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Sin qui si è messa in evidenza una tendenza globale e transnazionale allo studio e all’introduzione di dinamiche ‘partecipative’ nei processi di produzione politica delle fonti giuridiche. È per questo che, affrontando la questione da una prospettiva prettamente metodologica, si ritiene essenziale un’analisi che non rimanga circoscritta ad una mera esegesi del fenomeno interno. Si è dunque persuasi che il metodo più valido per declinare la democrazia partecipativa in termini giuridici sia quello comparativo101 per evitare che i confini nazionali si tramutino nel «limite dell’orizzonte intellettuale del giurista»102. Tale evenienza rappresenterebbe un notevole ostacolo per l’evoluzione scientifica e l’avanzamento metodologico di un ambito, quale quello qui in esame, per certi aspetti ancora inesplorato.

Accogliendo l’assunto per cui il diritto comparato configura un preciso approccio metodologico allo studio del diritto103, si intende qui procedere alla sua

100 Se infatti la maggior parte di queste esperienze si innestano all’interno di processi di formazione

delle decisioni amministrative, a livello locale, si conoscono anche processi partecipativi all’interno di processi legislativi o addirittura costituenti: cfr. S. SUTEU, Constitutional Conventions in the

Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland, in Boston College International and Comparative Law Review, 3(2), 2015, 251-276 e U.ALLEGRETTI, Recenti costituzioni "partecipate": Islanda,

Ecuador, Bolivia, in Quaderni Costituzionali, 3, 2013, 689-708.

101 Rispetto al rapporto del diritto comparato, in una sua concezione generale, ed il diritto pubblico

e costituzionale si rinvia, per tutti, a: L. PEGORARO, Diritto costituzionale e diritto pubblico

comparato: una convivenza more uxorio, in Tendencias del constitucionalismo en Iberoamerica,

Unam, Mexico, 2009, 39-63.

102 Nelle parole di U. MATTEI, P. MONATERI, Introduzione breve al diritto comparato, cit., 8-9. 103 Se il diritto comparato sia metodo o scienza è argomento su cui la dottrina si è ampiamente

interrogata. L. PEGORARO, A. RINELLA, Diritto costituzionale comparato, cit., 16, effettuano a tal proposito una ricognizione di quali autori concepiscano il diritto comparato come metodo (Lambert, Kaden, Jescheck e David) e di quali lo considerino anche come scienza (Rabel, Rothacker, Ficher). Osservano, correttamente a parere di scrive come: «il problema è innanzitutto nominalistico, e dire

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applicazione nella costruzione di classi e modelli afferenti a «due dei principali aspetti della costituzione, quello del rapporto società civile-Stato e quello dell’equilibrio tra i […] poteri, esecutivo e legislativo, [oltreché ad] un aspetto essenziale del rapporto tra cittadino e Stato, quello in cui il secondo si apre al primo e lo fa entrare nel processo di decisione pubblica»104.

Pertanto si intende procedere nell’elaborazione di modelli teorici validi e applicabili, in primis, agli ordini giuridici oggetto di studio e, secondariamente, anche ad ordinamenti diversi, che tuttavia presentano caratteri e fenomenologie comunque riconducibili nell’alveo delle categorie che si andranno a delineare. In termini generali questo tipo di comparazione dovrà attenersi ad uno stretto confronto tra le specifiche «soluzioni […] adottate da diversi ordinamenti in risposta ai problemi pratici più o meno analoghi creati dagli sviluppi sociali, economici, politici, nel seno delle rispettive collettività» non potendo, d’altro canto, esimersi dal guardare all’operatività effettiva delle norme in sede di attuazione e alle ricadute pratiche che tale applicazione produce nel corpo sociale105.

