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Successione - Detrazione di debiti verso la pubblica amministrazione - Non avvenuta liquidazione entro il biennio - Prova - Termine

Il termine biennale per la prescrizione della domanda di restituzione di tasse indebitamente pagate, decorre, in caso di ratizzazione, da quando il con­ tribuente ha eseguito il primo pagamento, in quanto riconoscendo già formato e perfezionato in ogni sua parte il rapporto tributario vi dà esecuzione.

Per la prova dei debiti verso la Pubblica Amministrazione da dedurre dalla massa ereditaria, quando essi non siano liquidi, nei due anni dall’aper­ tura della successione, non occorre che un mese prima del compimento dei due anni si presenti certificato comprovante che la liquidazione non è ancora avve­ nuta, ma basta che entro due mesi dall’avvenuta liquidazione si presenti cer­ tificato comprovante l’avvenuta liquidazione e che essa, entro il mese prece­ dente il compimento dei due anni, non era ancora avvenuta.

Comm. prov. Firenze, 2 luglio 1958 - Riv. Trib., 1959, 261.

Cfr. : Comm. Centr., sez. V I, 8 ottobre 1956, n. 84800, in questa Rivista, 1958, 180 con nota di richiami; Cass., sez. I, n. 4275, 20 novembre 1956, ivi, 1957, 62.

180.

- Successione - Esclusione macchinario acquistalo da terzi, da parte

degli eredi con scrittura privata registrata prima della morte - Esclu­

sione dall’ eredità.

Per mancanza di precise norme della legge successoria del 30 dicembre 1923, n. 3270, per stabilire se siasi o meno verificata accessione di macchinari acquistati dagli eredi da terzi prima della morte, occorre far riferimento alle norme del codice civile sull’accessione ed alla presunzione di cui all’art. 47 della legge del registro, T.U . 30 dicembre 1923, n. 3269.

Una scrittura privata, di acquisto da terzi, da parte degli eredi, di mac­ chinari esistenti in un edificio acquistato dal de euius mentre era in vita, registrato prima della morte deve ritenersi sufficiente a vincere la detta pre­ sunzione.

Comm. Centr., sez. V, 4 luglio 1958, n. 7268 - Riv. Leg. Fise., 1959, 794. Cfr. : in senso contrario : Comm. Centr., Sez. VI, 18 febbraio 1952, n. 33116, in questa Rivista, 1953, 67.

181.

- Successione - Assorbimento imposta globale dall’ imposta straordinaria

progressiva patrimonio - Domanda - Interpretazione logica.

Nulla rileva che il contribuente, invece di usare le stesse parole della legge, chiedendo l’assorbimento della imposta globale, abbia chiesto la dedu­ zione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, quando la do­ manda non può logicamente avere avuto altro scopo che quello di ottenere l’as­ sorbimento.

Comm. Centr., Sez. V, 31 ottobre 1958, n. 9122 - Riv. Leg. Fise., 1959, 832. Cfr. : Comm. Centr., sez. I l i , 14 luglio 1955, n. 74304, in questa Rivista, 1956, 364 con nota di richiami.

182. - Successione - Aum ento da parte della com m issione provinciale del valore attribuito dalla com m issione ai cespiti trasferiti - Legittimità.

I fe

La possibilità di reformatio in peius è consentita sia alle Commissioni di­ strettuali che alle Commissioni provinciali dall’art. 2 del R .D .L. 5 marzo 1942, n. 186. Pertanto, i suddetti consessi possono aumentare i valori attribuiti ai beni dall’Amministrazione finanziaria. L ’aumento determinato da tali organi

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deve essere notificato al contribuente che ha possibilità di ricorrere, in ogni caso, prima alla Commissione distrettuale poi alla Commissione provinciale.

Comm. Centr., 24 novembre 1958, ». 10071 - Boll. Trib. Inform., 1959, 704. Cfr. : Comm. Centr., sez. V I, 26 ottobre 1953, n. 52546, in questa Rivista, 1955, 103; Comm. Centr., sez. V I, 6 novembre 1953, n. 53014, ivi, 1955, 197.

183. - Successione - Erede testamentario - Non detraibilità degli oneri m odali.

