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6. Le sanzioni amministrative non pecuniarie

6.4. L’influenza sulle sanzioni amministrative non pecuniarie della giurisprudenza della Corte

6.4.2. Dialogo fra corti: la confisca del veicolo per guida in stato d’ebbrezza

Un altro arresto della Consulta -la sentenza 196 del 2010334- sempre in materia di confisca amministrativa sembra confermare le conclusioni appena prospettate in merito all’influenza della Convenzione sulle sanzioni amministrative non pecuniarie.

334 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, consultabile presso:

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La questione di legittimità costituzionale verte sulla possibilità di applicare retroattivamente la confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza ex 186, 2 co., lett. c del nuovo codice della strada.

Si pone subito la necessità di qualificare la confisca ivi disposta o come misura di sicurezza o come sanzione amministrativa.

Il giudice remittente aveva qualificato la confisca de qua come misura di sicurezza. Da tale qualificazione, per il diritto interno, dovrebbe scaturire l’applicabilità anche retroattiva delle confisca perché «per tali misure, qualificabili come misure di sicurezza e non come pene accessorie o pene sui generis, non opera il principio di irretroattività, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., norma concernente esclusivamente la pena»335.

Una tale conclusione però contrasta secondo il remittente con l’art. 117, 1 co, Cost. in relazione all’art. 7 della Convenzione EDU in quanto anche le misure di sicurezza sarebbero sanzioni penali ai sensi della Convenzione; per avvalorare questa ricostruzione il giudice a quo cita il caso Welch v. United Kingdom336 in cui la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 della Convenzione proprio in un caso di applicazione retroattiva di una confisca disposta nei riguardi di un trafficante di droga condannato a pena detentiva e cita anche il caso Sud Fondi ove si legge che l’art. 7 della Convenzione «vieta principalmente di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano reati e impone altresì di non applicare la legge penale in maniera estensiva a pregiudizio dell’imputato».

335

Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2009, n. 8404 in Cass. pen. 2010, 4, p. 1582; Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2008, n. 38429 in Cass. pen. 2008; Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2002, n. 33984 in Cass. pen. 2003, p. 2314.

336 Corte eur. dir. uomo, Grande Chambre, 9 febbraio 1995, caso n. 17440/90, Welch v United Kingdom, consultabile presso: http://hudoc.echr.coe.int

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La Corte costituzionale apre le proprie considerazioni cercando di fornire una cornice dogmatica per l’inquadramento delle varie forme di confisca e distingue fra una confisca punitiva e una confisca come misura di sicurezza finalizzata a porre rimedio alla pericolosità della cosa. Qualora la confisca abbia finalità di contrasto al pericolo criminale, prosegue la Corte, perché sia efficace deve poter essere applicata retroattivamente e ciò è confermato dall’art. 200 c.p.

Se invece la confisca de qua avesse natura afflittiva allora una applicazione retroattiva non sarebbe conforme all’art. 7 della Convenzione.

La Corte costituzionale ritiene di poter provare la natura punitiva della confisca del veicolo per guida in stato d’ebbrezza sulla base della duplice considerazione che tale «misura è applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile» (e, dunque, “privo di attuale pericolosità oggettiva”) e che la sua operatività non impedisce in sé l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva, sicché la misura della confisca si presenta non idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita. D’altra parte, il carattere sanzionatorio, proprio di tale misura, risulta confermato da quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale in relazione alla confisca di ciclomotori o motoveicoli, prevista dall’art. 213, comma 2- sexies, del codice della strada, allorché detti mezzi siano «utilizzati per commettere un reato»337. La Consulta infatti, nel ritenere non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori o motoveicoli, ha qualificato come “sanzione accessoria” tale forma di confisca con la sentenza n. 345 del 2007338. Né, infine,

337 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, cit.

338 Corte cost. 19 ottobre 2007, n. 345, consultabile presso:

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vanno trascurate le peculiari circostanze con riferimento alle quali la citata sentenza è pervenuta a tale conclusione, essendosi la Consulta Corte pronunciata relativamente ad un’ipotesi di confisca disposta proprio «nel caso contemplato dall’art. 186 del codice della strada», rispetto al quale si è riconosciuto «un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato», giustificando, così, anche su questa base, l’affermazione della natura sanzionatoria della confisca del mezzo.

Accertato il carattere afflittivo in concerto della sanzione la Corte costituzionale ritiene applicabile l’art. 7 della Convenzione EDU e quindi il corollario dell’irretroattività della sanzione penale ai sensi della Carta.

La necessità di conformare il diritto interno all’art. 7 CEDU è la causa che spinge la Consulta a ricercare il parametro di costituzionalità del principio di legalità applicabile alle misure afflittive (tutte le misure afflittive presenti nell’ordinamento) nell’art. 25, 2 co. Cost. Inoltre, proprio il riconoscimento della natura afflittiva della confisca dell’autoveicolo impone, a parere della Corte, l’applicazione del corollario dell’irretroattività predicato all’art. 1 della l. 689/1981. Il fatto che la Corte ritenga applicabile l’art. 1 della l. 689/1981 dovrebbe far propendere per la qualificazione della confisca de qua in termini di sanzione amministrativa non pecuniaria. Tuttavia Corte parla genericamente “di misura sanzionatoria” e non dice espressamente di aver qualificato la confisca del veicolo come sanzione amministrativa non pecuniaria. In ciò pecca perché finisce per delegittimare il suo stesso orientamento.

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Una parte della dottrina339 respinge l’implicita qualificazione amministrativa data dalla Consulta alla confisca del veicolo ritendo piuttosto trattarsi di una misura penale patrimoniale punitiva. Altra dottrina340, invece, conferma la ricostruzione di quella giurisprudenza della Corte di cassazione341 che ha qualificato come amministrativa la medesima confisca.

Qui preme osservare che forse nell’ottica della Corte costituzionale queste considerazioni non erano dirimenti. Ad essa interessava infatti la riconducibilità della confisca de qua alla nozione europea di sanzione penale e, per tale via, l’estensione della garanzia forte del principio di legalità di cui all’art. 7 della Convenzione.

6.4.3. Dialogo fra corti: La sanzione interdittiva