Regione Siciliana - Potestà tributaria impositiva e amministrativa - Limiti - Passaggio dì funzioni statali alla Regione
II. DIRITTO PROCESSUALE FINANZIARIO
105. - Contenzioso - Ricorso internittivo - Contraddittorio - Mancanza di
motivo
ècome mancare il reclamo - Discussione orale - Non sana man
cando l’ atto scritto.
Ove il contribuente abbia fatto nel termine perentorio di 30 giorni il suo reclamo interruttivo con riserva di produrre una memoria difensiva, se non la presenti nel termine di 10 giorni dalla discussione all'udienza il preteso reclamo non può assumere tale qualifica nè formale nè sostanziale, in quanto mancando una memoria che specifichi i motiyi e le deduzioni delle sue difese, manca un contradditorio.
La discussione orale non può d’ altra parte risolvere la tesi in quanto sono i motivi conclusionali che devono essere posti per iscritto ai sensi dell'arti colo 275 c.p.c.
Gomm. Dlstr. ìmp. Palermo, 8 febbraio 1958, Caeace o. Finanze.
Cfr. : Comm. Centr., sez. I l i , 5 luglio 1957, n. 95761, in Riv. Leg. Fise., 1958, 1536; Comm. Centr., sez. II, 17 maggio 1957, n. 93652; ivi, 1958, 564.
106. - Procedimento - Acquiescenza - Sua applicabilità all’accertamento - Pa
gamento antecedente il giudizio d’imposta suppletliva - È prova di ac
quiescenza all’accertamento supplettivo.
Si ha acquiescenza nei confronti di un dato provvedimento, non solo quando da parte dell’interessato vi sia stata la dichiarazione espressa di accettarla, con rinuncia quindi alla facoltà di impugnarlo, bensì anche quando si sia posto in essere un comportamento univoco e concludente, che si ravvisi incompatibile con la volontà dei mezzi d’impugnativa. Tale istituto di natura processualistica trova applicazione anche nei confronti dell’accertamento che, in quanto punto di partenza del processo tributario, va considerato istituto processuale.
L'avere assolta l ’imposta, al cui pagamento il soggetto non era previa mente tenuto, trattandosi di imposta suppletiva, senza riserva di obbiezioni di sorta, quando la semplice e tempestiva notificazione della intenzione bastava a farne sospendere l ’obbligo del pagamento, non può non interpretarsi come un atto di tacita adesione all’accertamento suppletivo della imposta stessa.
Trilj. Bologna, sez. I , 17 luglio 1958, Serena Alonghini e altri o. Finanze. Cfr. : in ordine al concetto di acquiescenza : Cass., sez. I, n. 686, 26 febbraio 1957, in Mass. Foro It., 1957, 138.
107. - Contenzioso - Membri sezione tributi locali G.P.A. - Ineleggibilità a
consigliere comunale.
Non è eleggibile a consigliere comunale chi sia membro della sezione spe ciale per i tributi locali istituita presso la G .P .A ., in quanto la sezione suddetta non costituisce organo a sè stante ma si identifica in una composizione speciale della Giunta medesima, sostanzialmente non dissimile dalla G .P.A. integrata.
Il carattere giurisdizionale riconosciuto alle decisioni emesse dalla sezione in questione, quando in grado d’appello, pronunciato, ai sensi dell'art. 282 T .U . F .L ., sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni comunali, non si estende ai provvedimenti con i quali la sezione speciale medesima a norma del- l ’art. 289 stesso T .U ., identifica il Comune al quale spetta la potestà d’imposi zione (quando per uno stesso tributo più comuni abbiano notificato accertamento) provvedimenti che hanno, invece, natura amministrativa.
Cass., sez. I , n. 3017, 12 maggio-19 settembre 1958, Villa c. Manca - Riv. Leg. Fise., 1959, 294.
