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Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario

CAPITOLO I : LA CORPORATE GOVERNANCE

3. L‟Evoluzione normativa in Italia dagli anni „90 ad oggi:

3.10 Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario

Al termine di un processo di consultazione pubblica avviato nell‟ ottobre del 2007, la Banca d‟Italia ha emanato nel marzo dell‟anno successivo, le nuove disposizioni di vigilanza intese a migliorare il modello di governance societario nel settore bancario italiano, prevedendo che entro il 30 giugno 2009 le banche e i gruppi bancari debbano assicurare il pieno e sostanziale rispetto delle previsioni in essa contenute. Nello specifico, l‟iniziativa intende rafforzare l‟applicazione di regole per la separazione della funzione di gestione da quella di controllo nelle banche, nonché affrontare il tema dei meccanismi di remunerazione dell‟Alta direzione. L‟intervento trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento del TUB, con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative maturate nel settore bancario. Esso tiene conto delle più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di corporate governance e assetti organizzativi, riconducibili all‟attuazione della legge per la tutela del risparmio( in particolare, le modifiche apportate al TUF per rafforzare, nelle società quotate, l‟efficacia dei controlli ed elevare il grado di tutela delle minoranze azionarie) e al recepimento della nuova disciplina prudenziale delle banche 47, nonché dei principi e

47 Cfr. Circolare della Banca d‟Italia n° 263 del 27 dicembre 2006, segnatamente le disposizioni relative

a “La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli organi aziendali”, contenute nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

73 delle linee guida elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale 48. Con le presenti disposizioni Banca d‟Italia dà attuazione al decreto del 5 agosto 2004, pubblicato in G.U. n ° 200 del 26 agosto 2004, nel quale il Ministro dell‟Economia, in qualità di presidente del CICR 49, ha emanato su proposta di Banca d‟Italia, ai sensi degli articoli 53, 67, 107 e 114-quarter del Testo Unico Bancario, criteri generali e linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche, degli intermediari iscritti nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del TUB e degli IMEL 50

. Le banche dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 settembre 2009 51. Le presenti disposizioni - che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale - formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardanti altri aspetti dell‟organizzazione e del governo societario, quali i controllo sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, i sistemi di controllo interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, i conflitti di interesse, nonché gli obblighi di

disclosure verso gli investitori ed il mercato e la disciplina speciale prevista per le

società quotate e per le attività e i servizi di investimento. I soggetti destinatari di tale disciplina sono le banche e le società capogruppo di gruppi bancari. Le presenti disposizioni di vigilanza, in linea con le tecniche di better regulation , si articolano in principi generali e linee applicative. I primi attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all‟autonomia statutaria degli

48 Cfr. “Codice di Autodisciplina per le società quotate” , 2006, del Comitato per la Corporate

Governance, Borsa Italiana Spa; ai “Principi di governo societario” elaborati dall‟OCSE nell‟aprile del 2004; al documento Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie”, del Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria, febbraio 2006.

49 Comitato Interministeriale per il Credito e il risparmio: in base all'art. 2 del Testo unico bancario

(TUB), il CICR ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie.

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Gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), sulla base delle delibere comunitarie 2000/46/CE, 2000/12/CE e 2000/28/CE (e successivi aggiornamenti) e delle leggi Italiane (d.lgs.385/93 – Testo Unico Bancario) si aggiungono a Banche e Finanziarie come nuovo soggetto creditizio. L‟operatività degli IMEL è vigilata da Banca d‟Italia in base a quanto prescritto nella circolare Banca d„Italia. n°253/2004.

51 La gran parte degli operatori ritiene che le grandi banche potranno adeguarsi senza difficoltà alle nuove

disposizioni, mentre le banche più piccole potrebbero incontrare qualche problema. “La scadenza 2009 concede un margine di tempo sufficiente ad implementare le modifiche, considerando che la Banca d‟Italia ha emesso solo delle linee generali, lasciando ai singoli istituti la facoltà di applicare le norme con le modalità più idonee alla rispettiva struttura organizzativa, complessità e dimensione”, spiega D. Navasotti, Responsabile Controllo e Gestione dei Rischi, Meliorbanca.

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intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli; i secondi , invece, agevolano, su alcuni aspetti specifici, l‟attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo. Quest‟ultime sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche. E‟ facilmente intuibile, quindi, che i vertici dell‟impresa bancaria assumono un ruolo di rilevante importanze se non fondamentale per quanto concerne la definizione degli assetti di governo societario e il perseguimento di idonei obiettivi, in quanto devono prima procedere ad un attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali. La Banca d‟Italia, poi, valuterà l‟adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate avendo riguardo all‟attuazione piena e sostanziale delle presenti disposizioni. La disciplina in oggetto richiama le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, che dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza. Passiamo ora ad analizzare singolarmente le suddette disposizioni:

