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2.2 La tuitio

2.2.1 Gli edili

In dissonanza rispetto all’idea del De Robertis, secondo cui a partire dall’istituzione della commissione augustea responsabile per le singole regioni gli edili avevano perso ogni in- carico circa la cura urbis358, questi ultimi mantennero ancora a lungo un ruolo di primo

piano. Le loro competenze in materia, tuttavia, dovettero subire un progressivo ridimen- sionamento a partire dalla seconda metà del II sec. d.C., periodo in cui, come si è visto, fanno la loro comparsa nuovi funzionari, nominati direttamente dal principe359. Il tra-

sferimento di una parte delle competenze degli edili ai procuratori imperiali è registrato dalle due iscrizioni databili al regno di Marco Aurelio già esaminate360, da cui si evince

che solamente una parte residuale dei lavori di pavimentazione della rete della città era ormai affidata agli edili o da essi coordinata. È difficile tuttavia dimostrare sino a che punto la comparsa dei procuratores imperiali abbia effettivamente portato a «rendre in- signifiantes les compétences des édiles au regard des régions urbaines et de la voirie»361.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, è indubbio che i frontisti conservarono l’obbligo di curare il segmento prospiciente le proprietà sino in età tardoantica, come la- scia intendere una serie di disposizioni confluite nei codici teodosiano e giustinianeo362.

Nonostante il progressivo restringimento del loro campo d’azione, gli edili continuarono a essere i responsabili della circolazione urbana363. La loro definitiva scomparsa dal pano-

rama amministrativo è da porre all’incirca alla metà del III sec. d.C.364, poiché gli ultimi

documenti che ne segnalano la presenza risalgono al regno di Gordiano III365.

358 De Robertis 1935, p. 176. 359Cfr. supra, 2.1.2 a pagina 61. 360Cfr. supra 2.1.2 e 2.1.2 a pagina 63. 361 Daguet-Gagey 2015, p. 376.

362Il loro ruolo si ricava, per contrasto, attraverso le norme che stabilivano una deroga per gli illustres,

che godevano dell’esenzione da ogni obbligo circa la manutenzione delle strade. C. Theod., 15.3.2 (de itinere muniendo): in muniendis viis iustissimum aequitatis cursum reliquit auctoritas. Singuli enim loca debent quaeque sortiri, ut sibi consulant vel neglegentia vel labore. Igitur eos loca iuxta morem priscum delegata curare oportebit. (sul tema cfr. da ultimo Ponte 2007, p. 169). C. Theod., 15.3.6: Absit, ut nos instructionem viae publicae et pontium stratarumque operam titulis magnorum principum dedicatam inter sordida munera numeremus. Igitur ad instructiones reparationesque itinerum pontiumque nullum genus hominum nulliusque dignitatis ac venerationis meritis cessare oportet. Domos etiam divinas ac veneran- das ecclesias tam laudabili titulo libenter adscribimus. Quam legem cunctarum provinciarum iudicibus intimari conveniet, ut noverint, quae viis publicis antiquitas tribuenda decrevit, sine ullius vel reverentiae vel dignitatis exceptione praestanda. Tali privilegi, di cui si era abusato, furono successivamente aboliti e gli obblighi manutentivi estesi anche alle strutture ecclesiastiche (prima esonerate), come testimonia C. I. 1.2.7 (de Sacrosanct. Eccles.): Ad instructiones itinerum pontiumque etiam divinas domos et venerabiles ecclesias tam laudabili titulo libenter adscribimus, quia non est inter sordida munera numeratum.

363

Daguet-Gagey 2015, pp. 376-380.

364

Chastagnol 1960, p. 49.

L’età imperiale Dig. 43.10.1: il Mονόβιβλος

città greche, erano i responsabili delle strade cittadine e degli impianti idrici374. Più

complesso è risultato invece definire la loro (presunta) corrispondenza con i magistrati romani. Th. Mommsen suggerì per primo che gli ἀσvτυνόμοι fossero «wahrscheinlich die IIIIviri viis in urbe purgandis»375, scardinando così l’uguaglianza – sino ad allora

prevalente in dottrina – tra ἀσvτυνόμοι e edili376. In aggiunta a queste due letture prevalenti

vanno rilevate delle proposte alternative: per P. Krüger si sarebbe trattato dei curatores

viarum377, mentre talvolta sono state chiamate in causa le cariche provinciali, come quella

di curator rei publicae378. È tuttavia necessario ribadire che una precisa corrispondenza

con le magistrature tipiche della città di Roma e del mondo municipale occidentale è generalmente negata da quanti considerano la magistratura degli ἀσvτυνόμοι tipicamente greca379, «le cui funzioni e i cui compiti risultano regolati da leggi greche»380. Rispetto

all’ambito d’azione di tali magistrati, non c’è dubbio che si tratti dello spazio urbano, come espressamente indicato nel testo (τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὀδῶν).

Per quanto attiene ai contenuti, il brano consta di una serie di disposizioni connesse al ruolo degli ἀσvτυνόμοι. Ciò che qui interessa evidenziare sono i punti di convergenza e di divergenza rispetto alle disposizioni contenute nella Tabula Heracleensis, come sintetizzato in tabella (tab. 2.1). Una delle principali corrispondenze riguarda il divieto di ostruire la via pubblica, riversando materiale o costruendo lungo il suo tracciato (tab. 2.1, n. 4). La comodità dell’uso della via espressa nella Tabula Heracleensis è ulteriormente precisata nel passo del Digesto, che dispone l’obbligo di lasciar libero lo spazio per il transito di almeno un carro.