L ’erede testamentario è tenuto al pagamento integrale dell’imposta di successione, senza che gli sia consentito detrarre dall’asse ereditario il valore corrispondente agli oneri modali eventualmente disposti dal testatore, giacché la passività che i predetti oneri comportano non è compresa nell’elenco delle spese deducibili che gli articoli 45 e 46 della legge sull’imposta di successione indicano in maniera tassativa.

Cass., sez. I, n. 629, 5 marzo 1959, Pizzolotto c. Finanze e Comune di Monte-

belluna - Giur. It., 1959, I, 1, 520.

Cfr. : Comm. Centr., sez. V I, 26 gennaio 1953, n. 43793, in questa Rivista, 1953, 484 con nota di richiami ; App. Venezia, 16 aprile 1957, Finanze c. Pizzolotto, in Rep. Foro It., 1957, 2594, n. 40.

VII. - IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA.

184. - I.G.E. - Importazione - Caffè - Deposito nei magazzini « B » - Deter­

minazione della base imponibile - Momento rilevante.

I.G.E. - Importazione - Caffè - Determinazione della base imponibile -

Circolari ministeriali - Loro valore.

I.G.E. - Importazione - Caffè - Valore imponibile - Valore effettivo di

mercato.

I.G.E. - Importazione - Controversie sul valore delle merci - Abrogazione

dell’ art. 26 della legge sul Consiglio di Stato - Competenza del giudice

ordinario.

I Magazzini « B », istituiti con D.M. 8 febbraio 1948, n. 41, per ricevere il caffè estero destinato all’importazione definitiva, hanno solo rilevanza orga­ nizzativa interna. Sul piano giuridico essi sono magazzini doganali, soggetti al regime proprio di questi ultimi ; pertanto, il momento rilevante ai fini della nascita degli obblighi tributari connessi con l’importazione, e in particolare dell’imposta sull’entrata, è quello dello sdoganamento e non quello dell’intro­ duzione della merce. A tale momento devesi aver riguardo anche per la deter­ minazione della base imponibile.

È valore ufficiale delle merci importate, ai sensi e per gli effetti dell’arti­ colo 18, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, soltanto quello sta­ bilito dal Ministro delle Finanze con D.M;, in base alla delega contenuta nella norma ora citata. Le circolari che sono state emanate dalla Direzione delle Dogane in ordine alla determinazione dei valori del caffè (e in particolare quella n. 422 del 5 novembre 1949) hanno semplicemente il valore di direttive impartite alle Dogane per l’accertamento uniforme della base imponibile, in quanto espressione unilaterale del valore effettivo e concreto della merce.

Fuor dell’ipotesi della determinazione in via ufficiale del valore delle merci di cui ai comma quarto ed ultimo dell’art. 18 della legge sull’imposta entrata, la base imponibile di questa imposta, relativamente alle merci impor­ tate, è data dal valore effettivo di mercato e non dal valore dichiarato o da quello di fattura : sussiste il potere della Finanza di rettificare i dati della dichiarazione o della fattura.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 26, 2 ° comma del T.U. sul Consiglio di Stato, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 giugno 1958,

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n. 40, il regime delle controversie In materia di imposta entrata dovuta sulle merci importate, deve essere dedotto dal sistema. E, poiché da un lato le de­ cisioni del Ministro, ai sensi del T.U. del 1911, hanno carattere amministrativo, e dall’altro anche in ordine alla determinazione del valore imponibile la po­ sizione soggettiva del contribuente è di diritto soggettivo, deve essere affermata al riguardo la competenza del giudice ordinario, in difetto della quale man­ cherebbe la tutela di carattere giurisdizionale che l’art. 113 della Costituzione vuole sia sempre assicurata.

Triì). Firenze, 1958, Soc. La Mercantile ed altri c. Finanze - Giust. Fin., 1959, 71.

185.

- I.G.E. - I.G.E. in abbonamento - Percentuali di servizio percepite dai

camerieri di un bar - Detrazione dall’ entrata imponibile del gestore del

bar - Ammissibilità.

La percentuale di servizio percepita dal cameriere di un bar non può essere considerata nella determinazione dell’entrata imponibile del gestore del bar, perchè essa rappresenta un’obbligazione del cliente verso il cameriere dal quale viene direttamente introitata.

