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CAPITOLO II : Riforma della disciplina e delle regole dei mercati finanziari

4. Rapporto Lamfalussy:

Anche l‟unione Europea, negli ultimi anni, ha dato un notevole impulso al processo della regolazione finanziaria attraverso l‟emanazione di diversi provvedimenti volti a favorire un miglior funzionamento dei mercati dei capitali del‟UE. In particolare, la disciplina finanziaria europea si è particolarmente arricchita a seguito dell‟emanazione, come già evidenziato in precedenza, del Financial Services Action Plan che si è concretizzato in quarantadue direttive finalizzate a dare stabilità e competitività ai mercati finanziari in Europa. Sono stati, dunque, adottati seguendo il “modello Lamfalussy” significativi atti legislativi: la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 sugli abusi di mercato; la Direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 sui fondi pensione; la Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l‟offerta pubblica o l‟ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, la Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari; la Direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 sulla vigilanza supplementare per i conglomerati finanziari. Queste direttive hanno comportato mutamenti significativi delle regole del mercato finanziario. La procedura Lamfalussy consiste in un processo consultivo, decisionale e di verifica articolato su quattro livelli. L‟obiettivo che si pone il Comitato con l‟istituzione di questa procedura è:

 Migliorare la qualità della regolamentazione comunitaria, attraverso un maggior coinvolgimento delle autorità tecniche ed estesi processi di consultazione;

 Aumentare la flessibilità della legislazione comunitaria, contenendo l‟adeguamento delle norme tecniche all‟evoluzione delle pratiche di mercato attraverso procedure più snelle;

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membri e la convergenza delle pratiche di vigilanza;

 Sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza, in tempi normali come in situazioni di crisi.

Originalmente sviluppato nel marzo 2001, solo nel novembre del 2003 l‟architettura normativa è stata ampliata per comprendere il settore bancario, l‟assicurativo ed i fondi comuni. I quattro livelli, ognuno con uno specifico stadio dell‟implementazione della legislazione e diversamente dal tradizionale iter legislativo, comportano diversi benefici in quanto includono interpretazioni più consistenti, convergenze delle politiche di supervisione nazionale e un generale miglioramento della qualità legislativa dedicata ai servizi finanziari. Al primo livello, la Commissione Europea, dopo una fase di consultazione con le parti interessate sottopone al Parlamento e al Consiglio Europeo una proposta formale di Direttiva/regolamento. Parlamento e Consiglio, adottano il provvedimento preposto secondo la procedura di co-decisione, definendo nello stesso i “principi quadro che riflettono le scelte politiche di base” e “la portata dei poteri di esecuzione della commissione”. Al secondo livello, la commissione, chiamata a disciplinare nel dettaglio la materia definita sotto il profilo generale, adotta tale normativa tenendo conto dei principi generali e dei poteri di attuazione conferiti dalla normativa posta in essere al primo livello. In questa fase la Commissione si avvale di comitati di settore 72-composti da rappresentanti degli stati membri 73- i quali forniscono pareri e “consulenza tecnica” alla Commissione medesima, raccogliendo, attraverso una seconda fase del processo di consultazione, le istanze dei soggetti operanti nei mercati e dei rappresentanti dei consumatori. Al terzo livello il Comitato competente per materia fornisce linee guida, raccomandazioni, interpretazioni e standard comuni (in aree non

72 Tali comitati sono: CESR: Committtee of European Securities Regulators (comitatao delle autorità

europee di regolamentazione dei valori mobiliari);ESC: europea Securities Committee (Comitato europeo dei valori mobiliari);EBC: Europea banking committee (Comitato bancario europeo);CEBS: Committee of european banking Supervisors (comitato europeo di vigilanza bancaria);EIOPC: European Insurance and occupational Pensions Committee (comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali);CEIOPS: committee of European Insurance and occupationale Pensions Supervisor (Comitatao delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali).

73 I CESR è composto dai presidenti delle Autorità di Vigilanza aventi competenza di regolazione e di

vigilanza dei valori mobiliari; L‟ESC, l‟EBC, l‟EIOPC da rappresentanti di “alto livello” degli stati membri e presieduti da un rappresentante della Commissione; il CEBS da rappresentanti delle banche centrali nazionali aventi c compiti operativi specifici in materia di vigilanza, da banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza e dalle autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza degli enti creditizi; il CEIOPS da rappresentanti delle autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza sulle assicurazioni, le riassicurazioni e le pensioni aziendali o professionali.

