Diritto delle Relazioni Industriali Numero 2/XXI – 2011. Giuffrè Editore, Milano
Contratto di formazione e lavoro
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e anziani-tà di servizio (1.1.)
Lavoro pubblico
contratti a termine nel com-parto scuola (2.1. – 2.4.)
stabilizzazione e anzianità di servizio (2.5. – 2.10.)
Licenziamento individuale
tempestività dell’impugnazione del licenziamento (3.1.) Previdenza
obbligazioni contributive e o-missione (4.1.)
Nota per la lettura dell’Osservatorio di giurisprudenza italiana (*) I documenti indicati con il simbolo sono pubblicati in www.adapt.it.
*****
Si segnala che le considerazioni contenute negli interventi dei funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione sono frutto esclusivo del pensiero dei rispettivi Au-tori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale essi appartengono.*
* L’Osservatorio di giurisprudenza è realizzato in collaborazione con Assindustria di Genova, Associazione Industriale Bresciana, Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, Cisl – Dipartimento del mercato del lavoro, Confindustria – Ufficio Relazioni industriali e affari so-ciali, Confindustria Bergamo, Ires-Cgil, Uil – Dipartimento del mercato del lavoro, Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, Unione Industriale Torino, Unione degli Indu-striali della Provincia di Treviso, Unione degli InduIndu-striali della Provincia di Varese.
1. Contratto di formazione e lavoro
1.1. Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20074 (in Boll. Adapt, 2010, n.
36).
Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo in-determinato o assunzione, nei successivi dodici mesi dalla cessazione, con rapporto a tempo indeterminato - Anzianità di servizio maturata nel perio-do di formazione e lavoro - Computabilità ai fini degli aumenti periodici di anzianità - Fondamento.
Il principio contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 726/1984, conv. dall’art. 1, l. n.
863/1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessa-zione del rapporto di formacessa-zione e lavoro, il periodo di formacessa-zione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di e-molumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C, dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C, dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in conces-sione.
Contratto di formazione e lavoro e computo degli scatti di anzianità:
l’intervento delle Sezioni Unite
Sommario: 1. I termini del problema e la rilevanza della questione. – 2. Il quadro le-gale sul computo dell’anzianità di servizio e la disciplina collettiva sugli scatti di anzianità in relazione al contratto di formazione e lavoro. – 3. Il contrasto di giu-risprudenza composto dalle Sezioni Unite. – 4. La pronunzia delle Sezioni Unite.
– 5. Scatti di anzianità e discriminazioni in ragione dell’età.
1. Il contrasto interpretativo sul quale intervengono le Sezioni Unite con la pronunzia in epigrafe concerne la legittimità di una pattuizione collettiva che, a fronte di una previsione legale, che riconosce al lavoratore il diritto al com-puto della “anzianità di servizio” maturata nel corso del precedente contratto di formazione e lavoro in caso di successiva assunzione definitiva dello stesso lavoratore, esclude il calcolo del suddetto periodo ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità e dei conseguenti passaggi automatici di classe stipen-diale (la sentenza in esame è altresì pubblicata in Questione Lavoro, 2011, II, 86, con nota diM.BORZAGA, Contratto di formazione e lavoro e scatti di an-zianità).
Prima di analizzare gli snodi argomentativi della pronunzia in commento, oc-corre preliminarmente dar conto, seppur in breve, dell’evoluzione subita
dall’istituto del contratto di formazione e lavoro, al fine di cogliere la rilevan-za della questione qui trattata nel vigente quadro normativo.
In tale prospettiva, invero, l’art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276/2003, ha abro-gato, per i datori di lavoro del settore privato, le disposizioni sul contratto di formazione e lavoro, ora utilizzabile, quindi, solo dalle PA. A seguito della riforma introdotta dal medesimo d.lgs. n. 276/2003, il posto del contratto di formazione e lavoro è stato occupato dal “nuovo” contratto di apprendistato e, per certi versi, anche dal contratto di inserimento (sull’origine e sulle princi-pali riforme legislative che hanno toccato il contratto di formazione e lavoro e le ulteriori fattispecie contrattuali aventi medesime finalità formative, cfr.
G.G.BALANDI, Formazione e contratto di lavoro, in DLRI, 2007, 135 ss.; L.
