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Ai fini di un’analisi complessiva delle varie problematiche connesse alla complessa figura del dolo eventuale e ai suoi rapporti con le altre forme di imputazione soggettiva del reato, si riporta di seguito uno stralcio della nota sentenza ThyssenKrupp che le riassume in maniera chiara, puntuale ed organica (Cassazione penale, Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343).

Tra le varie tematiche ivi affrontate troverete quella del contagio da HIV, della guida in stato di ebrezza e della ricettazione, oltre che la annosa questione dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Sui medesimi argomenti verranno fornite, altresì, sentenze di legittimità successive alla predetta pronuncia che in alcuni casi confermano ed in altri parzialmente dissentono con le determinazioni nella stessa contenute.

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VI.1 LA SENTENZA THYSSENKRUPP.

Cassazione penale, Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343.

Massime.

In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

VI.2 DOLO EVENTUALE E RICETTAZIONE.

A) Cassazione penale, Sez. Un., 26 novembre 2009 (dep. 30 marzo 2010), n. 12433

Massima.

L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,

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che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).

B) Cassazione penale, sez. II, 19/04/2017 (dep.27/04/2017), n. 20193

Massima.

In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

VI.3DOLO EVENTUALE E VIZIO PARZIALE DI MENTE.

Cassazione Penale, sez. V, ud. 19.09.2014 dep. 09.04.2015, n. 14548

Massima

La capacità di intendere e volere del soggetto autore di reato, sebbene costituisca un presupposto della colpevolezza, si pone su di un piano diverso rispetto all’elemento psicologico in senso stretto, ovvero il dolo o la colpa. La reciproca autonomia concettuale che caratterizza il rapporto tra il vizio di mente, che esclude o attenua la capacità di intendere e volere, e l’elemento psicologico del reato e, segnatamente, il dolo, fa si che il vizio parziale di mente risulti compatibile con il dolo eventuale.

VI.4DOLO EVENTUALE E DOLO ALTERNATIVO.

Cassazione Penale, sez. I, ud. 22.10.2014 dep. 30.04.2015, n. 18212

Massima

Poiché il dolo eventuale è compatibile con il dolo alternativo, per escludere, in relazione

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ad una determinata fattispecie, la ricorrenza del dolo eventuale, in favore di un dolo più intenso, non basta il mero riferimento alla ricorrenza del dolo alternativo, occorrendo, ulteriormente, nell'ambito di tale ultima figura, stabilire, in relazione alla fattispecie stessa, in quale forma di dolo (eventuale, diretto o intenzionale) essa si estrinsechi.

VI.5DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.

Cassazione Penale, sez. V, ud. 23.02.2015 dep. 04.06.2015, n. 23992

Massima

In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'“iter” e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento.

(Fattispecie in cui l'imputato, consapevole della propria malattia, aveva intrattenuto rapporti sessuali non protetti con l'amante, omettendo di informarla e trasmettendole il virus dell'epatite C).

VI.6DOLO EVENTUALE ED OMISSIONE DI SOCCORSO

Cassazione penale, sez. IV, 25 febbraio 2014, n. 14616

Massima

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, c.d.s., si configura ogni qualvolta il guidatore, al verificarsi di un incidente stradale, ometta di fermarsi per prestare soccorso, a prescindere da una previa verifica di un effettivo danno alla vittima.

La consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può

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sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.

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