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121. - R.M. - Interessi cambiari - Presunzione - Rinuncia mediante atto stra-

giudiziale.

Non opera la presunzione di esistenza di Interessi sancita dall'art. 50 legge sulla ricchezza mobile quando vi sia un atto stragiudiziale regolarmente notificato dal creditore al debitore, che porti esplicita rinuncia ai detti inte­ ressi. La rinuncia vale però per il periodo successivo alla notifica dell'atto.

Comm. Distr. Palermo, 3 maggio 1957, Alé c. Finanze - R ìv. Trib., 1959, 196. Cfr. : con riferimento a rinuncia per atti giudiziari : Comm. Centr., sez. I, 21 aprile 1952, n. 54199, in Giur. Imp. D ir., 1943, n. 49.

Per una esauriente trattazione dell’argomento vedi : G. Greco: Presunzione di

interessi, avulsione dei redditi, rinunzia agli interessi e cessazione del reddito con riferimento all’ imposta di ricchezza mobile, in questa Rivista, 1956, 308 (in nota a sentenza Comm. Centr., 18 gennaio 1956, n. 77914).

122. - Imposta fabbricati - Albergo sinistrato per atto bellico e ricostruito -

Compete l’ esenzione decennale.

Agli alberghi sinistrati per fatto bellico e successivamente ricostruiti non compete l ’esenzione venticinquennale prevista dall’art. 12 della legge 29 mag­ gio 1946, n. 452, per gli alberghi ricostruiti entro il 31 dicembre 1953 (legge 17 dicembre 1953, n. 935), ma quella decennale stabilita dall’art. 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Comm. Centr., sez. I , 19 maggio 1958, n. 5301 - Dir. Prat. Trib., 1959, 164.

123. - R.M. - Trasformazione di società - Premio di avviamento - Inesistenza.

Nella trasformazione di una società da un tipo ad un altro non si ha ces­ sione di diritti, ma continuazione dei diritti preesistenti, con semplice modifi­ cazione strutturale del soggetto dei diritti stessi. In questo caso non si ha al­ cun realizzo di plusvalenza, neppure come premio di avviamento.

Comm, prov. Genova, 4 dicembre 1958, rie. Salti e Torsco Laziale Immobiliare

Boll. Trib. Inforni., 1959, 691.

Cfr. : Comm. Centr., sez. I, 3 dicembre 1945, n. 79522, in Giur. Imp. Dir., 1948, u. 7 ; Comm. Centr., sez. III, 25 ottobre 1940, n. 31981, ivi, 1942, n. 6.

124. - Imposta complementare sul reddito - Dipendenti statali - Detrazioni

- Trattenuta dell’ 1,50% sulle prime lire 600.000 di retribuzione - Ca­

rattere definitivo.

L ’ art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non è stato abrogato dall’ art. 2, comma 3, della legge 21 maggio 1952, n. 477, immediatamente successiva. Con­ seguentemente la trattenuta dell’1,50 % operata sulle prime 600.000 lire di re­ tribuzione dei dipendenti statali, a norma del citato art. 31, ha tutt’ora ca­ rattere definitivo.

Comm. Centr., sez. I l i , 6 marzo 1959, n. 14233 - Giust. Civ., 1959, I, 138. Cfr. : Comm. Distr. Imp. Napoli, 8 maggio 1956, in Bep. Foro Ital., 1956, 2760, n. 31.

— 175

-125.

- R.M. - Sostituzione d’imposta - Trattenuta - Controversia - Duplica­

zione dell’atto amministrativo - Competenza del giudice ordinario - Fat­

tispecie - Litisconsorzio necessario nei confronti dell’amministrazione fi­

nanziaria - Insussistenza.

R.M. - Interessi compensativi - Ritenuta per rivalsa - Inammissibilità.

Tasse ed imposte in genere - Sostituzione d’imposta - Norme relative -

Applicazione estensiva - Inammissibilità.

