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IL DLGS N° 262/2005 IN MATERIA DI “TUTELA DEL RISPARMIO”

2° CAPITOLO: IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI FRODE E LE PRINCIPALI NORMATIVE ITALIANE E STATUNITENS

2.2 LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN CASO DI CRIME PREVENTION

2.2.2 IL DLGS N° 262/2005 IN MATERIA DI “TUTELA DEL RISPARMIO”

Nel contesto nazionale, sulla scia del Sarbanes- Oxely Act del 2002, il DLGS 262/2005 ha introdotto nuove responsabilità in tema di predisposizione e comunicazione dell’informativa economico- finanziaria. In particolare il nuovo art. 154-bis del TUIF 58/1998 prevede che gli atti e le comunicazioni della società previsti dalla legge o diffusi dal mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, siano accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ne attestino la corrispondenza al vero130.

A tale scopo ogni società deve nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tipicamente il Chief Financial

Officer, CFO che sia responsabile della progettazione, gestione e monitoraggio di

adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Inoltre, sono compiti del dirigente stesso verificare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure e attestare, assieme agli organi amministrativi delegati, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Sul fatto che tali procedure rientrino nell’ambito del più ampio sistema di controllo interno, almeno per quanto attiene il perseguimento degli obiettivi di affidabilità delle comunicazioni economico- finanziarie, non pare esservi margine di discussione. Inoltre, è stata introdotta una nuova sezione composta da un unico articolo il 154 bis, il quale conferisce rilevanza giuridica alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili131.

Pertanto gli organi amministrativi delegati, congiuntamente al dirigente preposto devono attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d’esercizio

130 Tratto da: “Frodi aziendali” - Ed. Egea (2012), Giuseppe Pogliani, Nicola Pecchiari, Marco Mariani. 131 “La responsabilità amministrativa per reati penali posta a carico di società ed associazioni secondo il

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e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui sopra.

In relazione alle disposizioni dell’art. 154 bis risulta quindi necessario avviare la realizzazione di una fase di diagnosi delle caratteristiche principali del sistema di controllo aziendale allo scopo di valutare la necessità di eventuali interventi di riprogettazione/ miglioramento delle procedure amministrativo- contabili in essere, focalizzando l’attenzione su132:

 Analisi della struttura organizzativa aziendale e della mappatura dei processi amministrativi aziendali;

 Valutazione dei principali rischi di attendibilità dei valori di bilancio, anche nell’ottica della transizione/adozione degli IFRS;

 Diagnosi dell’affidabilità dei principali controlli amministrativo- contabili secondo gli standard internazionali di generale accettazione previsti dal C.o.S.O. nei documenti Internal Control Integrated Framework (1992) ed

Enterprise Risk Management Framework (2004), secondo le disposizioni

dei Principi di Revisione Internazionali statuiti dall’IFAC, nonché in osservanza a metodologie e prassi condivise ai fini delle disposizioni di cui alla Section 404 del Sarbanes-Oxely Act del 2002; il riferimento a tali standard è ormai necessario e condiviso in relazione proprio a quanto espresso in vari ambiti dalla comunità delle società di revisione contabile.

Quindi il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è chiamato a svolgere una serie di compiti diversi, più o meno rilevanti sulla predisposizione dei documenti contabili della società, univocamente indirizzati a rafforzare la garanzia verso l’esterno della correttezza delle informazioni societarie fornite.

Tali compiti, in sostanza sono riconducibili alle seguenti attività indicate

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espressamente dall’art. 154 bis del T.U.F.133:

 Attestare, con dichiarazione sottoscritta congiuntamente al direttore generale, che le informazioni e i dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, contenute negli atti e nelle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, corrispondono al vero;

 Predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, dal bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

 Attestare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione allegata al bilancio d’esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al punto precedente, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, secondo il modello di attestazione stabilito dalla Consob.

Da questo elenco appare evidente che i compiti attribuiti al dirigente contabile sono caratterizzati da una in equivoca e rilevante valenza garantistica a tutela degli investitori e del mercato. Di conseguenza è comprensibile l’esigenza di sottoporre la scelta del dirigente alla preventiva valutazione del possesso dei requisiti di onorabilità definiti dal Ministero della Giustizia.

