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I diritti e i doveri dei soci durante la liquidazione

2.4. Gli effetti della liquidazione

2.4.4. I diritti e i doveri dei soci durante la liquidazione

Anche per quanto riguarda i diritti e doveri dei soci durante la liquidazione, bisogna scindere tra la disciplina delle società di persone e la disciplina delle società di capitali.

Per le società di persone non esiste una esplicita disposizione riguardante i diritti dei soci nel Codice Civile. Si riprende quanto proposto da Dammacco R. e Dammacco S.95, che

ricordano che l’articolo 2281 del Codice Civile stabilisce che “i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori” e si riflette quindi sul fatto che il legislatore si è preoccupato di tutelare il diritto dei soci ad ottenere la restituzione di eventuali beni conferiti da questi alla società prima dell’inizio dello stato di liquidazione. L’articolo 2282 c.c. intitolato alla ripartizione dell’attivo riconosce ai soci il diritto al rimborso dei conferimenti da essi effettuati, seppure successivamente all’estinzione dei debiti sociali.

Si possono estrapolare i doveri dei soci di società di persone dall’articolo 2280 del Codice Civile che stabilisce che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente”. Esiste quindi una specifica disposizione nell’ambito della liquidazione.

Per quanto riguarda i diritti e doveri dei soci di società di capitali, invece, l’articolo 2488 c.c. fa un rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni generali sull’assemblea, che riguardano quindi la società in uno stato normale di attività. Si tratta degli articoli 2363 e seguenti per le società per azioni e in accomandita per azioni e degli articoli 2479 e seguenti per le società a responsabilità limitata, che disciplinano il luogo di convocazione, i compiti le modalità e i termini di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi ed ogni altra previsione, che non sembra il caso di richiamare data la non specificità nell’ambito della liquidazione. Viene lasciato quindi all’interprete l’onere di determinare nello specifico quali

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dei poteri e doveri tipici dell’organo assembleare sono rinviabili alla situazione di liquidazione.96

Il potere cruciale dei soci nella fase di liquidazione, si estrinseca nella possibilità che viene a loro data dal legislatore di incidere sulla gestione della società da parte dei liquidatori. Infatti, ai sensi dall’articolo 2487 del Codice Civile, i soci possono influenzare i poteri dei liquidatori sia ex ante, in sede di redazione dell’atto costitutivo o dello statuto, che ex post, in sede assembleare. Osserva, tuttavia, Turelli97 come sia improbabile che al momento della

redazione dell’atto costitutivo o dello statuto della società i soci siano in grado di anticipare previsioni utili per tale fattispecie e come pertanto sia in realtà di maggior importanza pratica l’esercizio del potere sopra esaminato in sede assembleare.

Andando a indagare sulle possibilità di intervento da parte dei soci sull’attività gestoria di liquidazione, si vede come oltre a scegliere i liquidatori attraverso il potere di nomina (articolo 2487 comma 1, lettere a) e b) c.c.), ai sensi dell’articolo 2487 comma 1, lettera c) hanno potere decisionale su “criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.”.

Esaminando il dettato del Codice Civile appena esposto si riscontra che i criteri a cui viene fatto riferimento sono sintetizzabili “nel criterio della celerità e in quello della massimizzazione del disinvestimento”98. Fissando dei limiti a questi criteri i soci possono

indirizzare la strategia di liquidazione, improntando maggiormente l’attività gestoria verso una rapida monetizzazione dell’attivo ovvero verso la ricerca della maggiore remunerazione derivante dalla vendita dello stesso.

La lettera c) del primo comma dell’articolo 2487 c.c. stabilisce poi che l’assemblea può deliberare sui poteri dei liquidatori, limitandoli in modo da indirizzare la gestione e supervisionare l’esercizio dei poteri stessi introducendo altresì l’obbligo di richiederle autorizzazioni o l’approvazione per determinati atti.

Per quanto riguarda infine la possibilità di intervento dei soci su “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo” il legislatore vuole rimarcare la possibilità !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

96 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, p. 74.

97 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 31. 98 Turelli, S. (2012), opera sopra citata, p. 32.

dell’assemblea di incidere sulle facoltà del liquidatore focalizzando l’attenzione su aspetti particolarmente rilevanti dell’esercizio dell’impresa.

Interessante è l’individuazione dei diritti e poteri della minoranza dei soci delle società di capitali compatibili con lo stato di liquidazione in cui versa la società. Tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale nella s.p.a. e un terzo del capitale sociale nella s.r.l. hanno il diritto di chiedere ai liquidatori la convocazione dell’assemblea, indicando gli argomenti all’ordine del giorno (articoli 2367 e 2479 c.c.). In sede assembleare, tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di rinviare l’adunanza (di non oltre cinque giorni dalla data di convocazione) qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare (articolo 2374 c.c.) e, in caso di assemblea totalitaria, ciascun socio ha il diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga informato se l’assemblea è stata costituita senza le formalità previste per la convocazione (articolo 2366 c.c.). Tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale nelle s.p.a. e almeno un decimo nelle s.r.l. hanno il diritto di opporsi all’eventuale rinunzia o transazione dell’azione di responsabilità operata nei confronti dei liquidatori e dei sindaci (articoli 2393 e 2476 c.c.). Ciascun socio ha il diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale (articolo 2408 comma 1 c.c.). Tanti soci, che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, sono investiti del diritto di denunziare al Tribunale eventuali irregolarità operate da liquidatori e sindaci (articolo 2409 c.c.). Infine, si possono considerare certamente compatibili con lo stato di liquidazione tutti quei poteri della minoranza diretti a impedire la validità di quelle deliberazione prese in difformità dalle legge o dall’atto costitutivo, secondo quanto è stabilito dagli articoli 2392 e 2476 c.c., rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l.”. 99