ZOPPOLI, P. SARACINI, I contratti a contenuto formativo tra “formazione e lavoro” e “inserimento professionale” progetto, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – IT, 2004, n. 15, ai quali rinviamo per ulteriori riferimenti di dot-trina e di giurisprudenza).
Inoltre, in base alle previsioni del medesimo art. 86, comma 13, del d.lgs. n.
276/2003, il legislatore ha affidato alle parti sociali il compito di predisporre uno o più accordi interconfederali al fine di gestire la “messa a regime” del decreto sopra indicato.
Pertanto, a fronte di tale disposizione, è stato siglato l’accordo interconfedera-le 13 novembre 2003, con il quainterconfedera-le è stato stabilito che i contratti di formazio-ne e lavoro stipulati anche successivamente al 23 ottobre 2003, sulla base di progetti approvati entro tale data (ultimo giorno utile prima dell’entrata in vi-gore del d.lgs. n. 276/2003), esplicassero integralmente i loro effetti fino alla scadenza di ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 1, accordo interconfederale 13 novembre 2003 siglato tra Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confe-sercenti, Abi, Ania, Confservizi, Confetra, Legacooperative, Unci, Agci, Col-diretti, Cia, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Con-finterim, Confedertecnica, Apla e Cgil, Cisl, Uil).
Nel citato accordo è stata, altresì, prevista la possibilità di utilizzare tale tipo-logia contrattuale sulla base di progetti formativi che non avessero ancora concluso l’iter di valutazione, ma fossero stati comunque depositati entro il 23 ottobre 2003 (art. 1, comma 2, accordo interconfederale 13 novembre 2003).
Successivamente, il d.lgs. n. 251/2004, correttivo del d.lgs. n. 276/2003, ha introdotto nel testo di quest’ultimo l’art. 59-bis il quale, nel ridisegnare in senso restrittivo la disciplina transitoria dettata dal precedente accordo inter-confederale, ha disposto che i datori di lavoro del settore privato potessero stipulare contratti di formazione e lavoro sino al 31 ottobre 2004, sempreché i relativi progetti fossero stati autorizzati entro la data del 23 ottobre 2003. Si è così realizzata una limitata proroga in ordine alla possibilità di stipulare con-tratti di formazione e lavoro nel settore privato.
Sulla base di un tale assetto, la pronuncia in commento si rivela particolar-mente interessante e attuale per le ricadute che la sua soluzione può comporta-re sia nelle controversie ancora in corso che con riferimento a giudizi ancora
da instaurare, promossi da quei lavoratori impiegati con un contratto di fmazione e lavoro prima della sua abrogazione, ovviamente nei limiti degli or-dinari termini di prescrizione.
2. Per inquadrare sistematicamente la questione affrontata dalla sentenza de qua, è necessario prendere le mosse dalle norme di legge e dalle pattuizioni collettive che si occupano della situazione di coloro i quali sono stati dappri-ma impiegati con contratto di fordappri-mazione e lavoro e poi definitivamente as-sunti a tempo indeterminato dal medesimo datore.
Sul piano delle fonti legislative, ci si deve riferire all’art. 3 del d.l. n.
726/1984, recante Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu-pazionali, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, l. n. 863/1984, il quale, nel regolare il contratto di formazione e lavoro, al comma 5 dispone che «ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al ter-mine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro». Inoltre, ai sensi del successivo comma 12 del medesimo decreto, la suindicata regola viene estesa anche con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato che il da-tore di lavoro effettui entro dodici mesi dal termine del contratto di formazio-ne e lavoro.
A fronte del disposto legislativo appena richiamato, l’autonomia collettiva ha previsto tuttavia che, in ipotesi di trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, la durata del periodo del contratto di for-mazione e lavoro non vada conteggiata ai fini della maturazione dei c.d. scatti periodici di anzianità e, dunque, del relativo incremento retributivo.
Dobbiamo, invero, precisare che la regola della non computabilità è stata in-trodotta dall’accordo interconfederale dell’8 maggio 1986 sui contratti di for-mazione e lavoro siglato da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil ed è stata successi-vamente prevista dagli accordi interconfederali via via succedutisi sulla mate-ria.