Qualora si agisca in giudizio per conseguire, in forza di una sentenza passata iti giudicato, l’integrale pagamento degli interessi compensativi li­ quidati su somma dovuta da un ente pubblico (nella specie: un comune) a ti­ tolo di risarcimento danni e l ’ente assuma di avere legittimamente trattenuto parte di detti interessi a titolo di rivalsa, in applicazione della sostituzione di imposta sui redditi di ricchezza mobile, ai sensi dell” art. 15 R.D. 24 ago­ sto 1877, n. 4021, il giudice ordinario è competente a conoscere se il prov­ vedimento amministrativo concernente tale sostituzione sia o meno legittimo e, nel caso negativo, a disapplicarlo con conseguente condanna dell’ente, nei limiti del precedente giudicato, a corrispondere al creditore gli interessi in­ debitamente trattenuti, e ciò senza che sia necessario estendere il contraddit­ torio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Fra i cespiti tassabili col particolare sistema della ritenuta per rivalsa sono compresi gli interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni emesse, ma in questa speciale categoria non rientrano gli interessi compensativi su somme liquidate a titolo di risarcimento di danni con sentenza passata in giudicato.

Le norme che prevedono la sostituzione d’imposta si pongono nel sitema della legislazione tributaria come eccezioni alle regole, senza possibilità d’ap­ plicazione estensiva.

Gass., SS.UU., 14 marzo 1959 n. 761, Comune di Roma c. Magrelli - Foro it-, 1959, I, 561.

Cfr. : in ordine alla I massima, in generale sull’argomento : Cass., SS.UU., 26 giugno 1957, n. 2481, in Mass. Foro It., 1957, 497.

In ordine alla II m assima: vedi in senso contrario: Comm. Centr., SS.UU., 25 giugno 1945, n. 77226, in Giur. Imp. Dir., 1947, n. 54.

Per quanto inerisce in genere l ’interpretazione delle leggi tributarie: App. l ’Aquila, 10 dicembre 1957, Santi c. Finanze, in questa Rivista, 1958 306 con note di richiami.

VI. - IM POSTE DI ROLLO, REGISTRO , SUCCESSIONE E SURROGAZIONE. 126. - Im posta di b ollo - Divieto di piu atti sul m edesim o fo g lio bollato -

Unico atto con pluralità di soggetti - Ammissibilità.

La disposizione fiscale che vieta di stendere sul medesimo foglio bollato due o più atti soggetti a bollo, deve essere intesa nel senso che il medesimo foglio non può essere adoperato per una pluralità di atti distinti, cioè diversi per il tempo in cui sono stati redatti o per la loro intrinseca natura, non già nel senso che non si possa sul medesimo foglio redigere un atto con pluralità di soggetti.

Trit). Novara, 19 aprile 1958, Consorzio Edilizio Imarva e. Marchetti ed altri - Giur. it., 1959, I, 2, 427.

Cfr. : Cass., sez. I l i , n. 3835, 23 dicembre 1953, in questa Rivista, 1954, 324.

127. - B ollo - Ricorsi in materia elettorale - Esenzione - Estensione al ri­ corso alle SS.UU. della cassazione per questione di giurisdizione.

Una esenzione tributaria, concessa in vista della singolarità della ma­ teria del contendere, non può ritenersi limitata solo ad alcune fasi del proce­ dimento che è idealmente unico.

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L ’esenzione dalle tasse di bollo, di cui all’art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, richiamato nell’art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, riguarda non soltanto i ricorsi in materia di eleggibilità e di regolarità delle opera­ zioni elettorali avanti il Consiglio Comunale o Provinciale, la G.P.A., la Corte di Appello e il Consiglio di Stato, ma anche quelli proposti, avverso le deci­ sioni del Consiglio di Stato, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per questioni attinenti alla giurisdizione.

Casa., SS.TJU., n. 3821, 29 novembre 1958, Crapsi c. Lombardi - Fin. ed Econ., 1959, 69.

128. - Registro - Concessione di lido comunale con obbligo di lavori - Loca­

zione - Appalto.

La convenzione con la quale un Comune concede la gestione di un lido lacuale, verso un annuo corrispettivo, con l’obbligo del concessionario di ese­ guire determinati lavori, costituisce locazione per quanto riguarda la gestione, e va tassata col 0,50 % e appalto per quanto riguarda i lavori, e va tas­ sata con il 2 % .

Trib. Torino, 29 marzo 1956, Comune di Meina c. Finanze - Riv. Trib., 1958, 310.

129. - Registro - Concessione d’ immobile in enfiteusi perpetua - Giudizio

di congruità dal canone - Legittimità.

