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Il passo ulpianeo relativo alla tuitio viarum – purgare refectionis portio est: purgare au-

tem proprie dicitur ad libramentum proprium redigere sublato eo quod super eam esset132

richiama un’altra delle modalità di intervento destinate alla tutela di una strada: la purga-

tio. Nel senso attribuitogli dal giurista, l’espressione purgare viam significa ricondurre la

strada alla sua configurazione originaria, rimuovendo tutto ciò che fosse estraneo alla sua superficie. Che gli standard igienici delle strade di Roma non fossero elevati lo testimonia- no gli stessi autori antichi. Essi, nonostante le volute estremizzazioni, fanno riferimento a una pluralità di esempi: la casistica varia dai semplici miasmi derivanti dalle sostanze organiche talora riversate in strada dalle limitrofe botteghe, alle pratiche dei cacatores, sino alla presenza di cadaveri in strada133...

A proposito della purgatio, il dibattito è stato a lungo condizionato da un’inesatta lettura di alcuni passaggi della tabula Heracleensis, che inoltre, come ricordato, registra il sistema vigente alla metà del I sec. a.C.134. In particolare, era sembrato di poter

riferire a tali mansioni le righe 20-49135: esse avrebbero testimoniato un ruolo attivo

ed esclusivo dei privati (i cd. frontisti), obbligati a provvedere alla costante pulizia del tratto stradale prospiciente alla proprietà. Gli edili, garanti della corretta osservanza della norma, avrebbero multato i privati in caso di inadempienza e assegnato il lavoro a

redemptores. In definitiva, sembrava emergere una pressoché totale assenza di ogni servizio

pubblico di nettezza urbana. Il merito di aver corretto tale distorsione interpretativa spetta a S. Panciera, il quale ha ricondotto il passo in esame non alla purgatio, bensì alla

tuitio136. Quali notizie è possibile trarre dal resto della documentazione disponibile? In

realtà nello stesso documento epigrafico ricorre un altro scarno, ma significativo, richiamo:

Tab. Heracl., rr. 50-52137

[50] quo minus aed(iles) et IIIIvir(ei) vieis in urbem purgandeis, IIvir(ei)

uieis extra propiusue urbem Rom(am) passus <m(ille)>

[51] purgandeis, queiquomque erunt, ias publicas purgandas curent eiusque

rei potestatem habeant,

132 Cfr. supra, 1.2 a pagina 21.

133Sull’argomento rimando al contributo Panciera 2006d, con ricca raccolta documentaria. 134Cfr. supra, 1.2.2 a pagina 24.

135Cfr. infra, 1.4 a pagina 34. 136

Panciera 2006d, pp. 482-483; cfr. supra, 1.4 a pagina 34.

137Trad.: «Che gli edili e i quattuorviri per la pulizia di strade in città e i duoviri per la pulizia delle

strade fuori città, ossia a una distanza compresa entro i mille passi da Roma, chiunque essi siano, non debbano occuparsi di pulire le strade pubbliche e non abbiano alcuna autorità in materia, così come invece in base a leggi, plebisciti e decreti del senato avviene e avverrà in futuro, nulla di ciò viene disposto in questa legge».

Età repubblicana La Purgatio

[52] ita utei legibus pl(ebei)ue sc(itis) s(enatus) c(onsultis) oportet oporte-

bit, e<ius> h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).vacat

Oltre a ricordare le figure preposte alla purgatio e il loro raggio d’azione, il documento ammette che per la mancanza di un’aggiornata normativa si continuerà a far riferimento a leggi, plebisciti e senatoconsulti già esistenti138. Come per le attività già esaminate, anche

in questo caso è fondamentale tentare di definire le origini di tale competenza e precisarne l’evoluzione in senso diacronico. Quali erano i responsabili nella prima età repubblicana? È possibile fissare il momento in cui i loro ruoli furono definiti in maniera chiara, anche per la fase precedente alla tabula Heracleensis? In definitiva chi coordinava la pulizia delle strade e chi fattualmente la attuava? Come mutò il sistema nel corso dei secoli?

