• Non ci sono risultati.

DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI CALCIATORI.

Top league ricavi in mln di euro

DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI CALCIATORI.

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano la voce principale dei bilanci delle società di calcio. Questa voce è collegata alla legge n. 91 del 1981, la quale disciplina il rapporto tra la società e l’atleta professionista, prevedendo la forma scritta e depositata per il contratto nei modi e nelle forme previste dalla lega di competenza. La legge sopracitata ha tra l’altro abolito il vincolo sportivo all’interno del rapporto.

Definizione e regolamentazioni che vengono applicate a tale posta di Stato Patrimoniale sono racchiuse nella Raccomandazione Contabile n.1.

Questa voce è l’insieme dei costi sostenuti da una società per la stipulazione di un contratto per via diretta, ovvero in caso di tesseramento di un giocatore svincolato o proveniente dal settore non professionistico o giovanile, oppure dall’acquisizione dei diritti da un’altra società.

Proprio in merito alla cessione dei contratti nascono diverse interpretazioni: infatti c’è chi sostiene che oggetto della trattazione sia appunto il contratto, mentre altri sostengono che l’oggetto sia un indennizzo corrisposto per la rescissione anticipata del vecchio contratto. Data la diversa trattazione contabile dell’operazione, pur essendo la stessa, le Raccomandazioni Contabili FIGC adottano la prima interpretazione.

La Raccomandazione Contabile ha inoltre stabilito che tale attività deve essere iscritta a Stato Patrimoniale alla voce B. I. 8 - Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Tali diritti, quindi, per le società calcistiche sono immobilizzazioni immateriali e la loro specifica identificazione e diversità rispetto agli altri intangibles assets, sta nella loro autonoma trasferibilità e nella loro attitudine a essere durevolmente impiegati nel ciclo dell’impresa sportiva.

Questo tipo di classificazione, in linea con i principi IAS/IFRS, comporta l’applicazione dell’art. 2426 C.C. che impone l’obbligo di ammortamento sistemico del valore iscritto in bilancio. A tal proposito le N.O.I.F. impongono un piano di ammortamento a “quote costanti” per tutta la durata del contratto a partire dalla data in cui è divenuto efficace il contratto. Le quote annue vengono inserite a Conto Economico alla voce “10) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali”. Nel caso di rinnovo del contratto la quota andrà ricalcolata tenendo il valore residuo da ammortizzare e la nuova scadenza.

Il valore da tenere conto in bilancio, quindi da considerare per l'ammortamento, non è quello di presunto realizzo ma il costo sostenuto per l'acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori.

72 Tutti i fattori che prendono parte alla valutazione dell'immobilizzazione devono essere illustrati in Nota Integrativa, che deve contenere:

 principi contabili adottati per la determinazione del valore;  metodo e piano di ammortamento predisposto;

 tutti i movimenti dei calciatori divisi per categorie (italiani, stranieri e squadre minori),specificando i costi, i trasferimenti, le alienazioni, gli ammortamenti cumulati e di esercizio e le svalutazioni.

 impegni assunti con altre squadre per cessioni o acquisizioni future;  ammontare dei diritti per cui il piano di ammortamento è sospeso causa

infortunio o altre motivazioni.

Nella Relazione sulla Gestione, sempre in merito ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, troviamo la descrizione di tutti gli eventi di rilievo che si sono verificati in prossimità della chiusura dell'esercizio e che hanno generato effetti economico-patrimoniali di cui è necessario determinare la competenza. Infatti, la mancanza di una data di riferimento precisa potrebbe portare i club ad adottare quella con maggiore convenienza per le politiche di bilancio.

Considerando la cessione di tali diritti, possiamo trovarci in due situazioni:

I. il prezzo di vendita è superiore al costo sostenuto in passato (o non sostenuto nel caso di svincolato) e quindi si genera una plusvalenza; II. oppure il costo storico è inferiore alla somma incassata e per tanto si

genera una minusvalenza.

Quanto appena descritto si riferisce a chi cede un atleta ad un’altra società: per chi acquisisce un giocatore la sua valutazione a Stato Patrimoniale dipende da diversi fattori. Le situazioni che si possono configurare sono le seguenti:

 calciatore dilettante che sottoscrive il primo contratto da professionista: in questo caso vi è una finestra temporale per compiere il trasferimento (1° luglio-10 agosto circa) e viene corrisposto alla squadra cedente un “premio di addestramento e formazione” secondo parametri e tabelle. È valido solo per i giocatori under 25;

 calciatore proveniente da settore giovanile: si ha solamente un cambio di “status” non vi è alcuna contabilizzazione, mentre se proviene da un altro settore giovanile è corrisposto un “premio di addestramento e formazione”;

73  calciatore proveniente da altra squadra: vengono contabilizzati il costo

dell’acquisizione e gli oneri accessori dell’operazione;

 calciatore svincolato: vengono contabilizzati solo gli oneri sostenuti per la stipula del contratto.

In merito alla valorizzazione dei giocatori provenienti dal vivaio sorge una problematica significativa: poiché l’unico presupposto per inserire a stato patrimoniale il valore di un atleta è il sostenimento di costi di acquisizione, il mancato inserimento dei giovani calciatori distorce l’esatto valore del patrimonio della società. Considerando i top club che spesso dispongono di top player provenienti dalle proprie giovanili, come ad esempio De Rossi per la Roma, vedono sottostimarsi una parte cospicua del patrimonio. La scelta migliore sarebbe applicare secondo i principi IAS/IFRS il fair value, consentendo così una giusta valutazione.

Un’ulteriore circostanza che si può verificare è il caso in cui, in pendenza di contratto, il calciatore decida di abbandonare l’attività agonistica. In tal caso la società, in ottemperanza al principio generale della residua possibilità di utilizzazione, deve imputare come svalutazione dell’immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto è venuta meno la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore.

Nell’ipotesi in cui il calciatore, a seguito di un grave infortunio, sia costretto ad abbandonare l’attività agonistica, il valore netto contabile del diritto deve analogamente essere imputato a conto economico (svalutazione delle immobilizzazioni). A fronte di tale costo, la società contabilizza i diritti riconosciuti (proventi) derivanti dal risarcimento assicurativo.

La determinazione del valore residuo del calciatore deve essere affrontato dalle società non solo nella circostanza sopra descritta, ma anche nell’ipotesi di infortunio non tale da configurare l’immediato abbandono dell’attività da parte del calciatore, ma da determinare incertezza in merito alla recuperabilità del valore del diritto.