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3. Il Codice dell’Amministrazione Digitale

3.4. Gli strumenti della PA digitale

3.4.5. Gli Open data

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razionalizzazione dei due sistemi rischi di sacrificare alcune delle caratteristiche cardine di essi.

Per concludere l’analisi delle carte elettroniche, parliamo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la quale rappresenta uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle PA.

Negli ultimi anni vi è stata un’evoluzione della CNS in quanto si è venuta ad affiancare alla Tessera Sanitaria creando la TS/CNS.

La CNS è una smart card che serve esclusivamente per l’identificazione in rete del cittadino, non avendo, a differenza della CIE, funzione di documento di riconoscimento. La CNS, infatti, non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico.

Per questo la CNS non può essere definita come un vero e proprio documento di riconoscimento e identificazione, ma è solamente uno strumento di autenticazione in rete per accedere ai servizi online

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Gli Open data rientrano nelle politiche dell’Open Government, oggetto di approfondimento nei capitoli precedenti, essendo in linea con l’approccio basato sulla trasparenza, partecipazione e collaborazione tra mondo pubblico e privato132.

È necessario quindi, approfondire il concetto di stesso Open data, partendo dalla sua definizione normativa.

Come ormai ampiamente già assodato, anche gli Open data sono sanciti all’art. 1, comma 1, lettera l ter) del CAD, il quale va a individuarne le caratteristiche primarie, ossia che debbano essere dati resi disponibili secondo i termini previsti da una licenza o da una previsione normativa che ne permetta l’uso da parte di chiunque, anche per eventuali fini commerciali. Questo perché i dati hanno un titolare e, di conseguenza, l’uso legittimo del dato avviene per mezzo di apposita licenza: le licenze aperte più utilizzate sono le Creative Commons e la licenza italiana IODL 2.0133.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una guida sugli Open data che contiene l’indicazione delle caratteristiche stesse dei dati come, ad esempio, la disponibilità e l’accesso, il riutilizzo e la ridistribuzione ed infine la partecipazione universale, e precisato che essi, in conformità a standard internazionali, debbano essere:

• Completi: i dati devono comprendere tutte le componenti (metadati) che consentono di esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli con altre risorse e diffonderli in rete;

• Primari: le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, in modo tale che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale;

• Tempestivi: gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in rete in modo rapido e immediato massimizzando il valore e l’utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse;

132 FAINI F. - PIETROPAOLI S., “Scienza giuridica e tecnologie informatiche”, Giappichelli, 2017.

133 FAINI F. - PIETROPAOLI S., “Scienza giuridica e tecnologie informatiche”, Giappichelli, 2017.

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• Accessibili: ai dati devono accedere il maggior numero di utenti senza barriere all’utilizzo, preferibilmente attraverso il protocollo http e senza il ricorso a piattaforme proprietarie;

• Leggibili da computer: è necessario che i dati siano processabili in automatico da computer così da garantire agli utenti la piena liberà di accesso e l’utilizzo e integrazione dei contenuti digitali

• In formati non proprietari: i dati devono essere codificati in formati aperti e pubblici, sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazione) che ne abbiano il controllo esclusivo;

• Liberi da licenze che ne limitano l’uso: le licenze limitano l’utilizzo, la diffusione e la redistribuzione dei dati, per cui i dati aperti devono essere svincolati da queste;

• Riutilizzabili: affinché i dati siano effettivamente aperti, e non solo in formato aperto, deve essere garantito agli utenti il potere di riutilizzarli e integrarli, fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica utilità;

• Ricercabili: i dati devono essere facilmente identificabili in rete, grazie a cataloghi e archivi facilmente indicizzabili dai motori di ricerca;

• Permanenti: le caratteristiche fin ora descritte devono permanere per l’intero ciclo vita dei dati134.

Tornando alla disciplina prevista all’interno del CAD, viene dedicata una particolare attenzione al principio di disponibilità dei dati pubblici nell’art. 50, prevedendo che i dati delle Pubbliche Amministrazioni siano formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie informatiche che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni stabilite dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati. Vengono fatti salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.

Gli Open data sono, anche, strumento di trasparenza e controllo democratico e, in questo senso, concorrono a garantire maggiore efficienza pubblica e costituiscono un

134 In https://www.istat.it/it/files/2013/01/vademecumopendata.pdf.

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efficace mezzo di prevenzione e lotta alla corruzione. Tutto ciò incrementa la fiducia nelle istituzioni pubbliche da parte dei cittadini, garantendo allo stesso tempo partecipazione e coinvolgimento135.

Gli Open data, inoltre, contribuiscono anche al miglioramento sia della qualità della vita dei cittadini, sia delle politiche pubbliche, in quanto costituiscono un potenziale supporto alle decisioni.

Andando a recepire le politiche internazionali sullo sviluppo dell’Open government, viste nei capitoli precedenti, l’Italia ha elaborato strategie e piani per implementare l’accessibilità ai dati. In particolare, nel 2011 il governo italiano ha lanciato il portale https://www.dati.gov.it, ossia il portale nazionale di Open data che ospita il catalogo dei dati aperti pubblicati dalle amministrazioni italiane per favorire la trasparenza e l’accesso alle informazioni. La versione aggiornata del portale, rilasciata nel marzo 2017, ha previsto funzioni di ricerca potenziate e nuova grafica, nell’ottica di divenire una piattaforma collaborativa sul tema degli Open data. Le principali novità della nuova release sono state:

• L’esposizione di circa 18.000 dataset in formato aperto;

• La trasmissione automatica dei metadati raccolti ed esposti nel catalogo del Portale europeo dei dati;

• La possibilità per qualunque PA di contribuire ad alimentare il portale con aggiornamenti periodici concordati;

• L’accessibilità ai dataset tramite un set di API (applicazioni programming interface) disponibili nella sezione Sviluppatori;

• La disponibilità sulla pagina GitHub dei documenti di implementazione di ulteriori moduli del catalogo svolto dal team di sviluppo del portale136.

Nel corso degli anni sono stati anche inaugurati una serie di portali aperti su tutto il territorio nazionale; molte PA italiane, infatti, siano esse Regioni, Province, Comuni o Ministeri si sono organizzate per esporre i propri dati in formato aperto. Da citare è sicuramente il portale regionale Piemonte137, che è stato storicamente il primo portale

135 TISCORNIA D., “Open data e riuso dei dati pubblici”, Informatica e diritto, 2011.

136 In https://www.dati.gov.it/.

137 https://www.dati.piemonte.it/#/home.

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dei dati aperti italiano, ma anche molti altri portali, come il portale regionale del Lazio138 o della Regione Toscana139. Diversi sono invece i portali Open data della Città Metropolitana di Genova140 e della Regione Liguria141, dove non esiste un portale dedicato, ma i dati sono raggiungibili e consultabili dalle homepage dei rispettivi siti.