Declinando tale struttura nello specifico del tema in esame, si andranno a ricercare, in diversi contesti ordinamentali, quali strumenti sono stati adoperati, rispetto a differenti livelli di governo106, per porre rimedio alla incalzante crisi della democrazia rappresentativa107, tentando di individuare in particolare quelle pratiche democratiche innovative innestate nel corpo dei processi decisionali pubblici. A tal

sbrigativamente che la comparazione è un metodo, oppure affermare che è una scienza, o infine che come ogni altra disciplina è in parte scienza in parte metodo non contribuisce a risolvere né i problemi teorici, né quelli pratici del suo uso». Si veda anche A. GUARNIERI, Lineamenti di diritto

comparato, Cedam, Padova, 2010, 11, quando cita a sua volta Schlesinger che nota come

«comparative law is not a body of rules and principles. It is primarily a method, a way of looking at

legal problems, legal institutions, and entire legal system».

104 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, cit., 15. 105 Così nelle parole di G. BOGNETTI, L’oggetto e il metodo, cit., 11.

106 Come osserva G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., 72: «oggetto della

comparazione nel diritto costituzionale sono convenzionalmente gli ordinamenti statali e le loro istituzioni, anche se si deve notare che la comparazione può interessare ordinamenti pubblici interni agli ordinamenti statali…».

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fine si analizzerà il contesto costituzionale e normativo in cui proliferano tali fenomeni, non dimenticando tuttavia di verificare l’incidenza delle componenti giurisprudenziale e dottrinaria sul loro sviluppo. Si accosterà all’analisi dei ‘formanti attivi’ un’attenta ricerca di quei crittotipi in grado di influire «in modo pervasivo e penetrante nella dimostrazione e nella determinazione di questioni giuridiche»108.

Osservando più nel dettaglio la tassonomia metodologica della ricerca, si rileva come il punto di partenza dello studio sarà un’analisi casistica finalizzata alla raccolta di dati ed evidenze fattuali, che in un secondo momento verranno classificati, attraverso una loro sussunzione in classi astratte109. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, si tenterà di fare ricorso a categorie già esistenti, valutando tuttavia anche la possibilità di rimodellarle o addirittura di forgiarne di nuove, per dare ordine e sistematicità ai dati raccolti nel corso dell’analisi empirica. In sostanza, si intendono intercettare le numerose esperienze riconducibili alla definizione di democrazia partecipativa, sviluppatesi in tempi recenti, in diverse parti del mondo, allo scopo di elaborare una ‘teoria generale’ valida quantomeno per quegli ordinamenti che verranno indagati nel corso della ricerca. Un siffatto approccio può essere ricondotto a quella tipologia di studi, appartenenti alle discipline sia umanistiche che scientifiche, che applicano il c.d. ‘metodo induttivo’ per elaborare ragionamenti astratti ed universalmente applicabili a fronte di accorte analisi casistiche110.

108 L. PEGORARO, A. RINELLA, Diritto costituzionale comparato, cit., 42. Il concetto di crittotipo è

inteso nel senso inteso da R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, cit..

109 Il metodo che consiste nel raggruppare induttivamente oggetti appartenenti a un insieme a

sottoinsiemi omogenei rispetto ad alcune loro proprietà, dà vita a classificazioni di tipo ‘estensionale’. L’obiettivo di questo tipo di classificazione è quello di massimizzare la somiglianza di alcuni elementi, al contempo enfatizzandone la diversità rispetto ad altre classi. Le classi così prodotto sono quelle che risultano più fedeli alla realtà empiricamente osservabile, contenendo un alto numero di informazioni e presentando minori rischi di esclusioni arbitrarie. Così L. PEGORARO, A. RINELLA, Diritto costituzionale comparato, cit., 80-81.

110 Quando si parla di ‘metodo induttivo’ non è possibile riferirsi ad un’unica scienza come tale

riconosciuta. Infatti questo si può «utilizzare per studiare vari fenomeni delle scienze umane o della natura». Così: L. PEGORARO, A. RINELLA, Diritto costituzionale comparato, cit., 14. Per quanto

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Il metodo induttivo funge così da tramite attraverso il quale pervenire agli obiettivi che il lavoro di ricerca si propone di raggiungere: innanzitutto, a fini conoscitivi, si intende dare un ordine sistematico ai fenomeni studiati, ed, inoltre, si aspira ad elaborare uno strumento in grado di orientare gli operatori del diritto111.