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3. Il Codice dell’Amministrazione Digitale

3.4. Gli strumenti della PA digitale

3.4.4. La CIE e la CNS

Il CAD dedica un’apposita sezione alla regolamentazione delle carte elettroniche: la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Queste carte rappresentano due dei principali strumenti del processo di digitalizzazione della PA, permettendo il riconoscimento on-line degli utenti con certezza al fine di usufruire dei servizi erogati dalle PA, nazionali e locali.

La CIE122 è una tipologia di carta elettronica che certifica l’identità dei cittadini. La sua definizione si trova, naturalmente, all’interno del CAD, all’art. 1 lettera c), e

«Rappresenta il documento munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la

prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare».

Ai sensi dell’art. 66, invece, la CIE contiene i dati identificativi del soggetto richiedente e il relativo codice fiscale. Può contenere anche ulteriori dati necessari all’identificazione, come il gruppo sanguigno e i parametri biometrici (le impronte digitali, ma non il DNA).

121 MANCA G., “PEC e recapito digitale in Europa, gli scenari futuri”, Agendadigitale.eu, 2019.

122 La Carta d’Identità Elettronica è una smart card che integra nel supporto in policarbonato una banda ottica e un microprocessore. In dettaglio, i dati del titolare, compresa la foto, sono impressi in modo visibile sia sul supporto fisico, per l’identificazione “a vista”, che sulla banda ottica e poi memorizzati attraverso modalità informatiche sul microchip e sulla banda ottica. In http://www.sirosweb.it/faq-ci-elettronica.

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Si tratta quindi di uno strumento ideato con l’obiettivo di semplificare i rapporti comunicativi tra il cittadino e la PA.

Facendo riferimento ai profili propriamente più tecnici, d’importanza fondamentale è il D.M. 23 dicembre 2015, modificato nel 2019, decreto che ha individuato le modalità di produzione, emissione e rilascio della Carta123. Con questo decreto, seguito poi dalla circolare 10/2016, è stato previsto l’obbligo dell’emissione della CIE, in sostituzione del formato cartaceo, che rimaneva valido fino alla scadenza. Si è così completato un processo lungo venti anni per l’effettivo passaggio all’identità digitale124.

Ad oggi, tutte le numerose difficoltà pregresse dell’affermazione della Carta d’Identità Elettronica, sembrano essere state superate, grazie anche ai tanti interventi normativi in materia; il numero delle carte attive è circa 12,5 milioni e solo 23 comuni italiani non sono ancora in grado di emetterle125.

La versione più recente della CIE è la 3.0, e presenta diverse novità rispetto ai predecessori, novità che sono state aggiunte di pari passo con l’immenso sviluppo tecnologico degli ultimi anni: essendo dotata di un chip contactless, la nuova Carta può essere usata sia con lettori smart card, ma soprattutto con gli smartphone dotati di tecnologia NFC126 (Near Field Connection), per accedere in maniera più agevole e immediata a molti servizi della PA online.

Per continuare il percorso verso una piena digitalizzazione, è importante citare la realizzazione di una piattaforma (l’Agenda CIE, ideata ad opera del team per la Trasformazione Digitale e il Poligrafico dello Stato127), dove è possibile accedere,

123 Ai sensi art. 4 D.L. 2015: «La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto in ANPR».

124 Il progetto per realizzazione della carta d’identità elettronica parte dalle leggi Bassanini, L. 127/1997 e 191/1998, dove si parla per la prima volta della carta di identità “su supporto magnetico”, seguito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 437/1999, avente ad oggetto le modalità di rilascio e le caratteristiche della carta d’identità elettronica.

Nel 2001 è stata avviata la prima fase di sperimentazione del documento, con l’emissione in 83 comuni al fine di individuare le maggiori criticità che potevano emergere nella sua emissione e nell’utilizzo.

Il secondo modello sperimentale della CIE (CIE 2.0) è stato introdotto nel 2004.

125 Dati ricavati dal sito istituzionale: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/.

126 DE MARIA A. - RANISE S., “CIE 3.0, tutti gli usi digitali della nuova carta d’identità”, Agendadigitale.eu, 2019.

127 L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) è una società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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anche da smartphone, per fissare un appuntamento per richiedere il formato elettronico della Carta.

Una questione fondamentale in quest’ambito è capire se e come possono convivere e coesistere la CIE e lo SPID, in quanto si tratta di due sistemi di identificazione digitale.

La principale differenza tra lo SPID e la CIE è che, pur essendo entrambe identità transfrontaliere in quanto riconosciute da parte delle istituzioni dell’UE, lo SPID può essere utilizzato per l’accesso ai servizi telematici dei privati, oltre che a quelli della PA e dei gestori di servizi pubblici. Non è invece consentito l’uso della CIE per l’accesso online ai servizi dei privati.

Inoltre, una caratteristica propria dello SPID, è che consente tre livelli di identificazione, affermando così il principio per cui ci deve essere un accesso alle informazioni necessarie e sufficienti per il servizio richiesto128.

La CIE, invece, rappresenta a volte una credenziale “eccessiva” in quanto può comunicare al provider molto più di quel che deve sapere129130. In altri casi, tuttavia, rappresenta l’unico sistema di accesso in quanto dotato di un più ampio livello di sicurezza.

Per cui la convivenza tra il Sistema Pubblico dell’Identità digitale e la Carta di Identità Elettronica può essere difficile e anche concorrenziale; questo però non toglie che la

Assolve la funzione di garante della fede pubblica attraverso l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni integrate nell’ambito della sicurezza, della tutela della salute, dell’anticontraffazione e della tracciabilità. La sede legale è a Roma, mentre la sua struttura produttiva è distribuita su tutto il territorio nazionale con gli Stabilimenti di Roma di cui fanno parte l’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali e lo Stabilimento Salario, lo Stabilimento della Zecca in via Gino Capponi, lo Stabilimento di Foggia dove risiede la cartiera e lo Stabilimento di Verres in Valle d’Aosta.

128 Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente.

Il secondo livello, necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password).

Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione.

129 MANCA G., “SPID e CIE, prove di convivenza futura tra i due sistemi di identificazione digitale”, Agendadigitale.eu, 2019.

130 PROSPERETTI E., “Un’unica identità digitale per tutti: risolvere il dualismo SPID-CIE”, Agendadigitale.eu, 2019.

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razionalizzazione dei due sistemi rischi di sacrificare alcune delle caratteristiche cardine di essi.

Per concludere l’analisi delle carte elettroniche, parliamo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la quale rappresenta uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle PA.

Negli ultimi anni vi è stata un’evoluzione della CNS in quanto si è venuta ad affiancare alla Tessera Sanitaria creando la TS/CNS.

La CNS è una smart card che serve esclusivamente per l’identificazione in rete del cittadino, non avendo, a differenza della CIE, funzione di documento di riconoscimento. La CNS, infatti, non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico.

Per questo la CNS non può essere definita come un vero e proprio documento di riconoscimento e identificazione, ma è solamente uno strumento di autenticazione in rete per accedere ai servizi online