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La legge per la tutela del risparmio n 262 del 2005:

CAPITOLO I : LA CORPORATE GOVERNANCE

3. L‟Evoluzione normativa in Italia dagli anni „90 ad oggi:

3.7 La legge per la tutela del risparmio n 262 del 2005:

La “legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” è stata promulgata il 28 dicembre 2005. Mira a perfezionare gli strumenti della tutela del risparmio prevista dagli articoli 47 e 117 della Costituzione, imperniati sui due Testi unici della banca e della finanza. La carta costituzionale ha dato quindi una forte rilevanza alla necessità di vigilanza e promozione di uno tra i più importanti cardini dell‟economia del paese. La normativa secondaria ha disposto nel corso dei decenni sempre più mature e articolate disposizioni per far fronte alla necessaria tutela del risparmio cercando di rispondere di volta in volta alla continua e repentina innovazione del settore. Negli ultimi anni, sia a livello internazionale che nazionale, la cronaca finanziaria ci ha permesso di assistere ad una serie di eventi, non difficilmente definibili

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catastrofici, del settore. Worldcom, Enron negli Stati Uniti, Parmalat, Cirio, Giacomelli in Italia sono solo un esempio delle crisi societarie che hanno fatto tremare dalle fondamenta la finanza mondiale mettendo a nudo la facilità con la quale può essere elusa qualsiasi normativa e ingannata qualsiasi autorità ad essa preposta. Il crack Parmalat presenta delle peculiarità che hanno permesso di definirlo “l‟undici Settembre della finanza italiana”. Il “buco” lasciato dalla multinazionale di Collecchio è stato valutato intorno ai 14 miliardi di euro, cifra esorbitante, ancor più se vista all‟interno di un sistema paese come quello italiano. Migliaia di risparmiatori avevano dato fiducia a Callisto Tanzi e soci rimanendo travolti dal tracollo della società con conseguenze tangibili sulla credibilità del sistema finanziario italiano. La politica, tra lunghi e accesi dibattiti, ha cercato di rispondere alla sfiducia dei risparmiatori lavorando su una nuova legge a tutela degli stessi, per ridare credibilità alla finanza italiana e non permettere che in futuro si ripetano situazioni analoghe. Questa legge va ad innovare quei campi che erano già stati toccati con la disciplina delle società di capitali, emanando, appunto, nuove disposizioni concernenti, tra l‟altro, i criteri di nomina degli amministratori delle società per azioni, la composizione degli organi di gestione e controllo, i poteri del collegio sindacale, la materia della revisione contabile, nonché la distribuzione di competenze, l‟organizzazione e i rapporti tra le autorità di vigilanza. La riforma 262/2005 presenta due aree di applicazione distinte, ed incide sia sulle imprese, richiamando criteri di trasparenza nella nomina di amministratori e comitati di controllo, o anche attraverso una ridefinizione del concetto di conflitto d‟interessi e delle modalità per evitarlo (con un esplicito rinvio alle disposizioni della Consob), sia sui sistema di vigilanza e di tutela della concorrenza che in Italia sono ancora di pertinenza esclusiva della Banca d‟Italia 33

. La nuova legge, in sintonia con le tendenze della legislazione comunitaria, mira a rafforzare le norme in tema di governo societario, trasparenza delle società, revisione contabile e a completare il quadro delle regole per gli intermediari. In pratica, mira a dare nuove regole al mercato del risparmio che sempre più spesso si rivolge ai più piccoli risparmiatori e va ad incidere sui soggetti nei

33 I tentativi di scalata da parte di ABN AMRO su Banca Antonveneta e di BBVA su Bnl nel 2005 hanno

posto al centro dell‟ attenzione il ruolo della Banca d‟Italia che assolve la duplice funzione di tutela della concorrenza e di vigilanza sul funzionamento del sistema creditizio italiano. In virtù di questo doppio ruolo è emerso un conflitto di interessi palese in capo ai dirigenti della Banca d‟Italia che nello strenuo tentativo di salvaguardare l‟italianità delle banche hanno ostacolato i processi di aggregazione ricorrendo anche ad espedienti poco chiari.

