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3. Delimitare la democrazia partecipativa per categorie

3.1. Una prima mappatura della democrazia partecipativa

Tratteggiate le tappe che hanno portato i sistemi costituzionali a configurare la democrazia nella sua relazione con la partecipazione, è ora necessario affiancare alla precedente analisi semantica un esame empirico che permetta di cogliere quali aspetti sostanziali e quale fenomenologia caratterizza il concetto di ‘democrazia partecipativa’.

I c.d. ‘fenomeni partecipativi’ hanno cominciato a manifestarsi tra gli anni settanta e ottanta in diverse parti del mondo e si possono genericamente ricondurre a tutte quelle modalità di partecipazione politica pensate per canalizzare la sovranità popolare in modo parallelo – e complementare – alle procedure elettorali25. Entrando più nello specifico di talune aree geografiche, si può rilevare come per esempio negli Stati Uniti d’America al termine ‘participatory democracy’ si riconducevano idealmente quelle forme di partecipazione dei cittadini ‘dal basso’26, da intendersi principalmente come fenomeni associativi, movimenti politici e sindacali27.

D’altro lato, in Europa elementi di democrazia partecipativa venivano invece identificati in quelle forme di integrazione ‘istituzionalizzata’ di democrazia rappresentativa, come potevano essere le consultazioni pubbliche delle amministrazioni, le petizioni o le iniziative legislative popolari. Così, in Italia, si sosteneva come si dovesse leggere nelle parole del Costituente la precisa volontà «di identificare la democrazia proclamata dall’art. 1 con la partecipazione

25 Così da una lettura congiunta di R. BIN, S. BARTOLE, Commentario breve alla Costituzione,

Cedam, Padova, 2008, 8 e A. SAVIGNANO, Partecipazione politica, cit.

26 Cfr. C. PATEMAN, Participation and democratic theory, Cambridge University Press, Cambridge,

1970 e C. PATEMAN, Participatory Democracy Revisited, in Perspectives on Politics, 10, (1), 2012, 7-19.

27 Si vedano: A. FUNG, E. O. WRIGHT, Deepening Democracy: Innovations in Empowered

Participatory Governance, in Politics and Society, 29, 2001, 5-41 e P. BACHRACH, A. BOTWINICK,

Power and Empowerment: A Radical Theory of Participatory Democracy, Temple University Press,

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permanente di tutti i cittadini alla cosa pubblica»28 in una prospettiva di complementarietà dei tradizionali schemi rappresentativi. È infatti l’incontro tra cittadini e istituzioni rappresentative, connesso alla presenza attiva di queste ultime nel contesto delle procedure decisionali, uno dei caratteri definitori della democrazia partecipativa nel contesto europeo29.

Un simile approccio viene adottato anche nel contesto sud-americano30 dove già dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso sono venute sviluppandosi esperienze di interazione tra cittadini e istituzioni, in particolare attraverso lo sviluppo di uno strumento – il ‘bilancio partecipativo’– finalizzato al coinvolgimento della base sociale nella definizione delle scelte economico- finanziarie a livello locale31. In questi ordinamenti, caratterizzati da una situazione politico-culturale profondamente divergente da quella europea e nordamericana, i dispositivi di democrazia partecipativa si distinguono dalle restanti pratiche democratiche per l’interazione tra cittadini e istituzioni pubbliche al di fuori dei

28 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano, in AA.VV. (a

cura di), Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, 11-35, 15.

29 Esaustivamente sull’Europa meridionale v. J. FONT, D. DELLA PORTA, Y. SINTOMER,

Participatory Democracy in Southern Europe. Causes, Characteristics and Consequences, Rowman

& Littlefield International, London-New York, 2014. In ambito germanofono si ricorre al termine ‘Nicht-konventionelle Partizipationsformen’. Cfr. G. DIENDORFER, Direkte Demokratie:

Forderungen – Initiativen – Herausforderungen, Demokratiezentrum, Vienna, 2013, 12.