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29 novembre 1956-23 marzo 1957, in questa Rivista, 1957, 331 con nota di richia m i; Comm. Centr., sez. spec. trib. loc., 14 febbraio 1955, n. 68501, ivi, 1955, 356.
108. - Imposta di famiglia - Richiesta di aumento da parte ufficio tributi
locali di comune sulla base imponibile già accertata e notificata - Nul
lità - Facoltà di aumento alla sola commissione comunale ex art. 48
legge 2 luglio 1952 n. 703 - Modalità.
L ’ art. 48 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che ha modificato l ’art. 280 del T.TJ.F.L. del 14 settembre 1931, n. 1175, ha concesso alla sola commissione co munale la facoltà di aumentare la base imponibile accertata, previa proposta all'Amministrazione comunale, con invito alla stessa di notificare al contribuente il nuovo accertamento, il quale nel termine di 30 giorni potrà presentare un nuovo reclamo alla stessa Commissione comunale.
Di conseguenza, è inficiata di nullità assoluta la richiesta d’ aumento, da parte del Comune alla G .P .A ., della base imponibile accertata, in quanto, oltre a tutto, toglie al contribuente un grado di giurisdizione.
Giunta Prov. Amm., Palermo, 29 settemòre 1958, Murgia c. Comune di Castellana
Sicula.
Cfr. : per qualche riferimento: Comm. Centr., sez. I trib. loc., 19 aprile 1958, n. 4060, in questa Rivista, 1958, 400.
109. - R.M. - Contratto di mezzadria dissimidante contratto di affittanza
agraria - Accertamento - Opposizione giudiziaria - Solve et repete - Ap
plicabilità - Temperamento del prima facie - Non ricorre.
D all’osservanza del precetto generale del solve et repete può prescindersi soltanto quando la infondatezza della imposizione tributaria sia di assoluta evi denza e già emerga incontestabilmente dagli atti di causa.
Qualora sia stato accertato dalle Commissioni tributarie che, sotto l ’ ap parenza di un contratto di mezzadria (non assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile), sia stato dissimulato un contratto di affittanza agraria (come tale sog getto a ll’imposta mobiliare), la relativa opposizione giudiziaria tendente a sta bilire la concreta realtà dei rapporti intercorsi fra i contraenti, non può rite nersi risolubile prima facie ed è, quindi, soggetta al precetto del solve et repete.
Cass., S S .V U ., n. 323, 3 febbraio 1959, Bordonaro ed altri c. Finanze - Riv. Leg. Fise., 1959, 942.
C fr .: in ordine alla I m assim a: Cass., SS.U U ., n. 1605, 6 marzo-17 maggio 1958, in questa Rivista, 1958 , 225. Ius receptum.
Sulle fattispecie di inapplicabilità in esame non constano precedenti.
110.
-Imposte
etasse - Morte del contribuente - Limiti di validità della no
tifica dell’avviso di accertamento collettivamente agli eredi, nell’ultimo
domicilio del defunto.
L ’ avviso di accertamento di imposta (nella specie imposta straordinaria pro gressiva sul patrimonio^ può essere notificato collettivamente agli eredi nell’ul timo domicilio del contribuente deceduto, entro il termine di sei mesi dalla morte (art. 42 legge 7 agosto 1936, n, 1939). Pertanto è nulla la notifica dell’av viso, intestato al contribuente deceduto, effettuata a mano di uno degli eredi dopo alcuni anni dal decesso.
Comm. prov. imp. Roma, 17 febbraio 1959, rie. Di Montevecchio, Benedetti - Giur. it., 1959, I II, 111.
Cfr. : Comm. Centr., sez. pati'., 18 maggio 1956, n. 82214, in questa Rivista, 1957 305 con nota di richiami.
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111. - Tasse e imposte in genere - Determinazione del valore - Azione giudi
ziaria - Motivi - Indicazione - Onere della parte - Poteri del giudice -
Tasse e imposte in genere - Commissioni - Decisioni - Motivazione -
Estremi.
