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Il ruolo del leverage ratio per affrontare il rischio sistemico

Capitolo 2: Il leverage, le SIFI e il rischio sistemico

2.5 L’obiettivo comune e il futuro prossimo del rischio sistemico

2.5.1 Il ruolo del leverage ratio per affrontare il rischio sistemico

Come già affermato in precedenza, durante la crisi le banche sono state costrette a ridurre il loro grado di indebitamento determinando un irrigidimento della situazione economico-finanziaria generale e ha inasprito la già dura recessione. La finalità che si propone il leverage ratio è quella proprio di evitare l’accumulo eccessivo di leva che porterebbe a “deleveraging credit crunch37” in situazioni di crisi. Una misura di rischio semplice e trasparente basata sulle esposizioni della banca, in grado anche di costituire un correttivo agli eventuali errori di modello e di misurazione standardizzata dei rischi. Il leverage ratio che dovrà essere adeguatamente calibrato e calcolato in modo da tenere conto delle differenze che ancora persistono nei vari sistemi contabili, è pensato come misura supplementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio. La presenza di operatori sistematicamente rilevanti a livello globale (G-SIB) ha contribuito a rendere più gravi gli effetti della crisi e a complicarne la gestione. La rilevanza sistemica di certe istituzioni è stata spesso fatta coincidere con la dimensione, “Too big to fail”, criterio che appare oggi parziale, se non insoddisfacente. La crisi, infatti ha mostrato che anche il fallimento di intermediari relativamente piccoli può determinare ripercussioni sull’intero sistema finanziario e che, a parità di dimensione, istituzioni diverse pongono rischi sistemici differenti a seconda del loro grado di interconnessione o

37 Deleveraging: riduzione del livello di indebitamento. Un’operazione di questo genere si può fare, o aumentando il

capitale sociale, o riducendo il livello dei prestiti alla clientela provocando in questo caso gravi difficoltà per l’economia reale.

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del modello di business prescelto. Per questo, si devono adottare criteri in grado di consentire una più ampia valutazione dei diversi fattori, dimensione, interconnessione, composizione dell’attivo e del passivo, sfruttamento della leva, grado di trasformazione delle scadenze, che determinano la rilevanza sistemica di una istituzione. Finora l’UE non ha stabilito alcuna esigenza minima vincolante in materia di leverage ratio. Nell’UE al leverage ratio è attualmente attribuito il mero carattere di strumento di monitoraggio. Durante questa fase di osservazione che durerà fino a gennaio del 2017, verrà analizzata in maniera più approfondita la modalità di azione di questo nuovo indicatore. Questo esame ad oggi effettuato dalla Commissione europea e dall’EBA, al termine del quale, l’UE deciderà se e in che misura dovrà essere attuato un valore minimo vincolante del leverage ratio a livello europeo. Accanto alle misure previste dal quadro normativo di Basilea III, inoltre, sono state elaborate, con la collaborazione del FSB, speciali misure di regolamentazione e di vigilanza per le G-SIB. Il quadro normativo del FSB si applica a un numero ridotto di banche di rilevanza sistemica, il cui fallimento costituirebbe un particolare pericolo per il sistema finanziario mondiale. Secondo quanto affermato dal FSB, le G-SIB dovranno adempiere esigenze che superano quelle di Basilea III. Il quadro normativo del FSB approvato nel 2010, contiene tre elementi principali previsti per le istituzioni sistematicamente rilevanti a livello globale (G-SIB):

1. Maggiore capacità di assorbimento delle perdite: le G-SIB dovranno detenere fondi propri supplementari rispetto a quelli indicati nella normativa internazionale di Basilea III; le esigenze in materia di fondi propri aumentano continuamente con l’incremento del grado di rilevanza sistemica;

2. Sorveglianza più severa: gli istituti finanziari che comportano rischi a livello di sistema devono essere sottoposti ad una sorveglianza più severa da parte delle autorità di vigilanza; 3. Infrastruttura del mercato finanziario: ovvero una più robusta infrastruttura del mercato

finanziario per evitare i rischi di contagio che possono risultare dal fallimento di singoli istituti.

Le G-SIB vengono determinate dal FSB ogni anno sulla base della metodologia di calcolo basata su più indicatori38 (operatività internazionale, interconnessione, dimensione, sostituibilità e complessità). Per quanto riguarda l’indicatore di leverage ratio, la versione completa del quadro normativo e delle esigenze in materia di trasparenza del leverage ratio secondo Basilea III, come già descritto nel primo capitolo, è stato presentato nel mese di gennaio 2014.

38 Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria (2013), “Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle perdite”, Luglio.