30 In particolare tali esperienze hanno avuto origine in Brasile, dove si sono sviluppate esperienze

concrete di democrazia partecipativa intesa quale: «conselhos setoriais, associacoes civis,

orcamentos participativos e outros espacos que podem vir a ser criados, pautados pelo debate de questoes morais e eticas, pela discussao e proposicao de novas politicas implementadas, bem como pelos principios da publicidade, deliberacaco publica e prestacao de contas permanente, que devem informar os governos democraticos», così: D. C. VITALE RAMOS MENDES, Representação política

e participação; reflexões sobre o déficit democrático, in Revista Katálysis, 10 (2), 2007, 143-153,

150.

31 Si avrà modo si approfondire maggioramente su questo istituto, per ora si rimanda a: B. WAMPLER,

J. HARTZ-KARP, Participatory Budgeting: Diffusion and Outcomes across the World, Journal of

Public Deliberation, 8, (2), art. 13, 2012 e A. RÖCKE, Framing citizen participacion. Participatory budgeting in France, Germany and the United Kingdom, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014.

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canonici circuiti elettorali, in un’ottica di rinnovamento sociale tramite la costruzione di una cittadinanza attiva e di politiche pubbliche partecipate32.

Si può altresì ipotizzare una sovrapposizione concettuale tra la democrazia partecipativa come elaborata nell’Europa continentale e in America Latina e quelle pratiche, definite in ambito anglosassone come ‘democratic innovations’33, che – come teorizzato dalla relativa dottrina domestica – assumono una posizione complementare rispetto agli strumenti propri della democrazia rappresentativa e consentono di integrare i processi decisionali attraverso il coinvolgimento della società civile34.

Già solo da queste prime riflessioni comparative si può cogliere la portata e l’importanza della questione classificatoria e definitoria rispetto alla materia in esame. La catalogazione degli strumenti democratici, in particolare di quelli di recente sviluppo, si fa infatti particolarmente complessa a fronte della declinazione linguistica e traduttiva, e dell’eterogeneità fenomenologica che rendono infatti difficoltosa, seppur non impossibile, l’individuazione di una specificità concettuale della democrazia partecipativa che sia universalmente valida35.

32V. DE SANTIS, Partecipazione democratica nell'ordinamento delle Regioni, Giappichelli, Torino,

2013, 198.

33 Si veda per tutti: G. SMITH, Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen

Participation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Rispetto al contesto anglosassone è

infatti più corretto raffrontare il concetto di democrazia partecipativa a quello di ‘democratic

innovations’, piuttosto che con quello di ‘participatory democracy’.

34 Si pensi alle esperienze di bilancio partecipativo, alle giurie civiche berlinesi, all’urbanistica

partecipata, al debat public ecc., tutte esperienze eterogenee accomunate dall’essere forme di partecipazione atipiche e dall’essere in qualche modo istituzionalizzate in fonti giuridiche. Per una ricognizione si veda: G. SMITH, Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen

Participation, cit. e U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive

in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010.

35 Di ciò si darà maggior contezza nelle pagine a seguire, ma per ora sia sufficiente rimandare a L.

PEGORARO, A. RINELLA, Diritto costituzionale comparato, cit., 62, i quali sottolineano come spesso nel diritto pubblico «il processo imitativo di vocaboli stranieri muove da traduzioni approssimative di istituti o cariche o enti o procedure, operate nel linguaggio comune, specie giornalistico e politico». Continuano evidenziando come «nuovi vocaboli […] vengono recepiti nella dizione originaria o in traduzione assonante, alla sola condizione che presentino ancorché generica

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Una prospettiva che guardi oltre i confini nazionali consentirebbe di aggiungere una nuova species al genus ‘partecipazione (democratica)’, attraverso l’individuazione di coordinate comuni agli strumenti e ai fenomeni partecipativi sopra brevemente menzionati, consentendo così di aggiungere una terza componente alla tradizionale dicotomia democrazia rappresentativa/democrazia diretta.

Per poter avvicinare il più possibile l’obiettivo di definire i contorni di una categoria giuridica che poggi su basi solide, si ritiene ora necessario tratteggiare gli elementi fondativi di quelle classi ‘democratiche’ che nella scienza costituzionale e politica vengono frequentemente sovrapposte al concetto di democrazia partecipativa, evidenziando i tratti che permettono di distinguerle tra loro.