Nelle diverse ipotesi, enunciate nel terzo comma dell’art. 29 R.D. n. 1639 del 1936, di competenza giurisdizionale del giudice ordinario per giudicare dei ricorsi delle decisioni delle commissioni provinciali, relativi alla determinazione del valore, quando la parte ha esposto le circostanze di fatto ed invocato la tutela della predetta norma di legge, rientra nel potere-dovere del giudice iden tificare quale, tra le ipotesi della norma stessa, possa trovare concreta applica zione nel caso di specie denunciato.
N ell’ipotesi prevista dal 3° comma dell’art. 29 It.D. n. 1639 del 1936 di ri corso al giudice ordinario, in materia d'imposte, per mancanza o insufficienza di calcolo, deve ritenersi che, se anche le decisioni delle commissioni tributarie (aventi carattere giurisdizionale) possono essere motivate sinteticamente, è pur sempre necessario, però, che da esse siano ricavabili con certezza gli elementi di fatto sui quali è stato impostato il calcolo ai fini delia determinazione dei valori imponibili, in modo che sia possibile ricostruire l ’iter logico-giuridico della de cisione.
Gass., SS.UU., n. 728, 12 marzo 1959, Finanze c. Stabile - Mass. Foro it., 1959, 133. Cfr. : Comm. Centi-., sez. IV , 3 novembre 1956, n. 85805, in questa Rivista, 1957, 163; Cass., sez. I, n. 828, 19 dicembre 1955-22 marzo 1956, ivi, 1956, 349 con ampia nota di richiami.
112. - Tasse comunali - Controversie - Azione giudiziaria - Previa proce
dura amministrativa - Estremi - Fattispecie.
L ’azione giudiziaria contro l'accertamento dei tributi locali per mezzo di ruoli (nella specie : imposta di famiglia) non può essere promossa, per tempo raneo difetto di giurisdizione, fino a che non siasi esauriti i ricorsi ammini strativi.
L'obbligo del preventivo esperimento dei reclami amministrativi si concreta in un presupposto processuale senza del quale non potrebbe sorgere, nell’organo giudiziario, il potere-dovere di provvedere nel caso concreto ; presupposto, quin di, che riferendosi alla potestà giurisdizionale, è necessario sussista, a diffe renza delle condizioni dell’azione, al momento delia domanda giudiziale.
Il predetto obbligo deve considerarsi adempiuto quando il contribuente la sci decorrere il termine utile per proporre ulteriore ricorso in sede amministra tiva, cioè quando, per difetto di reclamo, la decisione amministrativa può rite nersi definitiva e irrevocabile.
Cass., SS.U U ., n. 970, 2 aprile 1959, De Pompéis c. Comune di Milano - Mass. Foro It., 1959, 175.
Cfr. : in ordine alla I massima : Cass., SS.U U ., 31 ottobre 1958, n. 3585, in questa
Rivista, 1958, 318, con nota di richiamo.
Il ordine alla III massima : App. Genova, 3 giugno 1957, Comune La Spezia c. F F.SS. La Provvida, ivi, 1958, 399 con nota di richiamo.
Giurisprudenza ormai consolidata.
IH . - RISCOSSIONE ED ESECUZIONE.
113. - Esazione - Esattore - Qualità di mandatario del creditore d’ imposta - Sindaco - È consegnatario dei beni staggiti.
Am ministrazione finanziaria - Natura del suo potere sui beni - In oppo- nibilità dell’ indisponibilità al curatore del fallim ento.
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ricevitore provinciale o al tesoriere comunale e quindi non lia la titolarità del credito d’ imposta : è un mandatario sotto sorveglianza dell’Intendente di Fi nanza.
