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La disciplina sulle parti correlate: valenza organizzativa nell’ambito dei gruppi societar

Nel documento Operazioni con parti correlate di gruppo (pagine 96-100)

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI GRUPPO

2.6 La disciplina sulle parti correlate: valenza organizzativa nell’ambito dei gruppi societar

Come visto nel precedente paragrafo, la dottrina si è interrogata principalmente sul coordinamento tra le disposizioni dettate in tema di parti correlate e le disposizioni sui gruppi di società.

In tale contesto a me pare però di poter ravvisare un ulteriore dato fondamentale per la nostra analisi. Osservando l’insieme delle disposizioni

Cfr. al riguardo MONTALENTI P., Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei 155

vantaggi compensativi, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1995, p. 710 e ss.; DENOZZA F., Rules

vs. Standards nella disciplina dei gruppi: l'inefficienza delle compensazioni virtuali, in Giurisprudenza Commerciale, I, 2000, p. 327 e ss.; ROSSI S., ABRIANI N., MONTALENTI P.,

MUCCIARELLI F., SACCHI R., Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, in Giurisprudenza Commerciale, I, 2002, p. 613 e ss. In giurisprudenza cfr. Cass. 24 agosto 2004, n. 16707; Cass. 5 dicembre 1998, con nota di MONTALENTI P., Operazioni infragruppo e teoria dei vantaggi compensativi: l’evoluzione giurisprudenziale, in Giurisprudenza Italiana, 1999, p. 2317; Cass. 29 settembre 1997, n. 9532; App. Torino, 4 dicembre 2000,; App. Milano, 30 marzo 2001; Trib. Treviso, 20 giugno 2002; App. Bologna, 29 gennaio 2003.

GILOTTA S., Interesse sociale, interesse di gruppo e interesse collettivo nella regola sulla 156

regolamentari in tema di parti correlate, infatti, è possibile notare come la disciplina in parola sia intervenuta sostanzialmente quale ulteriore tassello della disciplina organizzativa dei gruppi quotati. Il riflesso organizzativo sui gruppi delle regole sulle parti correlate emerge soprattutto se si considera che, come visto, la maggior parte delle operazioni con parti correlate sono operazioni “di gruppo”.

A proposito di gruppi, già autorevole dottrina aveva sottolineato l’importanza dal punto di vista organizzativo delle norme in materia previste dagli artt. 2497 e ss. del codice civile , ravvisando nelle suddette disposizioni 157

un insieme di regole volte a determinare la governance del gruppo. La notazione appare condivisibile. Le disposizioni in tema di direzione e coordinamento di società dettate dal legislatore della riforma del 2003 risultano in prima battuta volte a presidiare il fenomeno dei gruppi societari attraverso la previsione di regole in tema di responsabilità della capogruppo, di trasparenza informativa, di prosternazione dei finanziamenti infragruppo, financo della stessa definizione di gruppo societario, attraverso la previsione di specifiche presunzioni. Tuttavia, a ben vedere, le disposizioni in parola si traducono in un disegno preciso di come il gruppo di società si organizza. Il legislatore ci dice con chiarezza, ad esempio, che vi è gruppo quando vi è controllo, o meglio, lo stesso si presume. Ancora, le disposizioni in tema di responsabilità da direzione e coordinamento indicano anche alcuni aspetti organizzativi dei gruppi societari, lasciando intendere che negli stessi vi è un soggetto capogruppo che impartisce delle direttive alle società controllate nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ottemperando ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Le disposizioni in esame ci indicano anche quali sono i flussi informativi interni ad un gruppo: ad esempio, i

VALZER A., Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in Il nuovo

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diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da ABBADESSA P., PORTALE G.B., III, Torino, 2007, p. 838 che ha evidenziato come l’affermazione di una

responsabilità derivante dall’attività di direzione e coordinamento fa emergere l’esistenza di un corrispondente potere, che a sua volta incide sull’“assetto dei poteri” interno ad una società per azioni. L’A. parla di un vero e proprio “statuto organizzativo di gruppo”. TOMBARI U., Poteri e doveri dell’organo amministrativo di una s.p.a. “di gruppo” tra disciplina legale e autonomia privata (appunti in tema di corporate governance e gruppi di società), in Rivista delle società, I, 2009 ha ampiamente terrorizzato l’assetto di governance dei gruppi societari.

le informazioni sui dati contabili vengono fornite dalle società controllate alla società controllante, e viceversa, al fine di consentire ad entrambi di redigere correttamente il proprio bilancio. Gli artt. 2497 e ss. dettano, infine, regole di

governance importanti quando prevedono che l’organo amministrativo debba

adeguatamente motivare le decisioni adottate in virtù dell’influenza esercitata dalla capogruppo. Appare evidente come il legislatore, pur se non espressamente, abbia immaginato un vero e proprio assetto organizzativo dei gruppi societari, basandosi sulla osservazione della realtà societaria delle grandi imprese.

Considerata la frequenza con la quale nell’ambito di un gruppo vengono poste in essere operazioni con parti correlate, alle operazioni di gruppo compiute da una società aperta al mercato del capitale di rischio si applicherà un ulteriore

set normativo , quello disposto dal Regolamento Consob sulle parti correlate, 158

connotato anch’esso da un’indubbia valenza organizzativa. Basti pensare alle disposizioni che dettano regole in tema di spostamento delle competenze decisionali, flussi informativi ex ante e ex post tra organi sociali, coinvolgimento degli amministratori indipendenti, rilascio di pareri preventivi, conferimento di incarichi ad advisors esterni. Come visto anche nel primo capitolo si tratta di regole che incidono necessariamente sull’assetto di governance della società, al pari delle disposizioni in tema di direzione e coordinamento.

Alla luce anche di queste ultime considerazioni appare di fondamentale rilievo procedere ad un raffronto tra le due sfere di disciplina e tentare un reciproco coordinamento. Solo successivamente sarà dunque possibile dare un effettivo contenuto al parere degli amministratori indipendenti nelle operazioni di gruppo, al fine di tentare di tracciare possibili “criteri guida” che gli stessi amministratori possano seguire per effettuare un’accurata valutazione. Come e cosa essi devono giudicare al fine di rendere effettiva ed efficace la loro valutazione, perseguire davvero l’interesse della società e dei suoi azionisti e

GAMBINO A., Su taluni problemi in tema di gruppi, in Giurisprudenza Commerciale, I, 2012,

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secondo il quale la disciplina sulle parti correlate si aggiunge alla disciplina societaria dell’attività da direzione e coordinamento per regolare i “problemi sostanziali” dei gruppi, ponendosi “prima delle” e “accanto alle” regole attinenti la responsabilità della capogruppo, la pubblicità, i finanziamenti infragruppo ecc..

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