1.3.1

Il coordinamento degli edili

Poiché la purgatio viarum era intimamente connessa con gli aspetti manutentivi139, non

stupisce che anche in questo caso le operazioni fossero sottoposte all’attenta supervisione degli edili. In un noto passo di Giulio Paolo da ricondurre al giurista repubblicano Alfeno –

lectos emptos aedilis, cum in via publica positi essent, concidit140– è chiaramente statuito

che gli edili avevano il compito di far rimuovere dalle strade qualsiasi ostacolo che ne limitasse l’utilizzo. Al di fuori della letteratura giuridica, ulteriori informazioni circa il ruolo degli edili possono essere desunte dalle fonti letterarie. Interessante è in tal senso la testimonianza dello Stichus di Plauto, già richiamato141, in cui il protagonista Gelasimo,

al fine di circuire lo schiavo Pinacio intento a spazzare il cortile, lo deride sottolineando che «anche senza i voti del popolo può svolgere le funzioni di un edile!». A. Daguet-Gagey ha quindi proposto di considerare questo passo un importante termine cronologico: esso dimostrerebbe che almeno a partire dalla fine del III sec. a.C. gli edili avevano assunto anche questa incombenza142.

138La clausola eius hac lege nihilum rogatur, che ricorre alle rr. 50-53, 66-67, 73-83, si usa generalmente

nella parte finale di uno statuto (cfr. Legras 1907, p. 63, nota 1). La triplice ricorrenza della formula sembrerebbe pertanto indicare una collezione di leggi diverse confluite nel testo della tabula (Frei-Stolba 1989, pp. 28-29). Contra Crawford 1996, I, p. 20 sostiene che tale formulario può ricorrere anche in altre sezioni che prevedano l’imposizione di un obbligo o di un pena.

139A Roma, ancora in età rinascimentale e barocca, i Maestri delle Strade erano i responsabili non solo

per la costruzione e la manutenzione delle strade, bensì della loro pulizia e, più in generale, del decoro urbano. Il ricchissimo fondo contenente la documentazione della loro attività, di grande interesse per gli aspetti archeologici di questa ricerca, è attualmente conservato presso l’Archivio di Stato di Roma (Sant’Ivo alla Sapienza).

140Dig. 16.6.13 (Paul. 3, Alf. epit.). Trad.: «L’edile fece fare a pezzi dei letti che erano stati comprati,

in quanto erano posti sulla strada pubblica».

141Cfr. supra, 1.2.2 a pagina 25. 142

Daguet-Gagey 2015, p. 352, nota 60 sostiene che il passo testimoni le attività di tuitio (cfr. supra, 1.2.2 a pagina 25) e non di purgatio, come invece sembra più probabile.

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1.3.2

Da IIIIviri viarum curandarum a IIIIviri viis in urbe

purgandis.

Gli edili non operavano da soli ma, nello svolgimento delle loro funzioni, erano affiancati dai IIIIviri viarum curandarum143. La data della loro istituzione può essere indirettamente

ricavata grazie a due passi del giurista Pomponio, che la mette in connessione con quella dei triumviri capitales:

Dig. 1.2.2.30 (Pomp., libro singulari Enchiridii)144: Constituti sunt eodem

tempore et quattuorviri qui curam viarum agerent, et triumviri monetales aeris argenti auri flatores, et triumviri capitales qui carceris custodiam haberent, ut cum animadverti oporteret interventu eorum fìeret.

Questa l’indicazione telegrafica che si ricava dal titolo De origine iuris et omnium magi-

stratuum et successione prudentiumdei Digesta giustinianei a proposito dell’istituzione dei quattuorviri qui curam viarum agerent. L’espressione eodem tempore denuncia un appiat-

timento cronologico evidente, poiché riconduce l’istituzione dei quattuorviri e dei tresviri

capitales a quella dei decemviri litibus iudicandis ricordarti al paragrafo precedente: Dig. 1.2.2.28-29 (Pomp., libro singulari Enchiridii)145: 28. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat. 29. Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae praeessent, decemviri in litibus iudicandis sunt constituti.

Se si presta fede all’Enchiridion, tali collegi – in seguito raggruppati nel vigintivirato146

furono istituiti tra la creazione del praetor peregrinus (241 a.C.)147 e la provincializza-

143È questa la prima denominazione che compare nelle fonti testuali: essa, che muta parzialmente in

età tardo repubblicana, ricompare nel corso dell’età imperiale (cfr. infra, 2.3.1 a pagina 78). Secondo Ponte 2007, p. 217 la dicitura curator viarum, sino alla sistemazione augustea, è da riferire ai IIIIviri viarum curandarum.

144Trad: «Nello stesso periodo vennero istituiti: i quattuorviri che si occupassero della cura delle vie;

i triumviri della monetazione, coniatori del bronzo, dell’argento e dell’oro; i triumviri capitali, i quali avessero la custodia del carcere, così che, quando occorresse che qualcuno fosse punito, ciò avvenisse con il loro intervento». Cfr., da ultimo, Ponte 2010, pp. 109-100.