11 sindaco ex art. G4 comma undicesimo R .D . 15 settembre 1923, n. 2090, è consegnatario dei mobili staggiti per debito d'imposta con l ’incarico di ven derli a trattativa privata. In tale qualità, sotto il profilo amministrativo, è ufficiale del Governo, e sotto il profilo processuale, ne è depositario e custode con gli obblighi che gli derivano ex lene e che sono compendiati nell’ art. 67 cod. proc. civ. Conseguentemente non gli è applicabile l’ art. 1777 2° comma cod. civ. e gli incombe l’onere di provare l’esenzione da colpa nella custodia.
L ’Amministrazione finanziaria con ha sui mobili staggiti per debito d’im posta in forza del comma 1°, art. 64 R .D . 15 settembre 1923, n. 2090 un potere dominicale : pertanto, la loro apprensione non sostanzia un passaggio di pro prietà, ma determina solo una indisponibilità di carattere amministrativo- pro cessuale che costituisce ius singulare astratto alle norme processuali dell’ iter esecutivo normale.
Tale indisponibilità non è opponibile al curatore del fallimento del de bitore d ’imposta, perchè i commi 11 e 12 dell’ art. 64 R.D . 15 settembre 1923, n. 2099 debbono stare in subordinata coordinazione, quali norme regolamentari esecutive, con quelle contenute nell’art. 97 R .D . 17 ottobre 1922, n. 1461, le quali non costituiscono eccezioni agli articoli 52 e 92 seg. legge fallimentare. Invero quella contenuta nel primo comma è soltanto una norma processuale e quella del secondo comma si concreta in una rinunzia condizionata a realiz zare direttamente i beni del debitore d’imposta esecutato. Entrambe non pos sono quindi incidere sul più vasto ed assorbente processo esecutivo falli mentare.
Trib. Milano, 10 marzo 1958, Fall.to Garlaschelli c. Comune di Milano, Esatto
ria Civica di Milano ed Amministrazione delle Finanze dello Stato - Dir. Prat. Trib., 1959, 329.
Cfr. : in ordine alla I massima : Corte dei Conti, 27 novembre 1954, Cons. esatt. Peceto Oricola, in Rep. Foro It., 1956, 907, n. 84; Trib. Milano, 6 aprile 1955, Tip. Bellavitis c. Esatt. Cremonesi, ivi, 1956, 902, n. 27.
In ordine alla II e III m assim a: Trib. Lucca, 28 febbraio 1957, Esatt. Lucca c. Copp. lav. Lucca, ivi, 1957, 849, n. 35; Trib. Milano, 12 maggio 1955, Lema c. Esatt. Milano, ivi 1957, 850, n. 49.
114. Esazione delle imposte ed esattore Ingiunzione fiscale Struttura
-Opposizione - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
L ’ingiunzione fiscale regolata essenzialmente dal T.U. n. 639 del 1910 e dagli artt. 144 e segg. del T .U . n. 3269 del 3923, è l ’atto formale di un procedi mento monitorio sui generis apprestato, nelle ipotesi previste dalla legge, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori.
Nel quadro di siffatto procedimento l ’ingiunzione fiscale cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l ’opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre ed intro duce un ordinario processo cognitivo, che fondamentalmente ha per oggetto l ’azione volta a contestare il diritto all’esecuzione.
Dal che deriva che, invertendosi la posizione processuale, mentre l ’ Am ministrazione creditrice assume la veste di convenuta, rintlm ato opponente diviene attore e, come tale, è abilitato a proporre nell’ordinario giudizio di cognizione anche un cumulo oggettivo di domande che, agli effetti determina tivi della competenza per valore e secondo la regola fondamentale contenuta nel capoverso dell’art. 10 cod. proc. civ., si sommano fra loro.
Cass., sez. I I , n. 683, 10 marzo 1959, Opera Pia Marchese Ardizzone c. Comune
dii Palermo - Mass. Foro it., 1959, 125.
C fr .: App. Milano, 5 agosto 1958, Finanze c. Soc. Lanificio Val Bisanzio, in questa Rivista, 1959,, 11 con nota di richiami.