Sul versante della contrattazione collettiva di categoria, la regola del mancato computo del periodo di formazione e lavoro dopo la trasformazione del con-tratto a tempo indeterminato, è stata recepita nel concon-tratto collettivo del setto-re autoferrotranvieri, a partisetto-re dall’accordo dell’11 aprile 1995 (cfr. art. 7, lett.
c) e di seguito ripresa sino all’accordo del 27 novembre 2000 oggetto della pronunzia in esame.
L’intervento della contrattazione collettiva appare prima facie introdurre trat-tamenti peggiorativi nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di for-mazione e lavoro, in quanto prevede una “sterilizzazione” dell’anzianità di servizio in precedenza maturata, ai fini del calcolo degli scatti di anzianità.
Purtuttavia, a ben vedere, interventi del genere da parte dell’autonomia collet-tiva sono volti a incencollet-tivare la stipula di un contratto di lavoro a tempo
inde-terminato tra il lavoratore, precedentemente assunto con contratto di forma-zione e lavoro, e il medesimo datore di lavoro, in quanto producono una dimi-nuzione degli oneri gravanti sul datore di lavoro, legittimato a non conteggiare la pregressa anzianità di servizio ai fini della determinazione della complessi-va retribuzione spettante al dipendente.
In effetti, ci troviamo dinanzi a una tipica pattuizione collettiva in funzione di tutela del lavoratore nel “mercato del lavoro”, tesa ad agevolare il consegui-mento di una stabile occupazione, in particolare, dei giovani lavoratori, attra-verso uno scambio tra riduzione delle tutele sul piano del rapporto e maggiori chance di conseguire un’occupazione definitiva.
3. Le divergenti posizioni interpretative della giurisprudenza di Cassazione emerse in ordine alla legittimità di una previsione collettiva che esclude il computo del periodo di formazione e lavoro per l’attribuzione degli scatti di anzianità possono riassumersi nei termini che seguono.
L’orientamento prevalente, cui aderisce la pronunzia in commento, fa capo alle sentenze n. 13309/2000 e n. 10961/2000, entrambe aventi a oggetto la de-claratoria di nullità della clausola del contratto individuale con cui le parti (per il datore di lavoro, Ferrovie dello Stato), in applicazione di un accordo sinda-cale del 23 dicembre 1986, convenivano che il periodo svolto con contratto di formazione e lavoro non dovesse calcolarsi ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità. In entrambi i casi, il datore di lavoro sosteneva che il richiamo all’anzianità di servizio, di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n.
726/1984, sopra riportato, si riferisse unicamente agli effetti ricollegati diret-tamente dalla legge al decorso del tempo e che, dunque, la suddetta regola non rilevasse sulla disciplina degli scatti anzianità, in quanto istituto avente natura privatistica rimesso, come tale, alla disponibilità delle parti.
La Cassazione, invece, si è espressa nel senso che il tenore letterale dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, sia tale da far ritenere che con tale disposizione il legislatore abbia inteso disciplinare tout court l’anzianità di servizio. Non vi sarebbe, dunque, spazio alcuno per distinzioni “estranee al testo” quanto alle fonti che regolano gli effetti dell’anzianità, sicché il principio del computo del contratto di formazione e lavoro deve trovare applicazione anche con riferi-mento alla disciplina contrattuale degli aumenti periodici di anzianità e dei passaggi automatici di classe stipendiale.
L’orientamento appena riferito è stato seguito da successive pronunce, in cui è stato, altresì, sottolineato il conclamato carattere inderogabile della prescri-zione dell’art. 3 comma 5, del d.l. n. 726/1984, in quanto nella citata norma manca «ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale» che consentirebbe, al contrario, di ritenerla derogabile. In più, la natura inderogabile della norma de qua risulta confermata dalla ratio della stessa disposizione che si risolve, ad avviso della Cassazione, nel garantire
«tutela di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale» (così Cass.
4 marzo 2003, n. 3781).
Inoltre, con un costante riferimento al criterio dell’interpretazione letterale, la Corte ha ribadito che la “formulazione” dell’art. 3, comma 5, del d.l. n.
726/1984, osterebbe a qualsivoglia distinzione in ordine agli effetti dell’anzianità di servizio; dunque, anche per tale via, il principio del computo del rapporto di lavoro con contratto di formazione e lavoro non ammetterebbe alcuna forma di limitazione, neanche da parte dell’autonomia collettiva.