59 quali i risparmiatori ripongono la loro fiducia. Andiamo adesso ad analizzare, in breve analisi, i contenuti della legge in oggetto:

 Controlli sul governo societario: La disciplina delle società per azioni è stata oggetto di interventi, riguardanti quasi esclusivamente le società quotate, tesi a rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza. Riguardano, in particolare: la composizione degli organi amministrativi e di controllo; i diritti degli azionisti non di controllo di far sentire la propria voce; gli effetti giuridici dell‟adesione a codici di autodisciplina. Quanto ai controlli interni, il legislatore ha modificato la norma sulla rappresentanza delle minoranze in seno all‟organo di controllo, già introdotta dal TUF nel 1998 con riferimento al collegio sindacale, ma rimasta inattuata. È ora previsto che almeno un membro effettivo dell‟organo di controllo sia eletto dai soci di minoranza (sulla base di una procedura dettata dalla Consob), al quale è riservata la presidenza del collegio. Si è altresì stabilito che l‟elezione dell‟organo amministrativo debba svolgersi mediante voto di lista, riservando a una lista espressa dalla minoranza l‟elezione di almeno un componente. La previsione statutaria è condizione necessaria, ma non sufficiente per l‟elezione di un amministratore di minoranza. Un amministratore di minoranza, pur se gli statuti devono obbligatoriamente assicurarne la possibilità di elezione, è di fatto presente solo in circa un quarto delle società quotate, a motivo dell‟inerzia delle minoranze. A queste osservazioni si eccepisce che l‟esperienza positiva degli amministratori di minoranza riguarda società grandi, in cui l‟elezione è avvenuta grazie allo sforzo organizzato degli investitori istituzionali; questi non sono attivi nelle società minori, in cui dunque concorrenti e disturbatori potrebbero intervenire a modesto prezzo. Oltre che attraverso la rappresentanza presso le cariche sociali l‟autotutela delle minoranze può ora meglio esprimersi in sede assembleare ed extra - assembleare. Sotto il primo profilo la legge ha riconosciuto a una minoranza qualificata di azionisti il diritto di integrare l‟ordine del giorno fissato dagli amministratori. Lo strumento tuttavia dovrebbe consentire agli investitori istituzionali di portare all‟attenzione dell‟assemblea valutazioni ed eventuali

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dissensi circa le scelte di governance della società. In ambito extra - assembleare è stata ampliata, anche con riferimento alle società con azioni non quotate, la capacità delle minoranze di promuovere l‟azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: direttamente, dimezzando la quota di proprietà richiesta per la legittimazione; indirettamente, legittimando lo stesso organo di controllo a promuovere l‟azione. La legge è intervenuta altresì sul versante dell‟autodisciplina, per evitare che gli investitori siano tratti in inganno dalla dichiarata adesione alle migliori prassi ivi previste, non confermata dalla concreta condotta delle società. Alla Consob si attribuisce pertanto la responsabilità di vigilare sulla veridicità delle informazioni fornite dalle società quotate circa l‟adesione ai codici autodisciplina. In questo stesso spirito si colloca, infine, la previsione secondo la quale l‟elezione alle cariche sociali deve svolgersi con scrutinio segreto.

 La trasparenza: La legge sul risparmio introduce una disciplina di trasparenza con riferimento ai rapporti di società italiane (quotate o con titoli diffusi) con società estere aventi sede in paesi che non hanno regole equivalenti a quelle italiane (centri cosiddetti off-shore). Il fine è di evitare che per tali vie vengano elusi gli obblighi informativi o “opacizzate” le informazioni su costituzione, reale assetto proprietario, condizioni patrimoniali e finanziarie, andamento gestionale di società italiane o dei relativi gruppi. La legge rafforza inoltre la responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili. Sul piano civilistico estende a tali soggetti l‟applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori. Sul piano penale prevede l‟applicazione degli articoli 2635 e 2638 c.c., per i reati di infedeltà e di ostacolo all‟esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza e l‟applicazione delle disposizioni su interdizione e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In linea con gli orientamenti internazionali la legge obbliga le società quotate a rendere pubblici i piani di remunerazione in stock option o in azioni a favore di esponenti aziendali, dipendenti, collaboratori. La Consob aveva espressamente sollecitato gli emittenti quotati a informare senza indugio il

