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La nomina dei liquidatori e la perdita di potere degli amministratori

2.4. Gli effetti della liquidazione

2.4.1. La nomina dei liquidatori e la perdita di potere degli amministratori

Prendendo anzitutto in considerazione le società di persone è necessario precisare che la nomina dei liquidatori non rappresenta un passaggio imprescindibile per l’estinzione della società, infatti, ai sensi dall’art. 2275 c.c., la nomina dei liquidatori da parte dei soci è obbligatoria nel caso in cui il contratto non preveda il modo di liquidare la società né si giunga ad un accordo da parte dei soci nel determinarlo. Se si rientra in uno dei casi in cui viene formalizzata la liquidazione, la nomina avviene con il consenso unanime dei soci ed è espressa per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli articoli 2309 (per la s.n.c.) e 2315 (per la s.a.s., con un rinvio al 2309) del Codice Civile si occupano della pubblicazione nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori stabilendo che la deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori vanno depositate presso l’ufficio del Registro delle Imprese entro trenta giorni a cura dei liquidatori. Viene da sé, ed è esplicitato nel medesimo articolo 2309 c.c., che è necessario registrare, sempre nel termine di 30 giorni, anche ogni successiva variazione che delle persone dei liquidatori.

Una volta avviata la fase di liquidazione, avviene il passaggio di consegne tra gli amministratori e i liquidatori, che secondo il dettato dell’articolo 2277 c.c. consiste nella consegna dei beni e dei documenti sociali e nella presentazione da parte degli amministratori del conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio. I due organi sociali in argomento devono occuparsi della redazione dell’inventario, dal quale risulteranno lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.

Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori nelle società di capitali, si prende in considerazione quanto indicato dall’articolo 2487 del Codice Civile. L’articolo in questione accenna anzitutto all’ipotesi in cui l’atto costitutivo o lo statuto dispongano in materia. Salvo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

81 La variazione della denominazione sociale, presso alcune Camere di Commercio, viene fatta in automatico

in tale ipotesi è l’assemblea, convocata appositamente dagli amministratori, che ha il dovere di deliberare, oltre alla messa in liquidazione, anche la nomina dei liquidatori. L’articolo 2487 c.c. elenca in maniera puntuale il contenuto proprio della deliberazione assembleare di nomina dei liquidatori (da effettuarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto), che si riporta di seguito:

a) “il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.”

Esiste una parte di dottrina che ritiene che le indicazioni innanzi citate, che minuziosamente indicano il contenuto della delibera di nomina dei liquidatori, non siano vincolanti e che sia possibile pertanto che la delibera nomini semplicemente i liquidatori e tralasci le altre indicazioni. Sul punto qualificata dottrina si esprime ritenendo meramente esemplificativo l’elenco dettato dal Codice Civile in forza del fatto che i poteri dei liquidatori sono in ogni caso determinati nell’articolo 2489 del Codice Civile.82

Si entra ora nel merito dell’elenco fornito dal Codice Civile all’articolo 2487, mettendo in luce che, con la previsione di cui alla lettera a) circa il numero dei liquidatori, il legislatore ha voluto lasciare all’assemblea la scelta di nominare uno o più liquidatori e prevedere che nel secondo caso il metodo di funzionamento dev’essere quello collegiale, con l’applicazione quindi del principio maggioritario.83 Seguono, alla lettera b) l’attribuzione dei poteri di

rappresentanza della società, che lascia spazio per conferire la rappresentanza processuale o negoziale disgiuntamente a ciascun liquidatore o congiuntamente a tutti o ad alcuni di essi e alla lettera c) gli ulteriori poteri dei liquidatori.84

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82 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 36, che riprende

quanto espresso da Salafia, V. (2003), “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, Società e da Vaira, M. (2004), Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti

83 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 76 fa presente che “la legge non

prevede un numero massimo di liquidatori; pertanto possono essere nominati liquidatori una o più persone. Il numero dei liquidatori è indipendente dal tipo di società, capitale sociale, dalle dimensioni dell’impresa o da altre caratteristiche della società. Esso resta nella volontà dell’organo deliberante.”

Nel caso di inerzia degli amministratori nel convocare l’assemblea per le suddette deliberazioni, su istanza dei singoli soci o amministratori o dei sindaci, è il Tribunale l’organo decretato a provvedere e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, deve provvedere anche ad adottare con decreto le decisioni che ad essa spetterebbero.

L’articolo del Codice Civile subito successivo a quello sopra esaminato, 2487bis, sancisce che la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri debbano essere iscritte nel Registro delle Imprese a cura dei liquidatori stessi. Con la riforma del 2003 è stato cancellato il termine di trenta giorni per provvedere e non è stato posto alcun altro limite. Questo perché suddetto termine creava confusione circa la comprensione del momento in cui avveniva la successione tra amministratori e liquidatori. Ad ogni modo “la dottrina maggioritaria, ritenendo in ogni caso necessaria l’individuazione di un termine, ha suggerito l’applicazione analogica della norma per la nomina degli amministratori di S.p.A. prevista dall’art. 2383, comma 4, c.c. e dell’art. 2309 c.c. dettato per le società di persone.”85

Importante è inoltre precisare che la disciplina civilistica nulla dice circa il momento dell’accettazione del liquidatore, e pertanto si ritiene che la stessa non necessiti di un atto formale.

Dal momento dell’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla loro carica ed hanno l’obbligo di consegnare ai liquidatori i libri sociali, una

situazione dei conti alla data dello scioglimento e un rendiconto sulla gestione relativo al

periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. E’ necessario redigere un verbale della consegna, ma non sono stabiliti i termini (nemmeno temporali) della stessa.