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Il procedimento di adesione all’avviso di accertamento

CAPITOLO 2. Analisi dei singoli strumenti deflattivi del contenzioso

2.1 Accertamento con adesione

2.1.2 Il procedimento di adesione all’avviso di accertamento

L’accertamento con adesione si muove su un ben preciso iter procedimentale, differente a seconda che si tratti di una definizione conclusa nel contesto di imposte dirette o nell’ambito di Iva e altre imposte indirette. In linea generale, il procedimento si compone di quattro fasi principali:

1. Iniziativa d’ufficio dell’Amministrazione ovvero proposizione dell’istanza di adesione da parte del contribuente;

2. Instaurazione del contraddittorio; 3. Formazione dell’atto di adesione; 4. Perfezionamento della definizione.

Proseguiamo trattando singolarmente le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di adesione all’accertamento.

1. Fase dell’iniziativa

Come accennato prima, si distinguono due ipotesi di avvio del procedimento da parte del contribuente e una terza di avvio del procedimento su impulso dell’ufficio, a seguito del recapito di un invito al contraddittorio alla controparte privata.

Anzitutto, prendiamo in esame la circostanza nella quale sia il contribuente, terminate le attività di controllo espletate da parte dei militari della Guardia di Finanza (GdF) ovvero da parte dei funzionari addetti dell’Agenzia delle Entrate, ad avviare l’iter dell’adesione. Egli, ha facoltà di presentare in carta libera all’ufficio competente territorialmente un istanza con la quale chiede di formulare una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione concordata. È bene sottolineare che dalla formulazione della norma è necessario che l’istanza venga presentata solo dopo che ogni attività di controllo sia terminata; l’eventuale proposizione dell’istanza in corso di accessi, ispezioni o verifiche

deve ritenersi inammissibile, o comunque, improduttiva di effetti58. A differenza di quanto si vedrà

nel caso di avvio dell’iter da parte dell’ufficio, in questa circostanza è il contribuente che stimola direttamente l’attività accertatrice tramite una propria istanza. Base naturale del contraddittorio sarà costituita dalle risultanze dell’attività di controllo, riassunte nel processo verbale rilasciato al contribuente, nonché ogni altro elemento in possesso dell’Amministrazione che emerga a seguito dell’invito a comparire, recante la data nella quale il contraddittorio prenderà veramente forma. La

57 Cit. Manoni E., Sul diniego di accertamento con adesione e sulla retroattività dell’atto di accertamento con adesione,

op. cit., pag. 26.

33 presentazione dell’istanza non è soggetta ad alcun limite temporale, tanto che questa può essere ad ogni modo proposta anche quando sia già stato emesso l’atto di accertamento. La presentazione dell’istanza non vincola in nessun modo l’ufficio ricevente, esso potrà dar attuazione alla procedura di cui all’art. 6 oppure la potrà tranquillamente disattendere notificando l’atto impositivo sulla base delle risultante del PVC. Lo schema proposto permette di addivenire a una determinazione concordata dell’imponibile e quindi della pretesa erariale, evitando un più annoso rinvio della questione di fronte al Giudice. Nell’ipotesi in cui l’ufficio non tenga conto dell’istanza di adesione proposta dal contribuente e vada a notificare l’atto impositivo al contribuente, questi potrà presentare di nuovo istanza di adesione, ai sensi del co. 2 dell’art. 6, oppure potrà agire per via giudiziale proponendo il ricorso giurisdizionale. La prassi professionale più diffusa consiglia di produrre un’istanza il più dettagliata possibile, contro argomentando puntualmente ai rilievi dell’organo verbalizzante, allegando anche l’eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni. È evidente che in questo modo viene maggiormente stimolata l’attenzione dell’ufficio a rivedere la propria posizione, non solo alla luce degli argomenti esposti nel PVC e avversati dal contribuente, ma anche attraverso l’ulteriore documentazione presentata da quest’ultimo. Inoltre, dato che l’istanza è presentata contro

un PVC, atto non impugnabile59, è chiaro che non ha luogo la sospensione dei termini entro i quali

potrà essere proposta l’impugnativa, né produce ulteriori e diversi benefici o vantaggi.

In secondo luogo, proseguiamo analizzando il caso nel quale sia ancora il contribuente ad avviare il procedimento, questa volta a seguito del rilascio nei suoi confronti di un avviso di accertamento o di rettifica. In assenza di analoga iniziativa da parte dell’ufficio dell’Amministrazione, tramite la presentazione di un invito a comparire al contribuente, quest’ultimo può proporre in via autonoma l’istanza di accertamento con adesione. In essa, il contribuente, richiede l’instaurazione di un contraddittorio ai fini di una definizione concordata della pretesa del Fisco. L’istanza è redatta in carta libera, deve necessariamente contenere un recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail del contribuente (dato che l’ufficio potrà chiamarlo a comparire per via telefonica o eventualmente anche per via telematica) e dovrà, inoltre, essere proposta nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto contestato. L’istanza può essere spedita o consegnata direttamente all’ufficio competente, da quel momento si produce la sospensione di 90 giorni del termine entro il quale è possibile impugnare l’atto

notificato60. In ogni caso, l’istanza di accertamento con adesione deve essere presentata prima

59 Cfr. Cass., sent. 28 aprile 1998, n. 4312, in banca dati Fisconline. In dottrina, sulla non impugnabilità del processo

verbale di constatazione si veda Tesauro F., Manuale del processo tributario, II ediz., Giappichelli, Torino, 2014, pag. 103.

