CAPITOLO 2. Analisi dei singoli strumenti deflattivi del contenzioso
2.4 Il reclamo e la mediazione tributaria
2.4.2 La procedura di reclamo e mediazione
Ancor prima di prendere in considerazione le singole fasi nelle quali si articola la procedura di reclamo-mediazione, pare opportuno definire l’ambito di applicazione dell’istituto. Come si è succintamente osservato all’inizio del paragrafo, lo strumento in questione trova applicazione soltanto per determinate liti, o meglio, per liti tributarie aventi un certo valore. L’art. 17-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92, sancisce che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti […]”.
Il legislatore, individuando specifici criteri, ha puntualmente delimitato l’ambito di applicazione dell’istituto in esame. Essi sono riguardanti:
La tipologia dell’atto impugnato: esso dovrà essere uno di quelli impugnabili ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs n. 546/92;
Il soggetto che ha prodotto l’atto contestato: ossia solo e soltanto l’Agenzia delle Entrate105;
Il valore della controversia: esso non dovrà essere superiore alla soglia dei 20.000 euro,
calcolando tale valore sulla base di quanto dispone l’art. 12, co. 5, dello stesso decreto106.
I requisiti dovranno essere tutti compresenti affinché, per l’atto oggetto di contestazione, a pena di improcedibilità del ricorso, si renda obbligatorio il preliminare esperimento del reclamo rispetto alla proposizione del ricorso di fronte alla CTP.
Veniamo ora a trattare i veri e propri aspetti procedurali del reclamo-mediazione. In modo schematico, si possono distinguere due fasi principali nelle quali si articola la procedura:
1) La prima fase, necessaria e obbligatoria, è di carattere amministrativo e si svolge dinanzi all’Agenzia delle Entrate con la quale si instaura il contraddittorio;
105 Se la previsione in questione poteva essere intesa come un difetto dell’istituto, ed effettivamente da più parti era stata
criticata questa limitazione, esso è venuto meno con le modifiche apportate alla disposizione da parte del D.Lgs. n. 156/2015, disponendo che il reclamo debba essere presentato anche per atti emessi da parte di enti diversi.
106 “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. Inoltre, la circolare n. 9/E del 2012, relativamente a casi nei quali non risulta agevole determinare il
58 2) La seconda fase, eventuale, è invece di tipo processuale e ha luogo, senza alcuna interruzione, di fronte alla CTP nel caso in cui non intervenga un provvedimento risolutivo della controversia nella prima fase.
L’atto introduttivo dell’intera procedura è il reclamo107, esso ha come primo obiettivo l’avvio della
fase amministrativa, ma è altresì disciplinato allo stesso modo del ricorso giurisdizionale, essendo per esso prescritti da parte della legge la stessa forma-contenuto e le medesime modalità di presentazione dell’atto introduttivo del processo. È proprio la funzione, che potremo definire “pre-processuale” del reclamo, a giustificare il rinvio alle norme riguardanti la redazione e la proposizione del ricorso. L’atto introduttivo della fase amministrativa, a pena di inammissibilità, dovrà avere lo stesso contenuto del ricorso, di cui si dà menzione all’art. 18. Sarà necessario che esso contenga: il riferimento alla CTP a cui sarà, eventualmente, diretto; le generalità del ricorrente o di chi legalmente lo rappresenta; il riferimento alla Direzione Provinciale o Regionale dell’Agenzia a cui è rivolto; i riferimenti all’atto oggetto di contestazione; l’oggetto della domanda; i motivi che supportano la
domanda stessa108 e l’indicazione del valore della controversia (che dovrà essere necessariamente
sotto i 20.000 euro).
Inoltre, all’interno dell’istanza di reclamo il contribuente potrà liberamente decidere di inserire una proposta di mediazione, opportunatamente motivata, corredata dal ricalcolo dell’originale pretesa erariale. Preme sottolineare che la proposta di mediazione deve essere motivata, ciò vuol dire che il contribuente dovrà esporre in modo compiuto le ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero condurre a una riconsiderazione dell’importo dedotto da parte dell’ufficio.
Una volta presentata l’istanza, l’apposita struttura dell’Amministrazione provvederà alla sua trattazione, valutando la presenza di tutti gli elementi di contenuto richiamati da parte della legge e verificando la sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità dell’istanza (tardiva presentazione, mancanza della sottoscrizione del contribuente, valore della controversia eccedente la soglia dei 20.000 euro, ecc.).
Una volta condotto questo esame preliminare, qualora non siano stati ravvisati elementi per cui l’istanza debba essere dichiarata inammissibile, l’ufficio procederà con una valutazione di merito. Esso, dovrà attentamente ponderare la fondatezza delle motivazioni addotte da parte del contribuente e, se del caso, procederà ad annullare in parte ovvero integralmente l’atto reclamato. Nell’ipotesi di
107 L’art. 17-bis, co.1, prevede che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo”; pertanto la
legittimazione attiva a presentare reclamo è la stessa legittimazione attiva del processo tributario.
108 Questa indicazione risulta essere di fondamentale importanza, poiché, in primo luogo, si giustifica e si supporta la
domanda presentata; in secondo luogo, qualora la fase del reclamo-mediazione non dovesse andare a buon fine, non potranno essere proposti “motivi nuovi” in aggiunta a quelli già inseriti nel reclamo-ricorso, a meno che non si rientri nella fattispecie di cui all’art. 24, co. 2.
59 annullamento totale dell’atto contestato, l’Amministrazione emetterà un provvedimento di autotutela, ritirando l’atto stesso e non potendo più in nessun modo rivalersi sul contribuente istante. Nell’evenienza in cui l’ufficio ritenga insussistenti i presupposti per procedere all’annullamento totale o parziale dell’atto, potrà decidere di intraprendere la via della mediazione con il contribuente. In tale circostanza, inviterà il contribuente a pagare l’imposta rideterminata e le relative sanzioni abbattute del 40%; oppure, qualora ritenga che non sia possibile giungere a una definizione concordata, dovrà portare a conoscenza del contribuente il provvedimento di diniego. Nell’ipotesi in cui il reclamo venga accolto parzialmente, l’ente impositore, se ritiene che vi siano i presupposti per giungere a una soluzione condivisa, potrà decidere di accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente, ovvero, in sua assenza, inviterà il contribuente a un contraddittorio
“informale”109 prima di formulare una eventuale proposta di mediazione con la quale porre fine alla
controversia. In tutti e due i casi di cui abbiamo detto, ossia mediazione proposta dal contribuente o dall’ufficio, affinché la questione si chiuda sarà necessario che venga predisposto un “atto di mediazione” sottoscritto da ambedue le parti entro il termine di 30 giorni previsto all’art. 22 dello stesso decreto. Quest’atto dovrà contenere l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute).
2.4.3 Effetti della proposizione dell’istanza di reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione