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Effetti sulle banche

Capitolo 3: Il leverage ratio: impatti e conseguenze sulle istituzioni finanziarie

3.4 Cosa rappresenta il supplementary leverage ratio per banche e clienti

3.4.1 Effetti sulle banche

Per soddisfare le esigenze in termini di capitale, richieste dai regulator, le grandi banche dovranno costituire capitale. Dal punto di vista delle banche, la costituzione di capitale going concern è particolarmente importante. In questo caso le grandi banche sono chiamate a rispettare un leverage ratio per i fondi propri CET1 del 3,5%. Il periodo transitorio fissato per la fine del 2019 è molto ampio, al fine di consentire alle grandi banche di raggiungere il leverage ratio per i fondi propri CET1 previsto in situazioni di going concern senza dover emettere nuovi fondi propri. I calcoli si basano sull’attuale dotazione di capitale che tali istituti presentano sui valori auspicati per

diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa; c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente; d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente; e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti; f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione; g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente; h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente; i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4; j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati;k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti; l) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile; m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; n) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente; o) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: i) gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2; ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

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l’esposizione totale e sugli utili attesi. Per soddisfare le esigenze going concern complessivamente del 5%, le grandi banche dovranno inoltre disporre di capitale Additional Tier1 pari all’1,5%. Una modifica così sostanziale dei requisiti e della composizione del patrimonio di vigilanza ha provocato un impatto potenzialmente rilevante sulla redditività delle banche, sul pricing delle operazioni, ma soprattutto sull’erogazione del credito. Uno dei maggiori timori delle regole di Basilea III, dovuto in particolare a causa dell’inasprimento delle regole in materia di capitale, è quello di un possibile credit crunch, ovvero della riduzione dei finanziamenti del sistema bancario verso il settore privato, e verso le imprese in particolare. Rispetto al precedente framework regolamentare di Basilea II, Basilea III persegue esplicitamente l’obiettivo di innalzare il livello quantitativo e qualitativo del capitale delle banche, con l’obiettivo finale di aumentare la capacità dei sistemi bancari di resistere in situazioni di stress. Ma tutto questo obbligherà gli intermediari, nello stesso tempo ad erogare meno credito. Ad esempio, ipotizzando che un intermediario disponga di un capitale regolamentare costituito per semplicità solo da Common Equity pari a 30, vediamo come cambiano i valori rispetto al precedente framework regolamentare. Secondo Basilea II il requisito minimo era pari all’8% dell’attivo ponderato per il rischio (RWA), in questo caso la banca poteva erogare al massimo in termini di RWA, 12,5 volte il suo capitale, per un totale di un attivo ponderato per il rischio (RWA) pari a 375(ovvero 30 * (1/8%)). Con Basilea III il requisito minimo diventa del 10,5% (si aggiunge all’8% la riserva di conservazione del capitale costituita da Common Equity Tier1 rispettivamente pari al 2,5% dell’attivo ponderato per il rischio (RWA)). In questa caso, il massimo ammontare di attivo ponderato per il rischio erogabile diventa 285 (1°ipotesi). Nel caso in cui venisse anche attivata la riserva anticiclica, pari anch’essa al 2,5%, il requisito aumenterebbe al 13% dell’attivo ponderato per il rischio e quindi il massimo RWA erogabile sarebbe pari a 230 (2°ipotesi). Infine, per gli istituti bancari sistematicamente rilevanti (G- SIB) per le quali a loro viene applicato un ulteriore buffer del 2,5%, il requisito minimo salirebbe al 15,5% dell’attivo ponderato per il rischio. In questo caso l’attivo ponderato per il rischio (RWA) massimo erogabile scenderebbe a 193 (3°ipotesi)

83 Fonte: elaborazione personale.

Come evidenziato, il framework regolamentare di Basilea III impone al mondo bancario più capitale, meno leva finanziaria e minori profitti. Di particolare impatto sarà la minore profittabilità degli intermediari, dovuta al combinato disposto dell’introduzione del leverage ratio, che ridurrà la possibilità di effettuare operazioni rischiose ma a basso attivo ponderato per il rischio (RWA), e le modifiche alla composizione e quantità che le banche dovranno detenere, con una particolare enfasi sul Common Equity, ovvero la parte di capitale di primaria qualità. Il nuovo framework regolamentare renderà non più rinviabili pratiche relative alla gestione del capitale che già erano tanto attese con Basilea II:

a. introduzione strutturale di un pricing risk-adjusted. La necessità di differenziare in modo netto tra prenditori rischiosi e prenditori meno rischiosi è diventata indispensabile perché da un lato il rischio di adverse selection è troppo costoso; dall’altro, il costo e la scarsità del capitale sul mercato rendono indispensabile una gestione attenta ad un’adeguata remunerazione;

b. poiché il quantum di capitale che le banche devono detenere è ormai largamente determinato da logiche regolamentari, il focus deve spostarsi sull’allocazione dello stesso a quei business che garantiscono il miglior profilo rischio/rendimento. L’inefficienza allocativa ha ormai un costo inaccettabile;

c. adottare programmi e politiche feroci di ottimizzazione dell’attivo ponderato per il rischio e quindi del consumo di capitale. L’inefficienza operativa si traduce in aggravi di capitale difficilmente sostenibili;

d. raffinare la capacità di pianificazione per evitare di trovarsi in situazioni di eccesso o shortage di capitale inattese. Una gestione tradizionale e reattiva del capitale (prima faccio il business e poi trovo il capitale per sostenerlo) è diventata inaccettabile;

375

285

230

193

0

100

200

300

400

Basilea II Basilea III

1°ipotesi

Basilea III

2°ipotesi

Basilea III

3°ipotesi

Serie1

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e. infine, emerge la necessità di gestire gli aspetti legati a costi e ricavi in modo integrato col capitale, bilanciando simultaneamente le esigenze di redditività, i fabbisogni di capitale e la sua disponibilità.