60 Ciò poneva il problema di capire se l’istanza spedita a mezzo posta che fosse giunta all’ufficio dopo il sessantesimo

giorno dalla notifica dell’atto di accertamento era o meno capace di sospendere il termine, evitando di rendere l’atto definitivo. Tale questione si poneva poiché la circolare 235/E del ‘97 ammetteva l’uso del servizio postale per inviare la domanda, tacendo però sulla rilevanza del giorno di invio o di ricevimento della comunicazione. Tale problema è stato

34 dell’impugnazione dell’avviso di accertamento di fronte alla CTP. Inoltre, l’impugnazione dell’atto nel corso del procedimento di adesione comporta la rinuncia all’istanza stessa, essendo le due azioni in evidente conflitto tra di loro. Con riguardo al contenuto che la richiesta formulata da parte del contribuente deve assumere, si può distinguere tra un contenuto “obbligatorio” e un contenuto “eventuale”. Con riferimento ai dati obbligatori, nell’istanza di adesione dovranno trovare spazio le indicazioni relative a: l’ufficio competente a ricevere l’istanza; generalità del contribuente che propone l’istanza; estremi dell’atto di accertamento o di rettifica (data di notifica, numero, annualità accertata). Invece, con riferimento ai dati eventuali, come si è detto prima, sarebbe opportuno allegare

tutta l’ulteriore documentazione che supporti le controdeduzioni prospettate nell’istanza61. Ciò è utile

perché potrebbe rendere più spedito il procedimento di definizione, anche se dall’altra parte, nell’eventualità di un esito infruttuoso dell’iter, l’Amministrazione già sarebbe a conoscenza della strategia difensiva del contribuente (sempre che questi decida di impugnare l’atto).

Infine, trattiamo dell’ipotesi nella quale sia l’ufficio impositore ad avviare il procedimento tramite l’invito del contribuente all’instaurazione del contraddittorio. Il co. 4 dell’art. 6, dispone che “entro

15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio telefonicamente o telematicamente formula al contribuente l’invito a comparire”. È necessario osservare che il termine dei 15 giorni non

è perentorio ma ordinatorio, dunque il mancato rispetto dello stesso non ha materialmente nessun riflesso sul rapporto tra contribuente e Amministrazione. Al fine di permettere un corretto svolgimento del contraddittorio, il co. 3 dell’art. 6 prevede la sospensione dei termini di impugnazione dell’atto per 90 giorni. Quella di cui si tratta è una sospensione automatica, cioè non è necessario che il contribuente presenti alcuna richiesta di fronte all’ufficio perché la sospensione sia attivata. Quest’ultima riguarda non solo i termini di impugnazione dell’atto ma anche la riscossione in via frazionata. Le particolari ed informali modalità di convocazione del contribuente da parte dell’Amministrazione, sono ulteriore prova del fatto che l’invito non ha assolutamente natura

obbligatoria62. Difatti, l’eventuale inattività dell’ufficio, non pregiudica il diritto di difesa del

contribuente che sarà manifestato alla scadenza del periodo di sospensione.

2. Fase del contraddittorio

poi risolto nel 2002 con la circolare n. 28/E, con la quale si intende tempestiva la domanda spedita (rileva dunque la data di spedizione, non quella di ricevimento dell’ufficio) entro i 60gg dal giorno di notifica dell’atto di accertamento.

61 Al di là della documentazione che nello specifico supporta le controdeduzioni del contribuente a quanto asserito da

parte dell’ente impositore, pare comunque utile che venga allegato l’avviso di accertamento oggetto dell’istanza di adesione e la procura rilasciata al professionista che eventualmente assiste il contribuente. In tal modo si rende di certo più agevole e tendenzialmente più celere la risposta dell’ufficio.

62 La formulazione letterale della norma, nel corso del tempo, ha comportato il sorgere di forti dubbi sull’obbligatorietà

o sulla mera discrezionalità dell’ufficio alla formulazione dell’invito. In dottrina, si veda Capolupo S., Le modifiche

all’accertamento con adesione, in Il Fisco, Milano, n. 47/2008, pag. 8394. In giurisprudenza, si abbia riguardo per Cass.,

35 Momento centrale di tutto l’iter è, senza ombra di dubbio, l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Questa è la fase dibattimentale nella quale le parti in causa verificano se vi sia o meno la possibilità di trovare un punto d’intesa sui rilievi contestati, pervenendo a una maggiore

ponderazione nella qualificazione e determinazione della pretesa tributaria63.