Tali argomenti sono stati poi spesi e condivisi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 maggio 2008, 12321; Cass. 20 novembre 2007, n.
24033; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 14 giugno 2007, n. 13872; Cass.
6 giugno 2007, n. 13256) e di merito (cfr., tra le più recenti, App. Torino 24 luglio 2009, in D&L, 2010, 1, 220, con nota di A.PREMOLI; Trib. Bolzano 26 marzo 2010, n. 111, in GM, 2010, 11, 2709, con nota di S.NAPOLITANO) la quale si è allineata al descritto orientamento.
All’indirizzo sopra delineato si oppone l’altro, minoritario e di ultima elabo-razione, di cui sono espressione alcune pronunce emesse a breve distanza di tempo fra loro (Cass. 14 maggio 2009, n. 11206, in RGL, 2010, 1, 95, con no-ta di D.MANNA; Cass. 21 maggio 2009, n. 11839; Cass. 19 maggio 2009, n.
11605; Cass. 22 maggio 2009, n. 11933; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4374) con cui la Cassazione ha inteso mutare il proprio precedente consolidato orienta-mento, nel senso di ritenere legittima la regola di fonte contrattuale collettiva che esclude dal calcolo degli scatti di anzianità il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato con un contratto di formazione e lavoro.
Le argomentazioni utilizzate dal recente filone giurisprudenziale poggiano, sostanzialmente, su tre ordini di rilievi.
Innanzi tutto, le citate sentenze richiamano altre pronunzie elaborate in mate-ria di trasferimento d’azienda, nelle quali si è ritenuto che la garanzia di cui all’art. 2112 c.c. – per cui il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa cessionaria ha diritto al mantenimento dell’anzianità conseguita nell’impresa cedente – non implica una parificazione generale e a tutti gli effetti con i di-pendenti già in servizio presso l’impresa cessionaria. Su queste basi, non è precluso al contratto collettivo applicato dall’impresa cessionaria di accordare rilevanza, ai fini della regolamentazione di sviluppi di carriera previsti presso questa realtà aziendale, all’esperienza professionale intesa non come mera an-zianità di servizio, ma in termini di professionalità acquisita nella medesima organizzazione aziendale e valutata insindacabilmente in sede di accordi ne-goziali collettivi (così, tra le ultime pronunzie richiamate, Cass. 25 marzo 2009, n. 7202).
A ben vedere, tuttavia, il riferimento alla disciplina prevista in caso di trasfe-rimento d’azienda non pare strettamente pertinente al caso di specie, atteso che, in quelle ipotesi, si discuteva in ordine alla possibilità che le clausole del contratto collettivo ammettessero un diverso apprezzamento, a vantaggio del lavoratore impiegato della società cessionaria, della professionalità da questi acquisita, mentre la vicenda qui in esame riguarda la possibilità che il contrat-to collettivo escluda a priori e interamente la valutazione del precedente
rap-porto di lavoro con contratto di formazione e lavoro, ai fini del riconoscimen-to degli aumenti periodici di retribuzione (in tale senso, cfr. M.ROCCELLA, Contratti di formazione e lavoro, scatti di anzianità, discriminazioni in ragio-ne dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazioragio-ne, in RGL, 2010, 1, 8 ss., il quale sottolinea, in primis, come l’accostamento della fatti-specie de qua alla disciplina del trasferimento d’azienda riguardi ipotesi «ra-dicalmente diverse» e «assolutamente insuscettibili di assimilazione», in quanto differenti sono i presupposti previsti dalla norma - passaggio ad altro datore di lavoro, nel caso di trasferimento d’azienda – assunzione alle dipen-denze dello stesso datore di lavoro, nell’ipotesi di “trasformazione” del con-tratto di formazione in assunzione definitiva – ed evidenzia poi come i prece-denti richiamati dal criticato orientamento comunque ribadiscono che, in caso di trasferimento d’azienda, i lavoratori coinvolti non perdono l’anzianità ma-turata presso l’impresa cedente).
In secondo luogo, a suffragare la tesi del recente indirizzo verrebbero in soc-corso i principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia retributiva.