E’ previsto che per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al dirigente contabile, devono essere a lui forniti poteri e mezzi adeguati in termini di risorse umane e materiali tali da consentire l’organizzazione di una struttura organizzativa dedicata all’attuazione delle procedure amministrative e contabili. Pertanto i poteri conferiti al dirigente possono essere previsti espressamente nello statuto societario, anche se, probabilmente la maggior parte delle realtà societarie

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attribuiranno tale compito all’organo amministrativo134.

La nuova legislazione introdotta dalla legge sul risparmio, dunque, attribuisce al dirigente contabile non solo compiti di controllo successivo sui dati, sui documenti e sul bilancio, ma anche un ruolo gestionale di rilievo, volto a predisporre la struttura organizzativa e le procedure operative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla norma stessa. Ovviamente, in tale attività il dirigente dovrà interfacciarsi con gli altri organi della società135.

Il dirigente preposto, nell’adempimento dei nuovi compiti e responsabilità, dovrà porre in essere alcune attività di carattere preliminare che gli consentiranno di realizzare in modo efficace gli obiettivi che gli sono stati assegnati dalla nuova normativa. Pertanto il dirigente provvederà a ufficializzare lo stesso mediante apposita comunicazione. Il progetto dovrà essere attuato seguendo le fasi che sono indicate nel quinto comma dell’art.154 bis136:

 Pianificazione del processo di valutazione dei controlli interni;  Definizione degli obiettivi, dei rischi, e dei controlli;

 Valutazione dei controlli interni;

 Classificazione delle possibili carenze e configurazioni di opportuni piani di azione correttivi;

 Predisposizione dell’apposita relazione contenente l’attestazione circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure.

In definitiva, al dirigente preposto deve essere assegnata una posizione di rilievo nell’organigramma aziendale, in modo tale che possa accedere ad ogni informazione rilevante e in alcune circostanze potrebbe essergli attribuita la facoltà di approvare le procedure aziendali e le partecipazione al progetto di quei

134 Tratto da: Testo unico della finanza, anno 2005.

135 “La responsabilità amministrativa per reati penali posta a carico di società ed associazioni secondo il

D.Lgs.231/01”, in “Revisione Contabile” n.42/2001.

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sistemi informativi che hanno ripercussioni sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

Principali caratteristiche della legge di riforma 262/2005:

 Flessibilità e adattabilità della disciplina all’evoluzione delle condizioni del mercato e agli interessi dei risparmiatori;

 Ampio rinvio alla normativa regolamentare di Autorità di Vigilanza e Governo, anche se è previsto l’obbligo di preventiva consultazione, nell’emanazione degli atti regolamentari a contenuto generale, dei soggetti vigilati e delle loro associazioni maggiormente rappresentative;

 Ampliamento dei poteri della Consob relativamente agli argomenti più vicini all’attività bancaria: ad esempio, la sottoposizione alla normativa della sollecitazione del risparmio contenuta nel TUF e nei regolamenti attuativi emanati dalla Consob di una serie di strumenti finanziari, in particolare le obbligazioni delle banche; enfatizzazione, anche sotto il profilo del procedimento sanzionatorio, delle responsabilità dei titolari delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo, tra cui la nuova

figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari;

 Inasprimento delle sanzioni amministrative e penali previste dal testo unico bancario e della finanza e dal codice civile;

 Rafforzamento della trasparenza nelle informazioni rivolte al mercato (documenti ufficiali, comunicazioni, informativa agli investitori, operazioni di M&A ecc.), considerate decisive per le scelte di investimento.

Fonte: “La nuova normativa in materia di tutela del risparmio” (2006), Stefano Cianferotti, Luisa Lapucci, Stefano Paolini.

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Il progetto di adeguamento alle disposizioni dell’articolo in esame, prevede lo svolgimento di un assessment, articolato in diverse fasi, riportate in tabella:

Fonte: “Frodi aziendali”, Ed. Egea 2012 - Giuseppe Pogliani, Nicola Pecchiari, Marco Mariani, pag. 437-438.

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