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Il diritto di regresso del venditore nel disegno del legislatore comunitario

IL REGRESSO DEL VENDITORE COME STRUMENTO DI EQUILIBRIO NELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FILIERA DISTRIBUTIVA

2. Il diritto di regresso del venditore nel disegno del legislatore comunitario

Per analizzare approfonditamente la disposizione sul regresso contenuta nella direttiva 99/44/CE è necessario distinguere diversi tipi di rapporti giuridico-economici: il rapporto tra consumatore e venditore finale, il rapporto tra consumatore e produttore e il rapporto tra produttore, grossista e dettagliante154.

In particolare, con riferimento a quest’ultima tipologia di rapporti, la direttiva dedica l’art. 4 e il considerando n. 9. La disciplina ivi contenuta, tuttavia, risente anch’essa dell’opzione di fondo adottata dal legislatore comunitario che rappresenta una soluzione di compromesso tra il modello tradizionale – comune sia agli ordinamenti di civil law che a quelli di common law – incentrato sul principio di relatività degli effetti del contratto, in base al quale i rimedi propri della responsabilità contrattuale sono esercitabili esclusivamente nei confronti del contraente diretto, e il modello francese che, invece, in materia di garanzia per vizi nella vendita, prevede un’azione diretta dell’acquirente nei confronti del produttore155.

Il compromesso tra privity of contract (the relation wihch subsists between two

contracting parties) e action directe si è riverberato sulla stessa formulazione dell’art. 4

che non prevede una necessaria catena di azioni di regresso, parallele ai singoli rapporti contrattuali, in tal modo consentendo che ciascun acquirente possa agire esclusivamente nei confronti del proprio dante causa.

Secondo lo schema configurato dal legislatore comunitario, infatti, il venditore finale può agire in regresso contro qualsiasi anello della catena, anche se non legato a lui da uno specifico rapporto contrattuale, che abbia provocato il difetto o abbia omesso di eliminarlo, a condizione che appartenga alla medesima catena di contratti156.

I soggetti legittimati passivi dell’azione di regresso, così come individuati dall’art. 4 della direttiva, sono infatti quelli individuati come responsabili nell’ambito della c.d.

154

In tal senso COLOMBI CIACCHI, Art. 1519-quinquies c.c. , in PATTI (a cura di) Commentario sulla

vendita dei beni di consumo, Milano, 2004, p. 295; Cfr. anche DELOGU, La proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, in Contr. Impr./Europa, 1998, p. 1044.

155

Su tutti COZIAN, L’action directe, Paris, 1969; JAMIN, La notion d’action directe, Paris, 2001, p. 225.

156

“contractual chain” piuttosto che, come sembrerebbe da una prima lettura testuale della norma, nell’ambito di un generico e non meglio precisato rapporto contrattuale157. Anche il considerando n. 9, nella sua prima parte, afferma il principio di relatività degli effetti del contratto esclusivamente con riferimento al rapporto tra consumatore e venditore finale mentre nei rapporti tra quest’ultimo e i precedenti venditori viene affermato il principio dell’autonomia contrattuale intesa come autonomia privata.

Quest’ultimo, pertanto, non deve essere letto alla luce della richiamata problematica relativa all’autonomia dei singoli rapporti contrattuali nelle vendite a catena ma deve essere correttamente inteso come libertà di rinunciare contrattualmente al diritto di regresso158.

A supporto di tale interpretazione sussistono altresì elementi di carattere sistematico, quali la collocazione testuale del riferimento all’autonomia contrattuale immediatamente successiva alla menzione della facoltà di rinuncia, nonché di carattere storico in quanto, come emerge da un’analisi dei lavori preparatori, la direttiva non ha accolto il suggerimento di imporre agli Stati membri l’inderogabilità delle disposizioni sul diritto di regresso proprio in quanto una simile previsione avrebbe comportato una limitazione dell’autonomia contrattuale nel rapporto tra il venditore finale e i precedenti danti causa.