1. Sistemi di Amministrazione e controllo e progetto di governo societario: non esistendo un‟univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa, le banche dovranno esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi sulla base di un‟approfondita autovalutazione, che consenta di individuare in concreto il modello più idoneo ad assicurare efficienza della gestione ed efficacia dei controllo. Per assolvere a tale imposizione, le banche, quindi, dovranno tener conto dei seguenti elementi: struttura proprietaria e relativo grado di apertura al mercato dei capitali di rischio; dimensioni e complessità operativa; obiettivi strategici di medio lungo periodo; struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente inserita 52. Sulla scelta possono anche incidere fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società, ad esempio aggregazioni o mutamenti dell‟assetto di controllo. Le motivazioni riguardo alla scelta del modello di amministrazione e controllo dovranno poi essere rappresentate nel‟ambito di un più

52 I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere ad esigenze di banche che operano in misura

rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti. Le banche di minori dimensioni, invece, potranno trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l‟ausilio delle associazioni di categoria e vigilati dall‟Autorità di vigilanza.

75 generale progetto di governo societario 53, illustrativo degli assetti statutari e dell‟organizzazione interna;

2. Compiti e poteri degli organi sociali: questi andranno ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all‟interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna. Si distinguono, quindi, i principi in base al tipo di organo in esame. Per ciò che riguarda l‟organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, si richiede che, nel caso in cui la funzione di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite ad organi diversi, siano individuati chiaramente e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi; analoga distinzione è comunque richiesta nel caso in cui a svolgere le predette funzioni sia un unico organo. L‟unico caso di esenzione da tale distinzione lo troviamo nelle banche di piccole dimensioni e limitata complessità operativa, dove va tenuto in considerazione l‟ingente contributo dato dal Direttore Generale. All‟interno di questo organo devono essere nominati dei componenti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell‟interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nel caso, invece, dell‟organo con funzioni di controllo, questo deve vigilare sull‟osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull‟adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. Per l‟importanza di detti compiti ai fini della vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l‟Autorità di Vigilanza: l‟organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d‟Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l‟attività bancaria. L‟organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulle funzionalità del sistema di controlli interni, ed è tenuto ad accertare l‟efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema, nonché l‟adeguato coordinamento delle stesse. Per svolgere queste funzioni, l‟organo in questione si avvale delle strutture e funzioni di controllo interno all‟azienda, dalle quali riceve periodicamente flussi informativi relativi a

53 Questo dovrà essere redatto entro la data del 30 giugno 2009, e andrà aggiornato ogni qual volta vi

siano modifiche organizzative di rilievo. In fase di costituzione andrà inviato a banca d‟Italia contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione.

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specifiche situazioni o andamenti aziendali. Particolare attenzione, poi, deve essere rivolta ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, avuto riguardo sia ai profili organizzativi, sia a quelli quantitativi, perché, considerata la rilevanza dei rischi non espressamente coperti dalla regolamentazione prudenziale del “primo pilastro”, l‟organo di controllo è, altresì, tenuto a vigilare sull‟adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa. Nel modello dualistico e monistico le banche devono adottare cautele -statutarie, regolamentari e organizzative- volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l‟efficacia e l‟efficienza dei controlli interni derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo. Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o quest‟ultimo abbia un numero elevato di componenti, detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato ( comitato per il controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno;

3. Composizione degli organi sociali: la suddivisione dei compiti all‟interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell‟ambito del sistema di amministrazione e controllo. Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell‟assetto organizzativo della banca, non risultando troppo eccessivo perché così andrebbe solo ad ostacolare la funzionalità dell‟organo stesso. Sotto il profilo qualitativo, i componenti devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell‟art. 26 del TUB 54

. La presenza di un numero adeguato di componenti non

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Cfr. art. 26, TUB: - (Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali) : 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(*).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

77 esecutivi 55 con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management, favorendo la dialettica interna all‟organo di appartenenza, specie quando ad un unico organo sono attribuite più funzioni. Le modalità di nomina revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario, assicurando un adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale ( investitori istituzionale, minoranze qualificate). Nel modello dualistico, il comitato per il controllo interno, richiesto qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Nel modello monistico, è previsto invece, che, al fine di assicurare l‟efficacia dei controlli, il numero dei componenti del comitato per il controllo della gestione non sia inferiore a tre membri;

4. Meccanismi di remunerazione e incentivazione: i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di sana e prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es.: stock option) o collegate alla performance aziendale, devono essere parametrate al rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto di interesse della società in un‟ottica di lungo periodo. Spetta all‟assemblea ordinaria stabilire i compensi da attribuire agli organi dalla stessa nominati, inoltre approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e controllo, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

5. Flussi informativi: la circolazione delle informazioni tra gli organi sociali e all‟interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano affettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Per far sì che ciò avvenga, le banche devono porre una particolare attenzione nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive ed accurate tra gli organi con funzioni di supervisione

55 Per non esecutivi, si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo, non sono

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strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Questo è anche necessario per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all‟interno dell‟organizzazione aziendale. Con appositi regolamenti, quindi, devono essere individuati i soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell‟ambito della struttura organizzativa della banca riferiscano direttamente agli organi di controllo, di gestione e di supervisione strategica.

CAPITOLO II : Riforma della disciplina e delle regole dei mercati