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I diritti dell’incontinente

Nel documento Libro Bianco sull’incontinenza urinaria (pagine 142-145)

pro-capite per interventi e servizi sociali

4.1 I diritti dell’incontinente

A

SPETTI

L

EGISLATIVI

4.1 I diritti dell’incontinente

di F. Diomede, M. Stefani, V. Falabella

La legislazione italiana è alquanto complessa e voluminosa, per non disperderci nei mille rivoli legislativi e per rendere sufficientemente comprensibili i principali “diritti

della persona incontinente” le leggi sono state sintetizzate. Grazie alla Federazione Ita-liana Incontinenti (www.finco.org) sono stati ottenuti diversi risultati (es.:

sburocra-tizzazione per ottenere i dispositivi medici e la “Giornata nazionale per la

preven-zione e la cura dell’incontinenza” – 28 giugno – www.giornataincontinenza.com).

Rapporti col medico di base

Il medico di base è tenuto a fornire:

prescrizioni e certificazioni mediche;

visite ambulatoriali, domiciliari e ospedaliere; monitoraggio dello stato di salute in senso generale; collaborazione con lo specialista ASL.

Rapporti con gli specialisti ASL

Lo specialista ASL è tenuto:

a prescrivere gratuitamente i dispositivi medici per l’incontinenza indicando la validità (massimo un anno) della stessa;

all’obbligo delle visite mediche specialistiche con pagamento ticket o gratuite (per patologia, reddito, età o invalidità). La normativa è diversificata da regione a regione;

a collaborare col medico di famiglia e l’assistente sociale del comune interessato; a evitare il “rimpallo” tra un medico e l’altro.

Privacy

A giugno 2011 il Garante della privacy ha redatto una guida con le risposte alle domande più frequenti poste da pazienti e personale sanitario all’attenzione del-l’Autorità. Lo scopo è quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare le condizioni di vita di chi si reca in farmacia, negli studi medici, in ospedale.

In sintesi:

si ribadisce la necessità che il paziente sia sempre informato: gli organismi sa-nitari, per esempio, così come i professionisti della salute (infermieri, in primis)

sono obbligati a chiedere il consenso al paziente prima di acquisirne ed utiliz-zarne le informazioni sulla salute;

l’informativa da dare all’interessato (che può essere data anche oralmente, ma è preferibile scritta) deve indicare: chi raccoglie i suoi dati; quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; l’ambito di circolazione e se il paziente è obbli-gato o no a fornirli, senza dimenticare le indicazioni sulle modalità con cui la persona interessata può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge;

le informazioni sulla salute possono essere fornite solo a chi indicate dal

pa-ziente (anche se in ospedale, se egli è cosciente e capace); così come le cartelle cliniche ed i referti diagnostici possono essere consegnate a terzi, purché mu-niti di delega scritta degli interessati. Solo nel caso di morte si può accedere ai dati personali del defunto, se c’è un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

il personale sanitario, pur in condizioni di promiscuità dei locali, deve evitare

che le informazioni sulla salute possano essere conosciute da soggetti non au-torizzati: a questo scopo, il Garante ha prescritto specifici accorgimenti per

ga-rantire la riservatezza dei pazienti;

rispetto all’uso di internet e di telecamere in ospedali e luoghi di cura, viene ri-badito che essi devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità e per la tutela della salute dei pazienti;

la visione delle immagini, tuttavia, è a stretto appannaggio del personale (me-dici e infermieri) e dei parenti: ogni diffusione pubblica è vietato;

così come è vietata la diffusione dell’elenco dei degenti di un ospedale sul web o il caricamento di foto e informazioni sui pazienti sui social network;

la guida tratta pure della salute dei dipendenti. Nei certificati medici che atte-stano l’idoneità al servizio va riportato il solo giudizio medico legale senza dia-gnosi;

il datore di lavoro si preoccuperà di tutelare le informazioni con la massima di-ligenza;

rispetto alla sanità elettronica, il paziente, pur usufruendo delle prestazione del Ssn, non è obbligato ad adottare il fascicolo sanitario elettronico (Fse). Se vi aderisce, al suo Fse possono accedere, oltre lui, solo il personale sanitario stret-tamente autorizzato e nessun altro. Il referto medico, oltre a quello cartaceo, può essere inviato via e mail al paziente e reso consultabile on line dal pc di casa, dove sarà accessibile per 45 giorni.