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L’attuazione di tale indice è iniziata con la comunicazione del grado di indebitamento delle banche e delle relative componenti alle singole autorità nazionali di vigilanza e sta proseguendo dal gennaio 2015 da rapporti di divulgazione. Durante questo periodo di monitoraggio, il Comitato valuterà attentamente i risultati e, se del caso, intraprenderà nel 2017 ulteriori adeguamenti a livello di definizione e di calibratura. A contare dal mese di gennaio 2018, come previsto nella tabella di marcia dell’entrata in vigore delle misure di Basilea III, il leverage ratio sarà trasposto come esigenza vincolante nel complesso normativo di Basilea. Inoltre, agli istituti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB), verrà applicato un supplemento al leverage ratio di Basilea III, attualmente definito nella misura del 3%. Gli Stati Uniti differenziano le banche di dimensioni minori dalle grandi banche in ambito di leverage ratio. A prescindere dalle loro dimensioni a tutte le banche statunitensi si applica uno speciale leverage ratio statunitense, definito nella misura del 4%. A differenza di Basilea III, bisogna sottolineare che il metodo di calcolo del leverage ratio statunitense non prende in considerazione gli impegni fuori bilancio. Per le banche statunitensi appartenenti alla categoria advanced approaches39 si applicherà un leverage ratio del 3% secondo la definizione data dal Comitato di Basilea. Inoltre, per le banche di rilevanza sistemica (G-SIB) statunitensi viene introdotto un supplemento al leverage ratio di Basilea III. Le G-SIB statunitensi dovranno adempiere un leverage ratio del 5% secondo Basilea per essere considerate ben capitalizzate. Se tali istituti finanziari violano al ribasso il cuscinetto del 2% rispetto a Basilea III, interverranno limitazioni proporzionali riguardanti le distribuzioni di dividendi e dei pagamenti di bonus. Sia il leverage ratio secondo Basilea III applicabile alle banche advances approaches, che il supplementare leverage ratio applicabile alle G-SIB, saranno vincolanti a partire dal 1°gennaio 2018. Anche la Banca centrale britannica ha presentato, a fine ottobre 2014, l’impostazione del leverage ratio adottato in Gran Bretagna. Al riguardo, viene adottato un sistema a tre livelli. Per tutte le banche britanniche verrà applicato un leverage ratio minimo del 3%. Alle banche di rilevanza sistemica (G-SIB), un supplemento40 di leverage ratio analogo a quello degli Stati Uniti (Supplementary leverage ratio). Inoltre in fasi di surriscaldamento del credito si prevede un leverage ratio anticiclico applicabile a tutte le banche britanniche in caso di attivazione della riserva anticiclica

39 Un’organizzazione bancaria che utilizza approcci avanzati è caratterizzata da: - un attivo totale consolidato maggiore o uguale a 250 miliardi di USD;

- esposizioni in valuta estera a bilancio maggiori o uguali a 10 miliardi di USD; o dalla scelta, previa approvazione del regolatore federale primario del settore bancario, di utilizzare approcci avanzati per calcolare gli RWA.

40 Il volume esatto del cuscinetto di rischio sistemico non è ancora stato definito. Il Governo britannico prevede tuttavia

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di capitale41. Come si vede, le esigenze in materia di leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica (G-SIB) variano, ma sono in ogni caso più elevate rispetto agli standard minimi internazionali. Grazie a questi provvedimenti intrapresi dalle diverse banche centrali dei rispettivi Paesi, le banche di rilevanza sistemica dovrebbero disporre di sufficiente capitale per continuare a offrire i rispettivi servizi e, anche in situazioni di stress, non dovrebbero aver bisogno di sostegno da parte dello Stato, né essere risanate o liquidate. L’introduzione del leverage ratio all’interno del pillar 1 ha una duplice finalità. Oltre a contribuire a contenere il livello di indebitamento nelle fasi di eccessiva crescita economica, il leverage ratio può anche supplire alle eventuali carenze dei modelli interni per la valutazione del rischio soprattutto per quelli sviluppati per prodotti finanziari particolarmente complessi o innovativi. Un punto importante della proposta è l’inclusione nel calcolo del rapporto anche delle attività fuori bilancio, escluse attualmente nella regolamentazione statunitense. Si tratta di un profilo essenziale che pone al riparo dei rischi di arbitraggio regolamentare e di aggiramento del limite. Il valore massimo di leverage che le banche potranno sostenere sarà definito nella fase di calibrazione delle diverse misure. Durante questo periodo di sperimentazione, che si concluderà il 1° gennaio 2017, il Comitato valuterà attentamente i risultati, ed eventuali adeguamenti finali della definizione e della calibrazione dell’indice di leva finanziaria di Basilea III potranno essere effettuati entro il 2017 con l’obiettivo di trasformare l’indice in requisito minimo nell’ambito del primo pilastro il 1°gennaio 2018, dopo un’appropriata verifica e calibrazione.

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Capitolo 3: Il leverage ratio: impatti e conseguenze sulle istituzioni finanziarie