Nelle costituzioni di enfiteusi la Finanza può procedere ad accertamento della congruità, in base ai prezzi correnti, del canone periodico convenuto il quale non è altro che il corrispettivo della cessione di un diritto reale (utile dominio) e come tale, ai sensi degli articoli 15 e 20 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, non può sottrarsi al principio generale della commisurazione della imposta al valore effettivo in comune commercio del bene.

Sul canone definitivamente accertato, capitalizzato ai sensi dell’art. 28 primo comma del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3269, va applicata l’imposta di registro.

Comm. Centi-., sez. V, 13 maggio 1957, n. 93453 - Riv. Leg. Fise., 1959, 485. Cfr. : Comm. Centr., SS.UU., 10 febbraio 1956, n. 78803, in questa Rivista, 1956, 284, con nota di richiami anche per la dottrina.

130. - Registro - Cessione gestione esattoria comunale - Atto giuridicamente

inefficace per mancanza del consenso del comune e dell approvazione

prefettizia - Tassabilità.

L ’atto in cui viene enunciata la cessione della gestione di una esattoria comunale, per la quale manca il consenso del Comune e l’approvazione del Prefetto di cui all’art. 31 del Regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, pur essendo un atto giuridicamente inefficace è rivelatore di un trasferimento che non può considerarsi, ai fini fiscali, come inesistente.

È legittima, pertanto, la tassazione di tale convenzione, ai sensi dell’arti­ colo 11 della Legge del registro, in quanto l’atto che la enuncia rientra tra quegli atti che esistendo di fatto possono produrre determinati effetti, sono suscettibili di sanatoria o conferma, e sono validi fra i contraenti fino a quando non se ne sia pronunciato l ’annullamento nei modi di legge.

Comm. Centr., sez. V, 22 maggio 1957, n. 93875 - Riv. Leg. Fise., 1959, 491. Cfr. : in genere sulla tassabilità degli atti inefficaci per gli effetti che di fatto possono produrre, con riferimento però alla fase di restituzione o meno del­ l’imposta : Cass., sez. I, 10 luglio 1954, Montagna c. Finanze, in questa Rivista, 1955, 136.

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131. - Registro - Sentenza che accerta la falsità della firma di u no dei con ­ traenti di una cessione - Inesistenza del trasferimento e nullità assoluta dell’ atto - Intassabilità.

Quando è accertato, per giudicato dell’Autorità giudiziaria, che un atto di cessione di azienda è stato posto in essere all’insaputa della proprietaria dell’azienda e falsificando la sua firma, deve riconoscersi che l’atto medesimo non è simulato, e come tale annullabile per simulazione, ma è, invece, inesi­ stente per mancanza assoluta di una manifestazione della volontà della pre­ sunta venditrice e perciò stesso per assoluta inesistenza del trasferimento.

Da ciò consegue, fra l’altro, che l’atto non può essere assoggettato ad ac­ certamento valore.

Comm. Centr., sez. V, 22 maggio 1957, n. 93878 - Riv. Leg. Fise., 1959, 494.

132. - Registro - Valore im ponibile - Valutazione com piuta dall’ufficio - Prezzo ottenuto nei pu bblici incanti - Incanto in espropriazione dipen­ dente da m utuo cam biario.

Il valore imponibile, ai fini dell’imposta di registro, è dato dal prezzo realizzato nei pubblici incanti; però quando trattisi di incanti in procedimenti di espropriazione in dipendenza di mutuo cambiario, si rientra nella regola generale del giudizio di valutazione da parte dell’Ufficio finanziario, che può disconoscere e variare, nella determinazione del valore imponibile, l’ammon­ tare del prezzo nell’incanto realizzato.

Comm. prov. Caltanissetta, 9 luglio 1957, Capioci o. Finanza - Riv. Trib., 1958, 296.

Ofr. : Comm. Centr., sez. V, 16 ottobre 1957, n. 96866, in questa Rivista, 1959, 59 con nota di richiamo.

133. - Registro e ipotecarie - Agevolazioni - Costruzione case non di lusso -

Mutuo - Apertura di conto corrente - Differenza - Limite.