103 coperte da legislazione comunitaria), al fine di garantire pratiche regolatorie coerenti negli stati membri. All‟ultimo livello, il quarto, la Commissione verifica la corretta implementazione, nonché la coerente applicazione dei provvedimenti adottati a livello comunitario. Un ruolo di particolare rilievo è assunto dall‟Inter Institutional Monitoring Group (IIMG), istituito nel 2002 dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea e composto da esperti in materia finanziaria. Il suo compito è quello di valutare e monitorare lo stato di attuazione del processo di regolazione finanziaria nell‟UE, identificare le possibili difficoltà attuative e suggerire il percorso di formazione delle norme e la relativa fase di attuazione in tutti e quattro i livelli del processo sopra descritto. L‟IIMG viene inoltre chiamato ad elaborare per le istituzioni mandanti un rapporto annuale che viene pubblicato sul sito della commissione europea. È infine lasciato ai singoli paesi il compito di trovare la migliore “declinazione” nazionale dei principi generali condivisi. Nel corso del 2007 è stata condotta una valutazione dei progressi ottenuti dal‟approccio Lamfalussy. Ne è uscito un quadro composito: in alcune aree sono stati compiuti dei grossi passi in avanti, in altre invece, appare necessario introdurre aggiustamenti significativi. E‟ stato migliorato il processo di rule-making comunitario; i testi normativi sono di qualità superiore rispetto al passato; il processo normativo è più trasparente, con processi di consultazione che coinvolgono tute le parti interessate; i tempi di emanazione e modifica delle norme si sono effettivamente diminuiti. D‟altro canto però, minor successo ha ottenuto il tentativo di accrescere la coerenza delle regole tra Stati membri e dare convergenza all‟impulso di pratiche comunitarie. I Comitati di vigilanza (CESB, CESR, CEIOPS), si sono dotati di meccanismi che consentono di confrontare il modo con cui la legislazione comunitaria e le linee guida dei comitati sono state applicate a livello nazionale, in modo da generare una pressione da parte delle altre autorità e dei partecipanti al mercato verso la convergenza: è stata introdotta una procedura di mediazione per sostenere la risoluzione di controversie tra autorità di vigilanza; sono state predisposte linee guida per consentire a un supervisore di delegare parte del proprio lavoro a colleghi di altri paesi; sono stati avviati programmi europei di training e scambi di personale. Nei primi quattro anni di lavoro il CESB ha emanato linee guida che hanno favorito una applicazione più coerente di Basilea II nell‟UE. Gli effetti di questi strumenti di convergenza però non sono ancora visibili, anche se è stato espresso, da parte di tutte le

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parti interessate, un grande apprezzamento per il lavoro svolto. Per quanto concerne invece, l‟assetto europeo di vigilanza, la Commissione Europea ha recentemente istituito un gruppo di alto livello composto dai governatori delle banche centrali nazionali, dai responsabili di tre distinte Autorità europee di controllo per le banche, assicurazioni e mercati e infine da rappresentanti della commissione europea, presieduto dall‟ex direttore generale dell‟FMI, Jacques de Larosière, con il compito di formulare proposte atte a stabilire un sistema di vigilanza ancora più efficiente, integrato e sostenibile. Verrà proseguito l‟approccio evolutivo seguito finora, rafforzando gradualmente le strutture per la convergenza e la cooperazione di vigilanza sulla base di necessità individuate sfruttando la flessibilità dell‟approccio Lamfalussy. Per il gruppo, è necessario affidare la supervisione micro-prudenziale a tre diverse agenzie europee per banche, assicurazioni e borse (che operino in contatto con le autorità nazionali), e quella macro-prudenziale al Comitato sui rischi guidato dal presidente della BCE, attualmente Jean-Claude Trichet. A quest‟ultimo organo indipendente spetterebbe anche il compito di lanciare gli allarmi preventivi, in caso di situazioni di rischio diffuso, grazie alle informazioni raccolte sfruttando i contatti più intensi con gli altri supervisori nazionali e europei 74.