145 Trad. «Dopo alcuni anni, non essendo più sufficiente tale pretore poiché giungeva nella città una

grande moltitudine anche di stranieri, fu creato un altro pretore che venne chiamato "peregrino" dal fatto che, per lo più, esercitava la giurisdizione tra gli stranieri (peregrini). Inoltre, essendo necessario presidiare le aste pubbliche, furono designati i decemviri per giudicare le liti».

146 Nel testo pomponiano non sono ricordati i duoviri viis extra urbem purgandis, poiché tale collegio

era stato abolito sotto Augusto tra il 20 a.C. e 13 a.C. (Cass. Dio, LIV, 26, 6-7, per il quale cfr. 154 nella pagina seguente).

147 Questa data, che si deve all’interpretazione che Mommsen 1859, p. 102 fornì del passo Liv.,

perioch., 19, è generalmente ritenuta valida.

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zione della Sardegna e della Sicilia (227 a.C.)148. Tuttavia, la storiografia ha da tempo

sottolineato la genericità della fonte e la sua scarsa attendibilità come caposaldo cronolo- gico per la ricostruzione dei collegi menzionati149. Fortunatamente nell’Epitome liviana

è contenuta una notizia fededegna relativa ai triumviri capitales: triumviri capitales tunc

primum creati sunt150. È pertanto possibile retrodatare la loro costituzione, che deve

essere compresa tra il 290 e il 287 a.C.151. Per analogia, si può dunque ipotizzare che

all’incirca nello stesso lasso di tempo – ovvero nel corso del primo quindicennio del III sec. a.C. – si diede vita al collegio dei IIIIviri viarum curandarum152. Il silenzio delle

fonti di età repubblicana su di essi – soprattutto quello di Cicerone, che in leg., III, 6153

passa in rassegna i magistrati minori – è forse imputabile alla modestia del loro incari- co. In assenza di notizia significative, si deve assumere che tale assetto amministrativo rimase invariato sino all’età tardo repubblicana, periodo in cui sopraggiunsero rilevanti modifiche. Lo dimostra la tabula Heracleensis (rr. 50-52), che testimonia una più precisa denominazione dei IIIIviri, ora definiti vieis in urbem purgandeis. I magistrati sono af- fiancati da due colleghi – IIviri viis extra propiusve urbem Romam passus mille purgandis – preposti alla cura della viabilità extraurbana e la cui prima menzione è proprio nella

tabula Heracleensis. Se si presta fede a Cassio Dione, secondo cui i IIviri viis extra urbem purgandis furono aboliti nel 13 a.C. da Augusto154, la loro vita fu abbastanza breve.

148Dig. 1.2.2.32 (Pomp., libro singulari Enchiridii): Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, item Hispania,

deinde Narbonensi provincia totidem praetores, quot provinciae in dicionem venerant, creati sunt. Trad. «Dopo che la Sardegna era stata presa, poco dopo la Sicilia e la Spagna, infine la provincia Narbonense, furono istituiti vari pretori poiché c’erano province che erano cadute sotto il controllo romano».

149

Cascione 1999, p. 5.

150

Liv., perioch., 11.

151 Il compilatore dell’Epitome innesta la notizia tra il primo consolato di M. Curio Dentato (Liv.,

perioch., XI, 6) e la dittatura di Q. Ortensio (XI, 11). Oggi è generalmente accettata la data del 289 a.C. proposta in Mommsen 1899, p. 298.

152 Sulla loro natura cfr. Römisches Staatsrecht II, pp. 592; 603; Schaefer 1958; Wesener 1963;

De Martino 1973, II, p. 257; III, p. 336; Guarino 1981, p. 214, n. 111.

153

Cic., leg., III, 6: Minoris magistratus partiti iuris ploeres in ploera sunto. Militiae quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto. Domi pecuniam publicam custodiunto, vincula sontium ser- vanto, capitalia vindicanto, aes argentum aurumve publice signanto, litis contractas iudicanto, <quod> quodcumque senatus creverit agunto. Trad. «I magistrati minori, con giurisdizioni distinte, siano diversi secondo gli uffici. Quelle che ne avranno mandato, comandino l’esercito e abbiano dei tribuni, in pace siano depositari del tesoro pubblico, tengano i prigionieri malfattori, reprimano i delitti capitali, conino pubblicamente bronzo, argento e oro, giudichino le liti insorte, eseguano i decreti del Senato».

