• Non ci sono risultati.

La disciplina della revoca dello stato di liquidazione è stata introdotta solamente in seguito alla riforma del 2003, per espressa previsione dell’articolo 8 della legge delega n. 366 del 2001, per porre fine alla confusione di opinioni che si era creata sull’argomento.

L’articolo del Codice Civile che regolamenta la revoca dello stato di liquidazione è il 2487ter. La decisione di revocare lo stato di liquidazione deve essere presa dall’assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e secondo le previsioni dell’articolo 2436 del Codice Civile. La norma richiama l’articolo 2436, pertanto la revoca viene fatta rientrare tra le modificazioni dello statuto, soggette alla verbalizzazione di un notaio121.

L’articolo 2487ter indica quale periodo di tempo entro cui può essere proposta la revoca “ogni momento”. Questa previsione, apparentemente chiara, ha destato tuttavia qualche perplessità, anche per il fatto che la Relazione illustrativa ha suggerito che comunque, nonostante la dizione “in ogni momento”, non si può andare oltre la distribuzione dell’attivo, essendo questo un atto liquidatorio incompatibile con la continuazione dell’impresa. Parte della dottrina ha quindi assunto nei confronti di questo aspetto una posizione restrittiva, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

120 Siciliano, E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore,

corso n. 7 Operazioni straordinarie, p. 18

identificando però come limite massimo il momento dell’approvazione del bilancio di liquidazione122. Sul punto Niccolini123 ritiene che dopo l’approvazione del bilancio finale di

liquidazione l’iter estintivo della società sia concluso, a sostegno dell’idea che la revoca non possa essere chiesta oltre tale momento. Altra dottrina condivide questa interpretazione ritenendo che il limite alla revocabilità vada individuato nell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto e risponde alla più restrittiva interpretazione, che vede più limitatamente come limite massimo quello della ripartizione di acconti a favore dei creditori, sostenendo che tale tesi sia infondata “se si considera che la vendita dei beni e, con il ricavato, il pagamento graduale dei creditori costituiscono normali operazioni che caratterizzano anche l’inizio della liquidazione”. 124

Prescindendo ora dalle questioni più tecniche quali modalità e termini, si entra nel merito dell’argomento sempre tramite l’articolo 2487ter, secondo cui la revoca può avvenire previa eliminazione della causa di scioglimento. Esempi sono la ricostruzione del capitale sociale almeno nella misura del minimo legale nel caso lo scioglimento sia avvenuto per riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale; la scelta di un nuovo oggetto sociale quando lo scioglimento è avvenuto per conseguimento dell’oggetto sociale.

Sostiene Di Paola125 che “la delibera di revoca dello stato di liquidazione debba essere

preceduta dalla redazione di un bilancio ad hoc da parte dei liquidatori e degli amministratori, in modo da consentire ai soci una valutazione piena e completa sia delle effettive possibilità di ripresa della società sia del tipo di delibera da emettere per eliminare la singola causa di scioglimento”.

Visto il richiamo dell’articolo 2487ter all’articolo 2436 c.c., sarà il notaio che ha verbalizzato la delibera di revoca, dopo aver effettuato una verifica sull’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, a provvedere all’iscrizione della delibera stessa presso il registro delle imprese. La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione suddetta nel registro delle imprese, con una particolare previsione a tutela dei creditori sociali. Infatti i creditori possono, entro tale termine, proporre opposizione, purché non abbiano ottenuto il pagamento dei loro crediti. In caso di opposizione è il Tribunale a decidere se l’opposizione è fondata ovvero se la deliberazione di revoca vada eseguita nonostante l’impugnativa nel caso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

122 Sul punto Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 47. 123 Niccolini, G. (2005), “La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione”, in Ambrosini,

S., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali., Torino, Giappichelli.

124 D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla contabilità e

bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63 che cita Giuseppe Stefano Verna.

in cui ritenga che non vi sia pregiudizio per i creditori o nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia.

Una volta revocato lo stato di liquidazione, sarà necessario ricostruire l’organo amministrativo. Non saranno infatti, almeno non automaticamente, i vecchi amministratori a riassumere la carica.

Vista la previsione di revoca dello stato di liquidazione con decisione dei soci non all’unanimità ma secondo le maggioranze previste, il socio dissenziente ha diritto di recesso. Tale diritto è espresso in modo esplicito al primo comma lettera d) dell’articolo 2437 del Codice Civile. Il diritto di recesso del socio va esercitato nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 2437bis c.c. e il socio vedrà liquidarsi le proprie quote o azioni in base agli articoli 2437ter e 2473.

Si propongono, infine, brevemente due casi di revoca della procedura di liquidazione, che generate dal subentro di altre tipologie di operazioni straordinarie. Il dettato civilistico prevede, secondo quanto normato al secondo comma dell’articolo 2501, la possibilità, per la società in liquidazione, ancorché essa non abbia iniziato il processo di distribuzione dell’attivo, di partecipare ad un’operazione di fusione. Quanto alla tipologia di fusione possibile, sembrerebbe esclusa tuttavia la possibilità di partecipare ad una fusione in senso stretto, per il rischio di artifizi contabili che si potrebbero generare nel processo di fusione dei patrimoni delle due società126, lasciando quindi spazio alla sola opportunità di una fusione per

incorporazione della società in liquidazione nella società incorporante. Mediante tale operazione, infatti, il patrimonio della incorporata è noto tanto a priori quanto a seguito della fusione, dal momento che sarà solo quest’ultima ad estinguersi giuridicamente. Con la riforma del diritto societario del 2003 è stata invece indirettamente normata la possibilità di trasformazione di una società in liquidazione. Secondo quanto dettato dal novellato articolo 2499 del Codice Civile, che indica come “può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”, è ora possibile affermare, per estensione, la possibilità di effettuare un’operazione di trasformazione anche per le società in liquidazione127128.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

126 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento

fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.100

127 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento

fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.101

128!Consiglio Nazionale del Notariato, (2010), Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in

2.7. La chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal