• Non ci sono risultati.

Le sopravvenienze attive e passive dopo la chiusura della liquidazione

3. La liquidazione delle società – aspetti contabili e di bilancio

3.4. Le sopravvenienze attive e passive dopo la chiusura della liquidazione

Non si può escludere che, successivamente al deposito del bilancio finale di liquidazione della società, intervengano sopravvenienze attive o passive.

Per sopravvenienze attive si devono intendere in quest’ambito beni o crediti non risultanti dal bilancio finale di liquidazione, dei quali si viene a conoscenza solo successivamente alla chiusura della procedura liquidativa. Non sono da confondere, osserva Di Paola219, con quelle che chiama “sopravvivenze attive”, che consistono in beni non

liquidati che seppur sono presenti nel bilancio finale non hanno visto compiersi la monetizzazione né sono stati assegnati ai soci.

Il caso in cui dopo la cancellazione dal registro delle imprese compaiano sopravvenienze attive, desta indubbiamente minori perplessità nel caso delle società di persone, nelle quali certamente non ci si pone il problema dell’eventuale ritorno in vita della !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

società dal momento in cui i soci illimitatamente responsabili succedono alla società e sono contitolari delle attività emerse. Nelle società di capitali, invece, la questione è annosa e ci si interroga sul comportamento da assumere. La dottrina si è divisa in due: taluna parte sostiene la tesi per la quale la presenza di una sopravvenienza attiva costituisce un’ipotesi di “eredità giacente”220, essendo la cancellazione un evento irreversibile, e pertanto, se si asseconda

questa tesi, si rende necessario nominare un curatore con il compito di liquidare le sopravvenienze; altra dottrina ritiene che il bene o credito sopravvenuto sia da assegnare ai soci in proporzione alle loro quote di liquidazione; ulteriore tesi si compone nell’idea che la strada corretta sia quella di effettuare “la cancellazione della cancellazione” della società in quanto non potrebbe considerarsi terminata la liquidazione. L’assunto che ritiene semplicemente di assegnare la sopravvenienza in base alle quote di liquidazione appare il più semplice, ma si potrebbero riscontrare difficoltà in alcuni casi particolari, ad esempio nell’ipotesi in cui si renda necessario da parte della società estinta prestare consenso per la cancellazione di un’ipoteca iscritta a garanzia del credito sociale emerso. L’ultima tesi considerata sembra essere in contrasto con alcune previsioni codicistiche, prima tra cui la previsione ex articolo 2490 c.c., che dispone la cancellazione d’ufficio se non vengono depositati bilanci per oltre tre esercizi, in quanto sottintende una cancellazione anche in presenza di attivo (perché non prevede la verifica della situazione patrimoniale). Altra disposizione con cui è in contrasto risiede nell’articolo 2495 c.c., che, se pur riferendosi unicamente alle sopravvenienze passive (come si esaminerà meglio di seguito), sostiene che è possibile che siano presenti sopravvenienze dopo la cancellazione “ferma restando l’estinzione della società”, si pensa quindi di poter estendere la previsione anche alle sopravvenienze attive.221

Come appena ricordato, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 2495 del Codice Civile, “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

220 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 83 cita Salafia,

(2008) “Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese”, in Società, p. 931 che sostiene che “si potrebbe applicare una soluzione simile a quella dell’eredità giacente, nella quale un complesso di beni e di rapporti, appartenuti ad una persona deceduta sono privi di titolare perché i chiamati alla successione non l’hanno ancora accettata. Su istanza degli interessati o anche d’ufficio il tribunale nomina un curatore speciale (…). La somiglianza di questa situazione a quella, oggetto del presente esame (…) consente di utilizzare la relativa disciplina giuridica per analogia. Solo in tal modo si potrebbe rispettare la volontà della legge di non far risorgere la società ormai estinta e nello stesso tempo soddisfare il credito dei soci alla ripartizione del risiduo patrimonio sociale”.

confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Quindi per le

sopravvenienze passive ogni dubbio viene rimosso, essendo esplicito il fatto che la società

cancellata rimane estinta. Non solo, onde evitare che un eventuale debito sopravvenuto non trovi soddisfacimento in quanto la domanda del creditore di soddisfazione del debito viene rigettata per carenza di legittimazione passiva, il legislatore ha anche puntualizzato, con il medesimo articolo, che a rispondere di tali debiti della società saranno i soci, nei limiti delle quote riscosse, e i liquidatori se hanno agito con colpa o dolo.

Importante sembra sin da subito operare una distinzione tra le sopravvenienze passive generatesi precedentemente ovvero successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Con riguardo alle prime è inoltre necessario operare un’ulteriore differenziazione tra quelle sopravvenienze che i liquidatori con la normale diligenza richiesta per il loro incarico avrebbero potuto prevedere ovvero, qualora ne fossero stati a conoscenza, che abbiano ignorato, e quelle invece da loro non prevedibili applicando la medesima diligenza. L’espressa menzione nel dettato codicistico dell’eventuale responsabilità dei liquidatori per la mancata soddisfazione di alcuni creditori sociali porta infatti a ritenere, e così autorevole dottrina222, che talune ragioni creditorie, preesistenti alla cancellazione della società

potrebbero non essere state soddisfatte per colpa dell’organo liquidativo. Gli stessi autori suggeriscono come, in detti casi, il bilancio finale di liquidazione sia da ritenersi nullo, con la conseguente necessità di redigere un nuovo bilancio finale che tenga conto della sopraggiunta sopravvenienza, l’obbligo di modifica del piano di riparto, e l’eventuale pretesa di restituzione di tutta o parte della quota di riparto già distribuita ai soci in caso di sopravvenienza passiva fino alla concorrenza della stessa, con la possibilità di rivalsa, per i creditori insoddisfatti, nei confronti dei liquidatori in caso di esito negativo del tentativo di recupero dai soci delle somme relative a tale sopravvenienza. Per quanto riguarda il secondo caso di sopravvenienze intervenute prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, ovvero quelle non prevedibili con la diligenza richiesta del buon padre di famiglia, rimarrà anche in tal caso l’obbligo di ricostituzione dell’attivo necessario al pagamento dei nuovi debiti e la necessità di redazione di un nuovo bilancio finale di liquidazione con un supplementare piano di riparto.

Nell’eventualità, infine, di sopravvenienze sopraggiunte successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempre secondo gli autori, il bilancio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

222 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento

finale è da ritenersi valido, con la conseguenza che le ragioni creditorie troveranno soddisfazione, con estensione analogica del dettato di cui all’articolo 2456 c.c., nei confronti dei soci entro i limiti delle somme da loro riscosse in seguito al riparto previsto nel bilancio finale di liquidazione ovvero nei confronti dei liquidatori nei casi riconducibili a loro colpa o dolo.