I contratti di apertura di conto corrente sono essenzialmente diversi dai contratti di mutuo, onde a quelli non possono estendersi le agevolazioni con­ cesse per questi. Pertanto l ’imposta ipotecaria relativa ad una apertura di conto corrente è quella normale. La stessa legge di registro, disciplinando il regime fiscale delle varie operazioni di istituti di credito fondiario, indica al- l’art. 46 tabella allegata B, i soli mutui, e in nota a margine chiarisce : «

i

conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie ».

Comm. prov. Genova, 25 ottobre 1957, rie. Gaggero - Riv. Trib., 1959, 198. Cfr. : Trib. Genova, sez. I, 27 dicembre 1957, Soc. coll. Zunino e Pinasco c. Finanze, in questa Rivista, 1959, 61 con ampia nota di richiami.

Vedi pure massima seguente per diversa fattispecie.

134. - Consorzi di bonifica - Costruzione case per i dipendenti - Perdita del

beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa per avere finanziato i

lavori mediante contratto di apertura di credito bancario anziché me­

diante mutuo.

II beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, di cui all’art. 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamato dal D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, si applica ai « mutui » e non è estensibile ai contratti bancari di apertura di credito che siano stati stipulati dagli Enti o Istituti destinati dalla legge (ad es. Consorzi di bonifica) per il raggiungimento degli stessi fini (edilizia po­ polare).

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È principio rigoroso di diritto tributario il divieto di ricorrere alla analo­ gia nella interpretazione di norme di esenzione fiscale.

App. Bologna, 23 settembre 1957, Consorzio Bonifica di I I grado Canale Emi­

liano Romagnolo c. Finanze - Riv. Trib., 1959, 171. Cfr. : vedi massima precedente.

135. - Registro - Consorzio di riserva di caccia - Adesione dei consortisti -

Concessione a titolo precario - Tasse fisse secondo il numero dei con­

sorziati.

Concesso da parte dei consorziati, in sede di costituzione del relativo con­ sorzio, il diritto da ciascuno di essi a tutti gli altri di esercitare la caccia nel fondo di pertinenza di ognuno, si viene in effetti a concretare una reciproca concessione senza corrispettivo dell’uso precario di un immobile.

L ’atto de quo è quindi soggetto all’imposta di cui all’art. 107 della Ta­ riffa all. A, da applicarsi tante volte quanti sono i consorziati.

Comm. Centr. ,sez. V, 29 novembre 1957, n. 98846 - Econ. e Fin., 1959, 71. C fr.: Comm. Centr., sez. VI, 30 gennaio 1948, n. 95069, in Giur. Imp. Dir., 1950, n. 22.

136. Danni di guerra - Immobili sinistrati alienazione - Riserva dell’ inden­

nità o contributo a favore del proprietario originario - Interpretazione

della clausola contrattuale contenente la riserva - Contributo statale di

ricostruzione - A chi spetti - Alienazione prima del D.L. n. 261 del 1957 -

Art. 6, 2° comma della legge n. 986 del 1953 - Finalità.

Le contestazioni fra l ’originario e l’attuale proprietario dell’immobile dan­ neggiato dalla guerra, in ordine al contenuto della riserva dell’indennità o contributo a favore del proprietario originario e, conseguentemente, la que­ stione se la generica riserva a favore del venditore del risarcimento dei danni di guerra, subiti dall’immobile, comprende o meno, in tutto o in parte, il premio od il contributo di ricostruzione, vanno risolte unicamente accertando caso per caso la concreta volontà delle parti sul reale contenuto della riserva pattuita a favore del proprietario originario, tenendo conto, ovviamente, non soltanto delle espressioni adoperate ma anche, e soprattutto, delle norme vi­ genti al tempo in cui il patto è stipulato.

Il premio o contributo statale per le riparazioni o ricostruzioni d’immo­ bili danneggiati o distrutti per effetto degli eventi bellici spetta a colui che, alla data della domanda con la quale viene chiesto il concorso dello Stato, è pro­ prietario del fabbricato o dell’area di quello distrutto.

In tema di danni di guerra, la norma contenuta nel 2° comma del- l ’art. 6 della legge n. 968 del 1953 (secondo la quale se nei contratti di alie­ nazione d’immobile sinistrato, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 261 del 1947, con il trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell’acquirente il contributo o l’in­ dennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del­ l ’uno o dell’altro) mira unicamente a regolare le liquidazioni ancora in corso, o le future, ma è inoperante per quelle già esaurite ed ha lo scopo d’impedire che l’attività amministrativa dei competenti organi sia turbata o peggio pa­ ralizzata dalle contestazioni sorte fra l’originario e l ’attuale proprietario in ordine a chi di loro spetti l’indennizzo o il contributo.