Una netta corrispondenza è poi riscontrabile nelle direttive riguardanti l’obbligo dei frontisti di mantenere in buono stato la via adiacente alla proprietà (tab. 2.1, n. 1), benché le procedure da attivare in caso di inadempienza mostrino delle disarmonie più apparenti che reali. Nella Tabula Heracleensis, in cui manca una sanzione diretta all’ina- dempiente (multa), l’edile è chiamato a commissionare il lavoro a terzi, addebitando le spese al proprietario dell’immobile interessato381; il Digesto, invece, prevede che in caso di

inadempienza del proprietario fosse uno dei conduttori dell’edificio a provvedere alla tuitio

374Per una panoramica più ampia sul ruolo degli ἀσvτυνόμοι, di cui si ha notizia soprattutto attraverso

la legge degli ἀσvτυνόμοι di Pergamo, cfr. da ultimo Saba 2011; Saba 2013.

375Römisches Staatsrecht, II, p. 498, nota 1; von Glück 1905, p. 452 escludeva che potessero essere

identificati con gli edili, che in greco erano designati con il termine ἀγορανόμοι; Schulz 1961, p. 315; Giuffrè 1976, p. 640, nota 28.

376

Bach 1806, p. 487. Si tratta tuttavia di una posizione ancora ben rappresentata nella letteratura recente: Homo 1951, p. 467; Dell’Oro 1960, p. 265; Morrone 1971, p. 473; Panciera 2006d, pp. 487-488; Ponte 2007, p. 238; Ponte 2010, pp. 112-113.

377

Krüger 1930, p. 315, seguito da Palma 1980, pp. 6-8 ed Ertman 1980, pp. 5-7.

378

Costa 1894, p. 241.

379

Martini 2005, p. 250.

380Da ultimo Migliardi Zingale 2009, pp. 816-819 (con sintesi del dibattito). 381Cfr. supra, 1.4 a pagina 42.

L’età imperiale Dig. 43.10.1: il Mονόβιβλος

viae, detraendo le spese sostenute dal canone di affitto. Questo sistema aveva un doppio

vantaggio: tutelava i proprietari dalla citazione in giudizio ed evitava agli edili di avviare una procedura complessa, pur senza gravare sui conduttori dello stabile. Solo nel caso in cui anche questi ultimi non avessero ottemperato al proprio obbligo si ricorreva alla procedura più radicale, quella della Tabula Heracleensis, che dunque costituiva l’extrema

ratiodel procedimento.

N. Tabula Heracleensis Digesto

1 20-23: quae viae in urbem Rom(am)

propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille) ubei continente habitabitur sunt erunt, quoius ante aedificium earum quae viae erunt, is eam viam arbitratu eius aed(ilis), quoi ea pars urbis h(ac) l(ege) obvenerit, tueatur; isque aed(ilis) curato uti quorum ante aedificium erit quamque viam h(ac) l(ege) quemque tueri

oportebit, ei omnes eam viam arbitratu eius tueantur, neve eo loco a<q>(ua) consistat, quo minus conmode populus ea via utatur. 43.10.1.3: ᾿Επισvκευάζειν δὲ τὰς ὀδοὺς τὰς δημοσvίας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕκασvτον καὶ τὰς ὐδρορρόας ἐκκαθαίρειν τὰς ἐκ τοῦ ὑπαιθρίου καὶ ἐπισvκευάζειν οὕτως, ὡς ἄν μὴ κωλύῃ ἅμαξαν ἐπιέναι.

2 21-23: isque aed(ilis) curato (...) neve eo

loco aqua consistat, quominus conmode populus ea via utatur

43.10.1: ὅπως ἄν (..) τα ῤεύματα μὴ βλάπτῃ τὰς οἰκίας.

3 50-51: aediles (...) vias publicas

purgandas curent

43.10.1 Οἱ ἀσvτυνομικοί ἐπιμελείσvθωσvαν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὀδῶν.

4 69-72: aedilium <e>orumue

mag(istratuum), quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omae) p(ropius)ue u(rbei) R(omae) p(assus) m(ille) purgandeis praerunt, legibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum inmolitomve habeto, neve ea loca porticumve quam possideto, neve eorum quod saeptum clausumque habeto quo minus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve, nisi quibus uteique leg(ibus) pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)ve c(onsultis) concessum permissumve e<st erit>.

43.10.1.2: ᾿Επιμελεὶσvθωσvαν δὲ ὅπως μηδεὶς ὀρὑσvσvῃ τὰς ὀδοὺς μηδὲ χωννὑῃ μηδὲ κτίσvῃ εἰς τὰς ὁδοὺς μηδέν.

L’età imperiale La purgatio

2.3

La purgatio

Una delle clausole contenute nella Tabula Heracleensis fa esplicito riferimento, benché in maniera laconica, alle operazioni di purgatio. Il documento tardorepubblicano dispone infatti che, in assenza di novità rilevanti, il quadro normativo inerente alle attività di

purgatiocontinuerà a essere costituito dalle leggi, dai senatoconsulti e dai plebisciti già in

vigore382. In età imperiale non sembrano esserci stati modifiche sostanziali e il compito

di coordinare la pulizia delle strade era ancora affidato – come in età repubblicana – agli edili: lo confermano Svetonio383 e Cassio Dione384 che, rievocando gli eventi relativi al

principato di Caligola, ricordano la veemente reazione dell’imperatore dei confronti di Vespasiano che da edile avrebbe dovuto garantire la pulizia delle strade di Roma che, al contrario, risultavano impraticabili.