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I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori

2.4. Gli effetti della liquidazione

2.4.2. I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori

Si approfondisce quello che costituisce l’organo centrale della procedura liquidatoria, ovvero i liquidatori, cercando di comprenderne poteri, obblighi e responsabilità.

Per quanto concerne i poteri dei liquidatori, questi possono essere stabiliti, come previsto dall’articolo 2487 c.c. e già evidenziato nel paragrafo 2.4.1, dall’assemblea con la deliberazione di nomina o possono essere previsti da disposizione statutaria. Se l’assemblea non dispone e lo statuto nulla dice a riguardo, facendo seguito a quanto indicato nell’articolo 2489 c.c., i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e quindi tutti gli atti necessari per la liquidazione dei beni sociali (riscossione dei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

crediti, vendita dei beni) e per l’estinzione dei debiti, compresa la vendita in blocco delle attività sociali. Uno o più liquidatori hanno inoltre la rappresentanza, processuale o negoziale disgiunta o congiunta, che viene delineata, ai sensi dell’articolo 2487 c.c., dall’assemblea con la delibera di nomina.

Per le società di persone il legislatore, oltre a indicare nell’art. 2278 cc. il potere di compiere gli atti necessari alla liquidazione (e non come per le società di capitali quelle utili), come a voler limitare l’attività dei liquidatori, prevede all’art 2279 il divieto di intraprendere nuove operazioni, all’inosservanza del quale essi rispondono personalmente e solidalmente, nei limiti delle operazioni compiute. 86 Suggerisce la Corte d’appello di Milano, con la

sentenza n. 2358 del 27 giugno 1969 che per nuove operazioni si intende quelle finalizzate “in modo autonomo al conseguimento di un utile, e non anche quelle necessarie per portare a compimento le operazioni iniziate prima che si verificasse la causa di scioglimento e che debbono essere eseguite o sia opportuno eseguire”.

Nello svolgimento dei loro doveri, i liquidatori, a norma dell’articolo 2489 c.c., devono adempiere con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La

responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le

norme in tema di responsabilità degli amministratori, quindi i liquidatori rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati alla società, ai soci e ai creditori sociali quando non svolgano i loro doveri perché hanno violato obblighi specifici, per aver violato il dovere di diligenza e per aver agito in conflitto di interessi. I liquidatori non hanno responsabilità personali per eventuali debiti della società non pagati in caso di mancanza di fondi, salvo che il mancato pagamento sia dovuto a loro dolo o colpa. Per la violazione delle norme riguardanti la ripartizione delle somme si potrebbe, oltretutto, configurare non soltanto una responsabilità civile del liquidatore, bensì anche una responsabilità penale legata al reato di indebita ripartizione dei beni sociali che prevede, quali elementi costitutivi, “la condotta consistente nella ripartizione di tutti o di parte dei beni sociali tra i soci, indipendentemente dalle modalità con cui tale ripartizione avvenga” e il fatto che “la ripartizione deve avvenire senza che dal bilancio risulti la possibilità di pagare i creditori e deve cagionare danno ai creditori sociali”87.

Vi è un caso particolare di responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei debiti sociali, e riguarda la responsabilità per il mancato pagamento, con le attività della !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

86 Sirtoli, M. (2009), Liquidazione e cessazione di società ed imprese individuali: aspetti civilistici, fiscali e

contabili, Milano, Giuffrè, pp. 24 e 35-37

87!D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla contabilità e

liquidazione, di taluni crediti d’imposta relativi al periodo della liquidazione e a quelli anteriori, che opera se i liquidatori hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari ovvero hanno assegnato ai soci o associati crediti senza avere prima soddisfatto i debiti tributari.88 Questo particolare tipo di responsabilità è sancito dall’articolo 36 del d.p.r.

602/1973, che mira a tutelare il credito tributario anche imputando ai soci o associati la responsabilità per il mancato pagamento, nel caso in cui essi abbiano “ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione agli amministratori o” abbiano “avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione”, limitando tale responsabilità alle somme o al valore dei beni ricevuti. L’articolo in questione estende poi la responsabilità agli amministratori “che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero che hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili”. L’articolo 36 sopra citato è applicabile unicamente alle imposte sui redditi dovute dalle società di capitali, non anche per altri tipi di imposte quali Irap, Iva, etc.89 Sul punto si è espressa la sezione tributaria della

Corte di Cassazione con la sentenza 13 luglio 2012 n. 11968 che precisa che perché sia esercitabile l’azione di responsabilità è necessario che ci sia legale certezza che i tributi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione e che i ruoli in cui sono iscritti tali tributi possano essere posti in riscossione. E’ inoltre onere dell’erario dimostrare la responsabilità degli organi sociali (in particolare dei liquidatori) con atto motivato e provare la certezza ed esigibilità dei crediti. Fondamentale è quanto affermato con sentenza 5 settembre 2012 n. 14880 della V sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale una volta cancellata la società dal registro delle imprese, il processo tributario non può avere seguito né nei confronti della persona giuridica né nei confronti dell’ex liquidatore, socio o amministratore. E ancora, con la sentenza 9110 del 2012, decreta che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.”90 Circa gli effetti dell’estinzione della società, si richiama il

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88 Questo apparente riferimento al principio della par condicio creditorum, sembrerebbe in contrasto con quanto

esposto nel paragrafo 2.5, ma è lo stesso legislatore al comma 2 dell’articolo 36 del d.p.r. 602/1973 a delimitarne l’applicabilità spiegando che “la responsabilità del liquidatore è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”, pertanto la si ritiene un’esplicita eccezione.

89!Pistone, E., Santini, R. (2013), “Responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari”, in Guida alla contabilità e

bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63.

90 Pistone, E., Santini, R. (2013), “Responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari”, in Guida alla contabilità e

commento di Ruffini91 alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2012 n. 7679,

secondo cui “la cancellazione della società dal Registro delle imprese […] determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo” e “indipendentemente dall’esistenza di crediti ancora insoddisfatti o rapporti non ancora definiti a quella data”. Sempre con riferimento all’estinzione della società, l’articolo 110 del Codice di Procedura Civile sancisce che “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”. Ci si chiede quindi se il socio sia o meno il successore universale della società e debba quindi essere lui a rispondere dei debiti, anche tributari, non sanati. Ruffini va ad indagare quanto indicato dalla Corte di Cassazione anche in tal senso, giungendo alla conclusione che il socio non è, in quanto tale, un successore universale della società, ma ne riveste il ruolo unicamente nella condizione ipotizzata dall’articolo 2495 c.c., cioè nei limiti della quota riscossa in base al bilancio finale di liquidazione. Conclude Ruffini che “l’eventuale credito erariale insoddisfatto continua a rappresentare un debito della società, che è solamente garantito dal socio nei limiti tracciati dalla disciplina di diritto societario, con la conseguenza che la circostanza per cui il socio abbia riscosso, o meno, la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione, rappresenta la condizione essenziale per agire nei suoi confronti”.

I liquidatori sono infine investiti degli obblighi formali di iscrizione presso il registro delle imprese della loro nomina e di successive variazioni, di presentazione dei bilanci annuali e del bilancio finale di liquidazione e di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.