Casa., sez. I, 21 gennaio 1958, n. 115 - Fin. ed Econ., 1959, 56.

C fr.: Cass., sez. I, 10 agosto 1957, n. 3389, in Mass. Foro Ital., 1957, 659; Cass., sez. I, 15 gennaio 1955, n. 63, ivi, 1955, 16.

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137. - Registro - Deliberazioni delle pubbliche amministrazioni - Sono atti

interni di natura amministrativa non soggetti ad imposta di registro.

Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni sono degli atti interni di natura amministrativa e come tali essenzialmente revocabili ; esse costitui­ scono un elemento necessario per la futura formazione della volontà contrat­ tuale della pubblica amministrazione, ma non hanno esse stesse natura con­ trattuale capace di produrre effetti traslativi.

Le deliberazioni, pertanto, non rappresentano il presupposto per l ’appli­ cazione del tributo di registro.

Comm. Centr., 27 febbraio 1958, n. 2367 - Boll. trib. Inforni., 1959, 696. Cfr. : Cass., SS.UU., 31 ottobre 1958, n. 3585, in questa Rivista, 1958, 318, con nota di richiami.

138. - Registro - Contratto di commissione - È da considerarsi mandato e si

presume sempre oneroso anche quando non sia dichiarato (ma non

escluso) l’ammontare delle provvigioni - Imposta proporzionale - Appli­

cabilità.

Il contratto di commissione è una forma particolare di mandato, senza rappresentanza, e come questo si presume oneroso.

Ne consegue che l ’atto con cui una società nomina propria commissionaria una persona per la vendita di automezzi di fabbricazione di essa committente, è soggetto all’imposta proporzionale di registro prevista dall’art. 92, lettera B, della Tariffa all., annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, da liquidarsi sull’ammontare delle provvigioni corrisposte, che, se non dichia­ rato, sarà determinato nei modi indicati dall’art. 1733 c.c.

Comm. Centr., 26 marzo 1958, n. 3433 - Boll. trib. d’inform., 1959, 684. Cfr. : in genere sull’argomento : Comm. Centr., sez. V, 14 marzo 1955, n. 69648, in questa Rivista, 1956, 417, con nota di richiami. Per quanto riguarda però le fattispecie di ammontare non determinato delle provvigioni non constano precedenti.

139. - Registro - Somministrazione medicinali ai poveri - Rivalsa del valore

da parte del comune al farmicista

-

Non

è

appalto ma un onere imposto

dalla legge.

Non può essere considerato appalto il rapporto che intercorre fra il fa r­ macista che vende i medicinali ai poveri e il Comune che rivale al farmacista l ’importo relativo. Tale rapporto si presenta come attributo di un servizio di pubblica necessità e, precisamente come un onere imposto dalla legge all’eser­ cizio dell’attività professionale del farmacista.

Comm. Centr., sez. V, 12 maggio 1958, n. 5020 - Riv. Leg. Pise., 1959, 754.

140. - Registro - Agevolazioni previste dal D.L.L. 7 giugno 1945 n. 322 e

dal D.L.L. 26 marzo 1946 n. 221 - Contratti di appalto per riparazione

di edifici danneggiati da requisizioni alleate.

L ’attestazione del sindaco circa la sussistenza e l’entità del danneggia­ mento dell’immobile per eventi bellici costituisce la condizione preliminare per farsi luogo alla registrazione a tassa fìssa del contratto di appalto concer­ nente i relativi lavori di riparazione, ma non impedisce aU’Amministrazione finanziaria dello Stato di contrastare — a seguito degli accertamenti da essa compiuti — la sussistenza degli estremi per l’applicabilità dei benefìci fiscali o il grado del danno.

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7 giugno 1945, n. 322 e dal D .L.L. 26 marzo 1946, n. 221, non si applica ai contratti di appalto per la ricostruzione o riparazione di immobili, distrutti o danneggiati per requisizioni disposte dalle forze armate alleate.