Comm. Centr., 5 febbraio 1958, n. 1371 - Boll. Trib. Inforni., 1959, 695.

186.

- I.G.E. - Rimborso di imposta pagata su merci all’ esportazione - Docu­

mentazione necessaria.

Posto che le prescrizioni di cui ai D D.M M . 26 settembre 1952, n. 83887 e 14 maggio 1953, n. 92319 sono di diritto singolare e quindi di stretta inter­ pretazione, la correlativa istanza di rimborso di I.G.E. non può essere dalla Amministrazione accolta ove non sia contestualmente corredata da tutti i do­ cumenti di rito.

Trib. Torino, 20 febbraio 1958, Soc. Pinin Farina c. Finanze - Riv. Trib., 1959, 126.

Cfr. : Trib. Genova, 23 agosto 1955, Soc. Fossati c. Finanze, in Rep. Foro It„ 1956, 2810, n. 93.

187.

- Tributi - Imposta generale - Bestiame macellato - Denunzia infedele

- Illecito penale.

Nel caso di infedele denunzia settimanale del bestiame macellato in ma­ celli privati trova applicazione la previsione normativa contravvenzionale del- l ’art. 32 lett. C del R .D .L. 9 gennaio 1940, n. 2 e non già quella dell’art. 30 lett. A della stessa legge, che costituisce semplice illecito amministrativo.

Case., sez. I, 23 giugno 1958, rie. Simonini - Giust. Pen., 1959, 527.

C fr .: in genere sulla natura di illecito penale della fattispecie e sul suo carat­ tere di reato permanente : Cass., sez. I, 17 maggio 1957, rie. Canonico, in questa Rivista, 1958, 77 con nota di richiami.

188.

- I.G.E. - I.G.E. in abbonamento - Richiesta del contribuente di fissarsi

l'imponibile in una somma determinata superiore a quella dichiarata -

Equivale a rettifica - Pagamento contestuale dell’ imposta dovuta sul

maggior valore - Non è richiesto per la validità della rettifica.

In tema di imposta generale sull’entrata in abbonamento, il contribuente ha facoltà di rettificare l ’entrata imponibile, in precedenza dichiarata fino al momento che precede la discussione del suo reclamo dinanzi alla Commissione distrettuale e la rettifica, ai sensi dell’art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n, 955,

non dev’essere accompagnata dal pagamento della maggiore imposta, dovendo questo seguire alla liquidazione del tributo, che deve essere fatta dall’ufficio competente — così come per l’originaria denunzia (articoli 14 e 15 del D.L. C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469) — e notificata al contribuente.

Comm. Centr., 17 luglio 1958, n. 7807 - Boll. Trib. Inforni., 1959, 693. Cfr. : Oomm. Centr., sez. V, 29 febbraio 1956, n. 79534, in questa Rivista, 1957, 408.

189.

- I.G.E. - Consegna di merci operata tramite commessi viaggiatori di­

pendenti - Mancata prova del rapporto subordinato con atto pubblico o

scrittura autenticata e registrata - Duplice applicazione dell’imposta.

A norma dell’art. 22 del regolamento sull’imposta generale sull’entrata, approvato con R.D. 26 gennaio 1940, n. 10, le vendite effettuate dal commesso viaggiatore danno luogo ad una sola entrata imponibile, a condizione che il predetto dimostri di essere preposto alla vendita fuori della sede della im­ presa, in nome e per conto dell’imprenditore di cui è ausiliario. Tale prova, anche nel caso in cui si tratti di commesso viaggiatore unito da rapporto di lavoro subordinato all’imprenditore, deve essere fornita unicamente mediante la produzione di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e regi­ strata, escluso ogni altro equipollente.

App. Milano, 14 novembre 1958, Soc. Qalbani e Sarti e. Finanze - Giur. It., 1959, I. 2, 386.

Cfr. : sulla fattispecie in esame non constano precedenti. In ordine però al principio che sia necessario un atto scritto autentico nei rapporti d’interme­ diazione del commercio onde evitare la doppia imposizione vedi : Trib. Genova, sez. I, 29 novembre 1957, Bonomi c. Marossa e Finanze, in questa Rivista, 1959, 90 con nota di richiami.

190.

- Opere pubbliche - Agevolazioni tributarie - Disposizione dell’art.