L’ampio margine di discrezionalità che la direttiva lascia agli ordinamenti nazionali in merito all’indicazione delle azioni e delle modalità per consentire al venditore l’esercizio di tale diritto, ne ha di fatto reso impraticabile l’effettiva armonizzazione, comportando una moltitudine di soluzioni perseguite da ciascun Stato membro159, alcuni

157 Il legislatore italiano, in sede di recepimento, ha correttamente formulato l’art. 1519-quinquies c.c., eliminando l’errore di traduzione e sostituendo il termine “rapporto contrattuale” con “catena

contrattuale”. Sul punto cfr. COLOMBI CIACCHI, Art. 1519-quinquies, in op.cit., secondo cui il termine

“rapporto contrattuale”, utilizzato in luogo di catena contrattuale nel testo italiano della direttiva, “non è

altro che un errore di traduzione” e che non deve considerarsi lecito “interpretare la norma comunitaria sulla base di un errato tenore letterale che non trova riscontro in alcun altro Paese europeo”. A tal

proposito cfr. anche il testo inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e olandese della direttiva; In senso contrario vedi LUMINOSO, Appunti per l’attuazione della direttiva 1999/44/CE e per la revisione

della garanzia per i vizi nella vendita, in Contr. Impr./Europa, 2001, p. 130.

158

In questo senso G.B.FERRI, Divagazioni intorno alla direttiva n. 44 del 1999 su taluni aspetti della

vendita e delle garanzie dei beni di consumo, in Contr. Impr./Europa, 2001, p. 66. V. inoltre DELOGU, I patti modificativi della responsabilità del venditore: la direttiva 1999/44/CE, l’odierno diritto italiano e le prospettive di riforma, in Contr. Impr./Europa, 2000, p. 490.

159 Per un’analisi comparativa dei differenti modi in cui il diritto di regresso è stato attuato nei vari Stati membri, con particolare riferimento ai modelli francese e spagnolo, cfr. CAPILLI, La vendita dei beni di

dei quali hanno optato per l’adozione di una specifica normativa d’attuazione160 mentre altri hanno invece previsto un mero rinvio ai principi generali in materia contrattuale161. Un primo effetto negativo, rispetto all’opzione dell’armonizzazione minima, che risalta ai fini dell’oggetto della presente trattazione, è tuttavia riscontrabile sia sul piano della concorrenza tra imprese che nei rapporti tra queste ed i consumatori finali: appare infatti difficilmente confutabile, anche alla luce delle considerazioni che seguiranno, la circostanza che le imprese del settore della distribuzione commerciale, e la relativa clientela, che, rispettivamente, operano o acquistano all’interno di uno Stato membro in cui siano previste forme di responsabilità diretta del produttore, si trovino in un contesto normativo più garantito, e dunque più favorevole, rispetto ai rispettivi pari che agiscono nell’ambito di ordinamenti nazionali in cui simili forme di responsabilità non sono previste162. La previsione di un’azione diretta, infatti, avrebbe potuto assicurare una tutela tendenzialmente certa al consumatore finale, per le maggiori garanzie di solidità economica e di know how tecnico offerte dal produttore rispetto al rivenditore163.

Più in generale, la disciplina prevista dall’art. 4 e dal considerando n. 9 della direttiva 99/44/CE appare criticabile nella misura in cui, pur riconoscendone la rilevanza, non vengono sufficientemente considerate le problematiche relative ai rapporti nell’ambito della filiera distributiva164 ed, in particolare, agli specifici aspetti connessi all’equilibrio contrattuale e alle dinamiche concorrenziali che, come si tenterà di dimostrare, si riverberano inevitabilmente sui rapporti tra venditore finale e consumatori, la cui tutela sostanziale (e, dunque, non solo formale) dovrebbe costituire il fine ultimo della normativa de qua.

consumo, in op.cit., p. 79 ss. Sul punto cfr. anche LOMBARDI, Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo, Giuffrè, Milano, 2010, p. 452.

160 Così Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda, Polonia, Ungheria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Cipro, Malta.

161 Germania, Austria, Regno, Unito, Irlanda, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania 162

RUSCELLO, Le garanzie post-vendita nella direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999, in Studium

iuris, 2001, p. 844.

163

LOMBARDI, Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo, op.cit., in nota, p. 452. 164