Viene così rimarcata l’inesistenza, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, di un principio di parità di trattamento e la circostanza che il giudizio di ade-guatezza della retribuzione, ex art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli istituiti o emolumenti contrattuali che confluiscono nel trattamento eco-nomico globale, ma deve compiersi con riguardo unicamente a quegli elemen-ti che concorrono alla formazione di detto minimo coselemen-tituzionale. Per questa via, il predetto orientamento pare in sostanza voler legittimare la prerogativa dell’autonomia collettiva di accordare un differente e minore trattamento re-tributivo ad alcune categorie di lavoratori, incidendo sulla disciplina di deter-minati istituti negoziali quali, per l’appunto, gli scatti d’anzianità (cfr. M.
ROCCELLA, Contratti di formazione e lavoro, cit., 10, il quale considera del tutto inappropriato il richiamo ai menzionati principi, atteso che la questione sottesa non rileva come “generico” problema di parità di trattamento, ma in-volge il diverso tema della rapporto tra fonti di disciplina dell’anzianità di servizio).
Da ultimo, l’orientamento sostiene, invero, che così come l’autonomia collet-tiva, allo scopo della stabilizzazione del rapporto, è stata legittimata a preve-dere, entro determinati limiti temporali, per il lavoratore che vanti un pregres-so periodo con contratto di formazione e lavoro, un livello retributivo inferio-re rispetto a quello degli altri dipendenti comparabili anche dopo la trasforma-zione in ordinario rapporto (c.d. salario d’ingresso, introdotto dal già citato accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro siglato da Con-findustria, Cgil, Cisl, Uil l’8 maggio 1986, e successivamente trasfuso nell’art. 16, l. n. 451/1994, di conversione del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, re-cante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), allo stesso modo deve ritenersi legittima quella disposizione del contratto collettivo che, al fine del riconoscimento dello scatto di anzianità, escluda la rilevanza del periodo di formazione e lavoro. Anche in questo caso,
a parere della Corte, dovrebbe presumersi la medesima finalità di incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di quanti in precedenza sono stati impie-gati con la suddetta tipologia contrattuale.
Su questo punto possiamo osservare che, seppur tale ragionamento possa con-dividersi sul piano generale, esso tuttavia stride con il dato letterale dell’art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984, conv. con mod. dalla l. 19 dicembre 1984, n.
863, che – nello stabilire la regola della valutazione dell’anzianità di servizio maturata nel coso del rapporto con contratto di formazione e lavoro – pare non ammettere alcuna differente regolamentazione dell’istituto da parte della contrattazione collettiva.
4. Di fronte al menzionato contrasto definitosi tra le sezioni semplici della Cassazione, le Sezioni Unite, nella scia del filone interpretativo dominante, hanno ribadito che la regola contenuta nell’art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n.
726/1984, conv. dall’art. 1, l. n. 863/1984 (per cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato), opera an-che quando l’anzianità maturata dal dipendente sia presa in considerazione da discipline contrattuali, ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fon-damento nella sola contrattazione collettiva. In altri termini, ad avviso delle Sezioni Unite, alla contrattazione collettiva risulta preclusa la possibilità di neutralizzare l’anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto con con-tratto di formazione e lavoro.
Proprio al fine di comporre l’evidenziato contrasto, le motivazioni della pro-nunzia si rilevano più ricche e articolate di quelle poste già in precedenza alla base dell’orientamento qui accolto. Così, il ragionamento della Corte si fonda, inoltre, sulla considerazione che la ratio sottesa alla regola di cui al citato art.
3, commi 5 e 12, sia quella di riequilibrare la posizione del lavoratore in pre-cedenza impiegato con contratto di formazione e lavoro, di per sé precario in quanto a tempo determinato (sul contratto di formazione e lavoro, quale spe-cies del contratto a termine cfr., in dottrina, G.G. BALANDI, Formazione e contratto di lavoro, cit., 47; V.FILÌ, Il contratto di formazione e lavoro, in F.
3, commi 5 e 12, sia quella di riequilibrare la posizione del lavoratore in pre-cedenza impiegato con contratto di formazione e lavoro, di per sé precario in quanto a tempo determinato (sul contratto di formazione e lavoro, quale spe-cies del contratto a termine cfr., in dottrina, G.G. BALANDI, Formazione e contratto di lavoro, cit., 47; V.FILÌ, Il contratto di formazione e lavoro, in F.