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Effetti della proposizione dell’istanza di reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione In primo luogo, la presentazione dell’istanza di reclamo da parte del contribuente produce

CAPITOLO 2. Analisi dei singoli strumenti deflattivi del contenzioso

2.4 Il reclamo e la mediazione tributaria

2.4.3 Effetti della proposizione dell’istanza di reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione In primo luogo, la presentazione dell’istanza di reclamo da parte del contribuente produce

l’immediato effetto di interrompere la decorrenza del termine entro il quale provvedere all’impugnazione dell’atto notificato. Sul piano normativo, l’effetto in questione viene delineato dal co. 9 dell’art 17-bis, il quale stabilisce che “decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato

l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”. Per espressa disposizione normativa, decorso il

termine dei 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, senza che il procedimento si sia

109 L’ufficio qualora ritenga di non poter accogliere l’istanza di reclamo formulata dal contribuente o l’eventuale proposta

di mediazione ivi contenuta, prima di procedere alla formulazione d’ufficio della proposta medesima, se ritiene che vi possa essere una possibilità per la conclusione positiva del procedimento, comunica al contribuente l’invito al contradditorio. Al termine del contradditorio viene redatto apposito verbale in cui si deve riportare quanto accaduto durante lo svolgimento e deve essere sottoscritto dal contribuente (o dal difensore) e dal funzionario incaricato. Se il contribuente non si presenta al contradditorio, tale comportamento potrebbe essere valutato nei successivi gradi di giudizio come negligente, nel senso di essersi sottratto al tentativo di mediazione in modo volontario.

60 concluso positivamente ovvero sia stato notificato il provvedimento di diniego da parte dell’ufficio, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In tale circostanza, il contribuente, sempre che intenda avviare la fase giurisdizionale, dovrà provvedere a costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni di

cui all’art. 22110, mediante il deposito del ricorso presso la CTP competente territorialmente.

In secondo luogo, altra conseguenza derivante dall’avvio della fase amministrativa, delineata soltanto a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 611, della L. n. 147/2013, è quella riguardante la sospensione della riscossione a seguito della presentazione dell’istanza di reclamo. Sull’assenza di una opportuna previsione che permettesse di sospendere la procedura di riscossione in sede di reclamo, già erano sorti forti dubbi di costituzionalità che, tuttavia, non portarono a un intervento diretto della Corte Costituzionale. La ragione alla base del rigetto della questione di costituzionalità

sollevata dalle ordinanze di rimessione delle CTP di Campobasso, Perugia e Benevento111, risiedeva

nel fatto che la Corte riteneva già adeguata la tutela offerta dal procedimento ex art. 47 del D.Lgs n.

546/92, ritenuto applicabile anche in sede di reclamo-mediazione112. Trattando della sospensione così

come attualmente disciplinata al co. 9-bis, dobbiamo dire che la momentanea interruzione delle attività riscossive rimane tale fino alla chiusura del procedimento amministrativo, ossia fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ovvero fino alla data in cui viene espresso il diniego totale o parziale verso le richieste inizialmente prospettate dal contribuente. Pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza di reclamo, in accordo con quanto stabilisce la circolare n. 1/E del 2014, l’ufficio durante il procedimento di mediazione: 1) non procede all’affidamento in carico, qualora si tratti di accertamento esecutivo o di intimazione al pagamento di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010; 2) comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo; 3) se non già posta in essere, non procede con l’iscrizione a ruolo.

In terzo luogo, anche se di ciò abbiamo già dato brevemente menzione al paragrafo precedente, pare opportuno valutare i riflessi determinati sull’atto oggetto di contestazione da parte del contribuente. In sintesi, possiamo affermare che i possibili esiti del procedimento di reclamo sono tre:

 Accoglimento totale dell’istanza: qualora l’ufficio ritenga fondate e opportune le motivazioni

addotte dal contribuente all’interno dell’istanza presentata, dovrà portare a conoscenza di

110 Il termine appena menzionato, dovrà essere calcolato a partire dal giorno successivo, a seconda dei casi, a quello:  Di compimento dei 90gg dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio, senza che il procedimento abbia avuto

esito;

 Di comunicazione del provvedimento di diniego;

 Di comunicazione del provvedimento di accoglimento in via parziale.

111 In tutti e tre i casi, il rinvio alla Corte Costituzionale scaturiva dalla medesima circostanza di fatto: l’Amministrazione

riteneva inammissibile il ricorso proposto da parte del contribuente poiché quest’ultimo non aveva espletato in via preliminare la procedura di reclamo.

112 Cfr. Cissello A., Reclamo e mediazione: tutela cautelare e litisconsorzio, in Il Fisco, Milano, 2012, pag. 2103. Inoltre,

61 quest’ultimo il provvedimento di accoglimento. L’Amministrazione, in quest’ipotesi, ritira in autotutela l’atto riconosciuto viziato e non suscettibile di essere modificato o integrato così da poter essere sanato. L’eventuale, anche se ovviamente improbabile proposizione del ricorso da parte del contribuente potrebbe addirittura comportare la condanna di quest’ultimo al sostenimento delle spese di giudizio, avendo causato l’avvio della fase giurisdizionale a materia del contendere, di fatto, già cessata.

 Accoglimento parziale dell’istanza: qualora l’ufficio ritenga soltanto parzialmente fondati i

motivi su cui è basata l’istanza, potrebbe decidere di accogliere in parte il reclamo. Con l’accoglimento parziale si esclude che l’Agenzia possa dedurre nuovi motivi relativi all’atto già emanato oppure che possa avanzare una nuova pretesa sulla base di nuovi presupposti e motivi. Il contribuente, in questa circostanza, relativamente alle questioni per le quali l’Agenzia non ha manifestato accoglimento, potrà decidere di prestare acquiescenza, sfruttando la riduzione delle correlate sanzioni e definendo la propria posizione con il Fisco; oppure, di presentare ricorso di fronte alla CTP nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento (soltanto) parziale.

 Diniego dell’istanza: in questa evenienza il contribuente ha possibilità di scelta molto limitate

poiché, o provvede al pagamento delle somme indicate nell’atto senza eccepire niente di più; oppure, sempre che ritenga effettivamente viziato l’atto che aveva reclamato, provvederà a costituirsi in giudizio nel termine di cui all’art.22. Il provvedimento di diniego non può avere carattere generico, ma deve esporre in modo puntuale le questioni di fatto e di diritto che

giustificano il rigetto dell’istanza113. In aggiunta, si ricorda che il diniego, oltre che espresso

con opportuno provvedimento, potrebbe anche essere tacito qualora nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al contribuente non giunga alcuna risposta.

Per concludere, ultimo riflesso derivante dalla proposizione dell’istanza di reclamo, viene alla luce nel momento in cui il contribuente addiviene alla definizione a seguito dell’accoglimento della proposta di mediazione che aveva formulato all’ufficio. In tale circostanza, il contribuente pone fine alla controversia pagando l’imposta rideterminata e le sanzioni in misura ridotta.

113 L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E ha precisato che il provvedimento di diniego non è impugnabile in

quanto il contribuente ha già il vantaggio di potersi costituire in giudizio. In tale evenienza, il provvedimento varrà come controdeduzioni dell’ufficio. Tale soluzione viene pienamente accolta da Antico G., Strumenti deflativi del contenzioso

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