico ricerca, infatti, nuove forme di tutela del credito, che ne favoriscano la circolazione e ne incentivino la concessione, rispetto al tradizionale ed ormai obsolescente modello incentrato sulle garanzie reali123. Il
fondamento della proliferazione delle ipotesi limitative della responsabilità patrimoniale sembra rispondere ad un «principio di natura economica che trova nell’“isolamento” di masse patrimoniali destinate a determinati scopi e costituenti, solo in relazione alle obbligazioni sorte per la realizzazione di questi scopi, garanzia dei relativi creditori, lo strumento della realizzazione del profitto e dell’efficienza»124.
Gli interventi normativi richiamati rappresentano l’evidente conferma di una «nuova e diversa direttrice logico-normativa, non più disposta a riconoscere all’unità del patrimonio del soggetto il ruolo di principio primo, posto a presidio del credito e dell’economia, ma che, anzi, intravede, sovente, nella possibilità di diversificazione della condizione patrimoniale del soggetto, uno strumento più adeguato a specifiche esigenze di sviluppo socio-economico»125. La recente
produzione legislativa capovolge la concezione statica del patrimonio recepita dalla codificazione civile del 1942, poiché «quelle stesse esigenze di affermazione della persona, di tutela del credito e di ordinato sviluppo dell’economia, che, tradizionalmente, postulavano l’unitarietà del patrimonio, spingono, oggi, verso una sua frantumazione»126, profilandosi ora una nozione di patrimonio come
complesso di beni – o rapporti – scomponibile in funzione della realizzazione degli interessi che si intendono perseguire, purché meritevoli di tutela.
La possibilità, per il soggetto di diritto, di articolare finalisticamente il proprio compendio patrimoniale è oramai considerata, sotto il profilo funzionale, tecnica
123 A.MORACE PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, cit., p. 80.
124 M.BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., p. 242.
125 G.DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, cit., p. 497. 126 G.DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, cit., p. 498.
39
equivalente127 alla personificazione della massa patrimoniale destinata128. All’unicità
del soggetto giuridico può allora corrispondere una pluralità di patrimoni e, quindi, una diversa articolazione della responsabilità patrimoniale.
Ciò ha inevitabilmente imposto – come anticipato – una lettura evolutiva del rapporto tra i due commi dell’art. 2740 cod. civ. che, allo stato, si prospetta perfettamente paritetico e non già in termini di regola-eccezione129. Del resto, il
rapporto regola-eccezione non è rapporto tra due norme, nella specie tra il primo ed il secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., piuttosto «eccezionale è la norma che si presenta tale nel contesto delle regole generali e delle altre leggi, cioè dell’intero ordinamento storicamente condizionato: non semplicemente una rigida contrapposizione tra una fattispecie normativa e un’altra, ma un confronto tra la singola previsione e l’intero ordinamento»130. E allora è evidente che la crescente
proliferazione delle ipotesi normative di patrimoni destinati muove il sistema ordinamentale verso la specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore, sicché limitazioni della garanzia patrimoniale appaiono non più derogatorie ed eccezionali.
127 Discorre di «equivalenza funzionale tra personalità giuridica e articolazione di un patrimonio in
compendi separati»,P.SPADA, Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un
antico dibattito, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 842. Analogamente G.DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, p.
485; A.JANNARELLI, Brevi note a proposito di “soggetto giuridico” e di “patrimoni separati”, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2009, p. 1253 ss.
128 A riguardo, emblematica è l’alternativa prospettata dall’art. 7 della Direttiva 89/667 CEE
«relativa alle società a responsabilità limitata con unico socio», il quale imponeva agli Stati membri la «creazione di uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell’imprenditore unico» scegliendo tra l’unipersonalità della fattispecie societaria e «la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata» nella forma del «patrimonio destinato ad una determinata attività», in considerazione della «equivalenza funzionale tra personalità giuridica e articolazione di un patrimonio in compendi separati». In quel momento, tuttavia, il sistema italiano ha optato per lo strumento societario unipersonale, dimostrando implicitamente la forza del principio dell’unità del patrimonio e, insieme, la problematica introduzione d’una fattispecie generale del patrimonio separato quale forma d’esercizio dell’impresa.
129 N.CIPRIANI, Art. 2740 c.c., cit., p. 373 ss.
130 In questi termini P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
40