61 mercato su queste forme di remunerazione. La decisione di assolvere o meno l‟obbligo di informazione, anche nel caso di piani di incentivazione azionaria, dipendeva unicamente dall‟autonoma valutazione ex ante (rilevante sotto il profilo della repressione penale dell‟abuso di informazioni privilegiate) da parte della stessa società emittente del potenziale impatto della notizia sul prezzo delle azioni.

 La revisione contabile: La correttezza dell‟informazione contabile fornita dalle società ai propri investitori è affidata, oltre che agli organi societari, alla professionalità e all‟indipendenza delle società di revisione. In vari paesi gli scandali societari hanno tuttavia minato la credibilità della revisione contabile e dei soggetti deputati al suo esercizio. Le nuove regole in materia di revisione contabile offrono una risposta articolata alle istanze di indipendenza dei controlli sollevate dagli scandali finanziari, internazionali e nazionali. Sono in linea con gli interventi attuati dal diritto federale statunitense (Sarbanes- Oxley Act) e con la recente direttiva comunitaria in materia di revisione contabile. Costituiscono misure adeguate per quanto compete alle norme giuridiche rispetto all‟obiettivo di restituire affidabilità e credibilità alla informazione societaria.

 Gli Intermediari: Il carattere “universale” dell‟attività delle banche può generare conflitti di interesse distorsivi dell‟allocazione del risparmio. L‟intervento legislativo attuato con la legge sul risparmio interviene su due tipi di conflitti di interesse nell‟attività degli intermediari, quello derivante da legami partecipativi (e non) tra banche e imprese e quello connesso con lo svolgimento di più attività nel settore dell‟intermediazione finanziaria. Per quanto concerne il primo punto, possiamo notare che questo è già stato oggetto di attenzione da parte del legislatore bancario sin dalla legge del 1936 dove si prevedeva un limite massimo del 15% per quanto riguarda la quota massima dei diritti di voto detenibili dalla singola impresa nel capitale dell‟intermediario. Nelle banche quotate la partecipazione complessiva al capitale bancario da parte di società non finanziarie, pur complessivamente modesta, è raddoppiata negli ultimi quindici anni (dal 2,2 per cento nel 1990, al 5,1 per cento nel 2005), segnalando la crescente possibilità di conflitti di

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interesse derivanti dai rapporti partecipativi. Un ulteriore presidio è costituito dalle regole che impongono limiti all‟erogazione di credito alle cosiddette parti correlate 34. La legge indica ora i soggetti collegati; attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuarne altri; detta criteri per la definizione dei limiti alla concessione di credito nei loro confronti. Nel secondo caso invece, quello relativo ai conflitti di interesse delle banche nella prestazione dei servizi di investimento, l‟intervento del legislatore si concentra su due aspetti specifici. In primo luogo sono previste – per tutti gli intermediari abilitati a svolgere servizi di investimento, comprese le banche – forme di separazione funzionale (muraglie cinesi) rimettendo alla Banca d'Italia d‟intesa con la Consob l‟individuazione dei casi in cui ciò è necessario, mentre, in secondo luogo la legge prevede vincoli operativi all‟attività di gestione di portafogli di investimento e demanda al Governo la loro definizione. Si tratta di limiti agli investimenti dei gestori in prodotti emessi o collocati da società del gruppo dell‟intermediario; agli investimenti in prodotti emessi o collocati da società infragruppo o finanziate dal gruppo dell‟intermediario; alla possibilità di impiego di intermediari del gruppo cui appartiene il soggetto gestore per i servizi di negoziazione.

3.8 Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, correttivo della Legge sul