18

legge 3 agosto

1949

n.

589

- Ambito di applicabilità.

I.G.E. - Diritto di rivalsa nei confronti di un comune - Ammissibilità.

Le agevolazioni fiscali previste dall’art. 18 legge 3 agosto 1949, n. 589 riguardano, non solo gli atti necessari alla stipulazione dei mutui e alla ces­ sione dei contributi, ma tutti gli atti e contratti che comunque si rendano ne­ cessari per l’esecuzione delle opere pubbliche, senza alcuna distinzione fra quelli posti in essere prima o dopo l ’esecuzione delle opere stesse, purché ine­ renti a tale esecuzione.

Compete nei confronti di un Comune il diritto di rivalsa dell’imposta ge­ nerale sull’entrata, a norma dell’art. 6 R.D. 19 giugno 1940, n. 762.

App. Napoli, 26 gennaio 1959, Comune di Eboli c. Mascoli - Foro It., 1959, I, 857.

Cfr. : in ordine alla sfera d’applicazione delle agevolazioni ex art. 18 legge n. 589 del 1949 : Trib. Brescia, 1 febbraio 1956, Comune di Cremona c. Finanze, in questa Rivista, 1957, 65.

In ordine alla seconda massima : Cass., sez. I, 13 giugno 1957, n. 2219, ivi, 1958, 190 con nota di richiami.

191.

- I.G.E. - Trasferimento di merce con contratto scritto - Infedele fat­

turazione - Opinione della sufficienza del pagamento dell’ imposta me­

diante abbonamento - Sussistenza del reato.

Poiché la legge esclude dal regime di pagamento virtuale dellT.G.E. i trasferimenti di merci stipulati a mezzo di contratto scritto, l’abbonamento alla imposta non esonera l’interessato dall’obbligo del pagamento reale in base

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a fattura ; pertanto le infedeli fatturazioni ricadono sotto la sanzione dell’ar­ ticolo 32 lett. c) della legge istitutiva dell’I.G.E., modificato dall’art. 20 del R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452.

L ’erroneo convincimento dell’imputato, di avere adempiuto al proprio do­ vere tributario mediante l’abbandono, non esclude la punibilità, perchè trat­ tasi di errore su norma che, integrando il contenuto della norma punitiva, deve considerarsi norma penale complementare.

Cass. sez. I, 15 gennaio 1959, rie. Geraci - Giust. Pen., 1959, 565.

Cfr. : in ordine alla portata dell’art. 32, lett. c) legge 19 giugno 1940, n. 762 : Cass., 10 luglio 1957, De Santis, in Rep. Foro It„ 1957, 2564, n. 55.

192. - I.G.E. - Cooperative agricole - Spese di gestione - Rimborso dei soci

- Tassabilità.

Nel caso di compravendita agricola incaricata della vendita, per conto dei soci, dei profitti da questi stessi conferiti ad essa, sulle trattenute dalla società effettuate ai soci per spese di lavorazione e gestione è dovuta l ’imposta generale sull’entrata.

Cass., sez. I, n. 809, 18 marzo 1959, Finanze o. Consorzio frutticoitori Gargaz-

zone - Mass. Foro It., 1959, 146.

Cfr. : in genere sull’argomento : Cass., sez. I, 1 giugno-9 settembre 1953, in questa Rivista, 1954, 44.

Vedi pure massima seguente.

193. - I.G.E. - Cooperative agricole - Spese di gestione - Rimborso dei soci -

Tassabilità.

In base alle disposizioni che regolano l’imposta generale sull’entrata (ar­ ticolo 1 e 4 legge n. 662 del 1942) e, in particolare, all’art. 8 della legge 7 gen­ naio 1949, n. 1, costituisce entrata imponibile per le società cooperative orto- frutticole, il rimborso effettuato dai soci alla cooperativa della quota relativa a spese generali e di gestione, effettuate dalla cooperativa, e riscossa dalla stessa mediante trattenuta sul ricavato della vendita dei prodotti conferiti dai soci.

Cass., sez. I, n. 803, 18 marzo 1959, Finanze c. Coop. frutticoitori Alto Atesini - Mass. Foro It., 1959, 145.

Cfr. : massima precedente.

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