L’invalidità civile

Il suo riconoscimento dell’invalidità civile consente di ottenere:

varie provvidenze economiche a seconda della percentuale di invalità, reddito ed età (età inferiore ai 65 anni – invalidità civile dal 74 al 99% = reddito annuo di euro 4.470,70; invalidità civile del 100% = reddito annuo euro 15.305,79; assegno mensile di invalidità = euro 260,27 – per 13 mensilità; indennità di ac-compagnamento = euro 487,39 = senza calcolo del reddito e per 12 mensilità). Tali somme sono annualmente adeguate dall’INPS in virtù dell’indice ISTAT;

l’iscrizione in apposite liste di categorie protette e collocamento al lavoro (legge n. 68/99);

la visita medica entro 15 gg. per i malati oncologici (Legge n.80 del 2006) e la “non” revisione dell’invalidità (D.L. n. 4 del 16 gennaio 2006) per i malati

cronici.

Inoltre:

la contestazione del verbale della Commissione Medica (ASL/INPS) è possi-bile unicamente con il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Col decreto legge n. 98 del 2011, da 1° gennaio 2012, le parti prima ancora di fare causa, dovranno effettuare una perizia medica sulle condizioni sanitarie della persona che chiede il riconoscimento dell’invalidità civile, della sordità civile, delle proprie condi-zioni di disabilità, della pensione di inabilità e dell’assegno di vecchiaia. Il cit-tadino è obbligato a chiedere direttamente al tribunale l’attuazione della con-sulenza. L’accertamento è eseguito da un medico (CTU) di fiducia del tribu-nale e l’avvio della procedura è comunicato al direttore della sede provinciale competente dell’Inps. In questo modo nell’esecuzione della perizia non è ne-cessaria la presenza del medico di parte indicato dall’ente e la sua eventuale as-senza non comprometterà il valore della procedura. L’accertamento preventivo è necessario per poter procedere con la causa, poiché al termine della perizia ci saranno due possibili alternative, il giudice con proprio decreto chiede alle parti di dichiarare per iscritto (n.d.r.: entro 30 giorni) se intendono contestare l’esito della perizia, se le parti non si opporranno alle conclusioni il giudice emanerà entro 30 giorni un decreto con cui omologherà l’accertamento del requisito sa-nitario. Da questo momento la perizia è inoppugnabile e le conclusioni sono trasmesse agli enti previdenziali entro 120 giorni. Se invece una delle parti si oppone all’esito dell’accertamento potrà avviare la causa ordinaria entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. Dovrà però essere in-dicato chiaramente il motivo per cui si contestano le conclusioni degli accerta-menti, pena l’inammissibilità;

coloro che hanno una invalidità civile superiore al 74% e sono in piena attività lavorativa, a partire dalla data dell’accertamento dell’invalidità e per ogni anno di lavoro hanno diritto al versamento di due mesi di contributi figurativi da parte dell’INPS, sino ad un massimo di 5 anni.

Invalidità e lavoro

Il D.L. n. 469/97 ha consentito l’apertura ai privati dell’Ufficio per il Colloca-mento al lavoro, la legge n. 196/97 ha introdotto il lavoro interinale e la legge n. 68/99 sancisce le nuove norme per il diritto al lavoro alle persone con disabilità. Gli aventi diritto devono essere sottoposti dall’INPS a visita medica collegiale (è possibile portare con sé un medico di fiducia). I beneficiari sono gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Il 9 giugno 2011 il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’art. 23 del collegato lavoro (Legge 4 novembre 2010, n. 183), ha approvato il D. Lg.vo sulla “Delega al

Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e per-messi”. In sintesi, in ambito lavorativo, i “malati oncologici” con un’invalidità ci-vile (riconosciuta) superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera

frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

La quota dell’obbligo nell’assunzione degli invalidi è così suddiviso: 1. Azienda con 15/35 dipendenti = assunzione di 1 lavoratore;

2. ” ” 36/50 ” = ” ” 2 lavoratori;

3. ” ” > 50 ” = ” ” 7% di lavoratori.

L’accertamento delle condizioni che danno diritto ad accedere all’inserimento lavorativo è affettuato dalle Commissioni Mediche INPS/ASL per l’accertamento dell’handicap (art. 4 della legge n. 104/92). L’istanza deve essere predisposta da un medico o patronato e presentata (da un medico qualsiasi) direttamente all’INPS per via telematica. Le Commissioni decidono anche le mansioni da poter effettuare.

L’invalidità superiore al 45% consente l’iscrizione in “specifico elenco

provin-ciale e/o locale”;

l’invalidità superiore al 79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;

l’invalidità compresa tra il 67 e 79% consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;

una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario, utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche (es.: ade-guamento bagno, adattamento posto i lavoro, ecc.).

Le persone con disabilità grave vanno in pensione a 55 (donne) e 60 anni (uomini).

Nel documento Libro Bianco sull’incontinenza urinaria (pagine 142-145)