Tri6. Ancona, 19 maggio 1958, Soc. Ü.N.E.S. c. Finanze - Rass. Avv. Stato, 1958, 128.

Cfr. : in ordine alla I massima : Cass., sez. I, n. 935, 11 dicembre 1956-18 marzo 1957, in questa Rivista, 1957, 367, con nota di richiamo. Giurisprudenza ormai consolidata.

In ordine alla II massima non constano precedenti specifici.

141. - Registro - Verbale di assemblea che riduce a L. 990.000 il capitale

di una anonima e la trasforma in società a r.l. - Data posteriore all’ en­

trata in vigore del c.c. - Imposta fissa - Inapplicabilità.

Condizione per l’applicazione dell’imposta fissa, di cui all’art. 6, secondo comma del D.L. 7 maggio 1948, n. 1057, è la non eccedenza del capitale sociale, oltre l ’importo di L. 1.000.000, alla data di entrata in vigore del nuovo codice civile (21 aprile 1942).

Non può, quindi, usufruire di tale beneficio un atto di riduzione di capi­ tale a L. 990.00 e trasformazione di società anonima in società a r.l., rogato posteriormente al 21 aprile 1942.

Comm. Centr., sez. V, 4 giugno 1958, n. 5945 - Riv. Leg. Fise., 1959, 762. Cfr. : in generale sull’argomento per quanto inerisce i termini di decorrenza dell’agevolazione : Trib. Napoli, sez. I, 13 luglio 1950, S.A. Garage Escursio­ nisti c. Amause, in questa Rivista, 1951, 286 ; Trib. Bologna, 22 luglio 1956, Soc. Scalatomi c. Finanze, in Rep. Foro Ital., 1956, 2332, nn. 305-306. Sulla fattispecie in esame mancano precedenti specifici.

142. - Registro - Divisione - Edificio in condominio già distrutto per eventi

bellici ricostruito da tutti i condomini - Aggiunto un ulteriore piano da

parte del proprietario dell’ultimo piano - Divisione - Non sussiste.

Ove dopo la distruzione di un edificio in condominio (avvenuta per eventi bellici) i condomini lo ricostruiscano, mantenendo inalterate le precedenti loro quote di proprietà, l’atto stipulato dopo la ricostruzione ai soli fini di ricono­ scere catastalmente le rispettive proprietà, anche se vi si aggiunga la rico­ gnizione — al fine di maggior chiarezza e di eliminazione di eventuali dubbi — di un precedente trasferimento di proprietà di una parte dell’edificio, non con­ tiene divisione alcuna, essendosi il tutto limitato ad una permanenza immutata dei precedenti diritti, in quanto i condomini o loro aventi causa sono rimasti come prima erano e quello che ha elevato il piano aggiunto, lo ha fatto usando un diritto che precedentemente aveva come proprietario dell’ultimo piano.

Comm. prov. Firenze, 11 giugno 1958 - Riv. Trib., 1959, 284.

143. - Registro - Agevolazioni - Appalto riparazioni danni bellici ad una

Chiesa - Tassa fissa.

N ell’ambito dell’art. 1 L. 7 giugno 1945, n. 322, in relazione al fine della ricostruzione edilizia, il legislatore ha adottato la più ampia dizione, onde vi rientrano non pure gli edifici del culto cattolico, ma anche quelli di culti diversi, e non solo quelli destinati propriamente all’esercizio del culto con gli accessori indispensabili come sacrestie e campanile, ma anche quelli più ge­ neralmente destinati ai fini dell’ente religioso come uffici o locali della par­ rocchia.

Comm. prov. Catania, 14 giugno 1958, Impresa Cantarella c. Finanze - Riv. Trib., 1959, 183.

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144. - Registro - Vendita di macchine per proiezione cinematografica - Per­

tinenze - Imposta mobiliare.

Si ha incorporazione quando due cose vengono a fondersi, perdendo la propria autonomia fisica e giudicata, in modo che ciò che si incorpora nell’im­ mobile formi con questo un tutto inscindibile.

La cessione di impianti sonori per cinematografo, le attrezzature, le pol­ trone, ecc., sono da considerarsi, anche ai fini tributari, come cose mobili.

Il codice civile vigente ha abolito la categoria di beni immobili per de­ stinazione e l’ha sostituita con quella delle pertinenze la quale non attri­

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