154

Cass. Dio, LIV, 26, 6-7: οἱ δὲ δὴ εἴκοσvιν οὗτοι ἄνδρες ἐκ τῶν ἓξ καὶ εἴκοσvίν εἰσvιν, οἵ τε τρεῖς οἱ τὰς τοῦ θανάτου δίκας προσvτεταγμένοι, καὶ οἱ ἕτεροι τρεῖς οἱ τὸ τοῦ νομίσvματος κόμμα μεταχειριζόμενοι, οἵ τε τέσvσvαρες οἱ τῶν ἐν τῷ ἄσvτει ὁδῶν ἐπιμελούμενοι, καὶ οἱ δέκα οἱ ἐπὶ τῶν δικασvτηρίων τῶν ἐς τοὺς ἑκατὸν ἄνδρας κληρουμένων ἀποδεικνύμενοι: οἱ γὰρ δὴ δύο οἱ τὰς ἔξω τοῦ τείχους ὁδοὺς ἐγχειριζόμενοι, οἵ τε τέσvσvαρες οἱ ἐς τὴν Καμπανίαν πεμπόμενοι, κατελέλυντο. τοῦτό τε οὖν ἐν τῇ τοῦ Αὐγούσvτου ἐκδημίᾳ ἐψηφίσvθη, καὶ ἵν᾿v, ἐπειδὴ μηδεὶς ἔτι ῥᾳδίως τὴν δημαρχίαν ᾔτει, κλήρῳ τινὲς. Trad. «Questi Vigintiviri erano ciò che restava dei Vigintiseviri; tre si occupano dei processi dei criminali (tresviri capitales), altri tre della coniazione delle monete (tresviri monetales), quattro si prendono cura delle strade della città (quattuorviri viis in urbe purgandis), e dieci vengono assegnati alle corti assegnate ai Centumviri (decemviri stilibus iudicandis); i due che una volta si occupavano della viabilità esterna alle mura (duoviri viis extra urbem

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Nel momento in cui fu redatta la tabula Heracleensis erano dunque previsti per la

purgatio viarum di Roma sei magistrati di rango inferiore, supervisionati dagli edili ma

non a essi subordinati155. Se riguardo alla loro nomina per le fasi più antiche non ci sono

dati sufficienti156, è certo che col tempo essi furono eletti dai comizi, come si deduce dal

fatto che furono inquadrati nel vigintisexvirato e compresi dunque tra i magistrati minori

populi suffragio creati157.

Da notare il cambio di denominazione registrato nella documentazione. Significativo appare il fatto che la prima designazione nota sia quella di IIIIviri viarum curandarum, che nella tabula Heracleensis ricorre in una forma più “specializzata”: i magistrati sono infatti definiti IIIIviri viis in urbe purgandis, verosimilmente a indicare una più precisa riparti- zione delle competenze rispetto al periodo precedente. Infine, dalla prima età augustea, si assiste a un recupero del titolo originario: a cosa si deve questa scelta? In proposito, del tutto condivisibile appare la motivazione “sociale”. Poiché le cariche del vigintivirato erano ricoperte da giovani che desideravano percorrere il cursus senatorio prima di acce- dere alla questura, è possibile che optando per un ritorno alla più vaga denominazione di IIIIviri viarum curandarum Augusto abbia voluto evitare agli aspiranti candidati di essere considerati i netturbini della città158. La loro storia, tuttavia, proseguirà anche nel

corso dell’età imperiale159.

purgandis) e i quattro che in genere erano inviati in Campania (quattuor praefecti Capuam Cumas) furono aboliti. Questo prevedeva uno dei decreti approvati durante l’assenza di Augusto». Nonostante Cassio Dione dati al 13 a.C. questa riforma, sembra verosimile che essa risalga al 20 a.C. (cfr. da ultimo Panciera 2006d, p. 487).

155

Daguet-Gagey 2015, p. 365; contra De Ruggiero 1900, p. 363.

156

De Ruggiero 1900, p. 363 suppone che essi in origine fossero nominati direttamente dai magistrati superiori, consoli o pretori.

157

Fest., 262L: viginti sex virum nu pro+ <e viginti sex virum numero> populi suffragio creati erant, in haec oppida [...].

158

Panciera 2006d, p. 489.

159Cfr. infra, 2.3.1 a pagina 78.

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