Le modalità operative previste per l’attivazione dell’accertamento con adesione, per quel che interessa la nostra trattazione, sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs.. n. 218/1997. Tralasciando la modalità disposta dall’art. 5, caratterizzata da una forte componente discrezionale dell’ufficio, occorre concentrare la nostra attenzione sulla modalità dell’art. 6, dove il contribuente, con apposita istanza in carta libera, può richiedere all’ente impositore di essere invitato per istaurare il contraddittorio, e quest’ultimo, ai sensi dell’art. 6, co. 4, D.Lgs.. n. 218/1997, entro 15 giorni dalla richiesta formula al contribuente l’invito a comparire. La previsione normativa in questione ha suscitato non pochi dubbi sull’effettiva presenza di una componente discrezionale ovvero di un obbligo giuridico ricadente in capo all’ufficio relativamente all’avvio della fase di contraddittorio con il contribuente.

In conclusione, per ciò che concerne i possibili esiti del contraddittorio, si possono schematicamente così sintetizzare: 1) si giunge alla sottoscrizione dell’atto di adesione, ciò potrebbe voler dire che il contribuente ha prestato adesione all’intero importo proposto dall’ufficio; oppure che il contribuente ha prestato adesione a tutte le contestazioni sollevate dall’ufficio per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente proposto dall’ente impositore; od ancora, che il contribuente ha prestato adesione solo ad alcune contestazioni, avendo rinunciato la struttura coinvolta alle altre. 2) Non si giunge alla sottoscrizione dell’atto di adesione, ciò potrebbe voler dire che il contraddittorio instaurato ha avuto esito infruttuoso ovvero che l’Amministrazione ha rinunciato all’imposizione ritirando l’atto in autotutela.

3. Fase della redazione dell’atto di adesione

Avviandoci verso la conclusione del percorso, la terza fase è quella dell’eventuale raggiungimento dell’accordo. Quello che viene definito dall’art. 7 “atto di accertamento con adesione”, lo si può intendere come passo finale del procedimento quando un accordo tra Fisco e contribuente sia stato raggiunto. L’atto deve essere sottoscritto dal contribuente o dal procuratore oppure dal direttore

dell’ufficio o da un suo delegato64. Con riguardo alla delega rilasciata dal direttore ad altro

funzionario, si potrebbero presentare dei problemi qualora essa non sia stata conferita oppure quando

63 Cfr. Antico G., Fusconi V., Adesione senza contraddittorio. E’ possibile successivamente utilizzare l’istituto dell’adesione?, in Il Fisco, Milano, n. 31/2008, I, pag. 5578. In sostanza, il contraddittorio dovrebbe avere la funzione di

scongiurare l’emanazione di avvisi d’accertamento che risulterebbero essere del tutto inutili poiché incapaci di dar luogo a gettito e tali da incrinare ulteriormente il già difficile rapporto Fisco-contribuente.

64 Il funzionario delegato, in linea con quanto prevede la circolare 235/E del 1997, “non deve avere qualifica inferiore all'ottava”.

36 venga conferita ma risulti essere viziata. Nel primo caso, poiché il funzionario che ha sottoscritto l’atto non era stato delegato, l’atto si intende come non firmato e quindi improduttivo di effetti. Nel secondo caso, la delega è stata conferita ma risulta essere viziata, in tal caso si ritiene ragionevole concludere che l’irregolarità abbia rilevanza soltanto interna all’ufficio. In conseguenza di quanto si è appena affermato, pare che nulla possa precludere al contribuente o al professionista che lo assiste di richiedere l’esibizione della delega conferita dal direttore al funzionario. Infine, si ricorda che ai sensi dell’art.7 "l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare,

sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato [...]". La copia dell’atto non

viene subito rilasciata al contribuente, ma nel termine di 10 giorni dal pagamento, previa l’esibizione della quietanza di pagamento dell’intero importo o della prima rata. Giunti a questa fase del procedimento, il funzionario addetto, dovrà archiviare la pratica allegando la copia dell’atto di adesione e la quietanza di pagamento.

4. Fase del perfezionamento dell’accordo

Concludendo questo breve riepilogo delle quattro fasi nelle quali si articola l’iter procedimentale dell’accertamento con adesione, è appena il caso di ricordare che esso non si perfeziona con la mera sottoscrizione dell’atto di adesione, bensì con il pagamento delle somme indicate nell’atto stesso. L’adempimento all’obbligazione individuata nell’atto di adesione dovrà intervenire entro 20 giorni dall’apposizione della sottoscrizione e dovrà risultare da opportuna quietanza.