4.2 (Segue) Le osservazioni critiche alla teoria del Carnacini rivolte dalla dottrina.
4.4. Effetti sostanziali del pignoramento: ampiezza e tempo di verificazione L’art 2917 c.c.
Prima di considerare gli effetti del pignoramento di crediti, è opportuno richiamare un concetto, ormai oggi unanimamente sostenuto e cioè che il terzo debitore, in quanto terzo rispetto all’esecuzione intrapresa contro il titolare del credito, non deve venir pregiudicato o non deve veder alterata in peggio la sua situazione giuridica, se non nei ristretti limiti in cui ciò appaia necessario e sufficiente a garantire il buon esito dell’esecuzione forzata.
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L’esecuzione sul credito non si esegue contro il terzo, ma verso il terzo, in quanto questi non può essere considerato soggetto passivo della sanzione esecutiva in atto.
Abbiamo tuttavia, avuto già modo di vedere come, nell’espropriazione presso terzi, si creino delle situazioni in cui interesse del creditore procedente ed interesse del debitor debitoris non potrebbero essere entrambi tutelati. In tali casi il legislatore ha dovuto fare delle scelte, sacrificando l’interesse di uno per realizzare quello dell’altro. Tendenzialmente è proprio quello del terzo ad essere sacrificato.
Se la disciplina degli effetti del pignoramento è basata sul principio, emergente dalle disposizioni degli art. 2913 e seguenti c.c., dell’inefficacia relativa degli atti di disposizione della res pignorata, ciò vale anche in ordine al pignoramento di crediti.
Se infatti è lecito asserire che il principio generale dell’inefficacia relativa degli atti di disposizione della res pignorata, quale che sia la forma di pignoramento prescelta, trova la sua base normativa nel precetto dell’art. 2913, occorre aggiungere che ciò non è sufficiente ad esaurire la più complessa realtà degli effetti del pignoramento di crediti.
Con l’art. 2913 c.c., il legislatore ha disposto l’inefficacia di un possibile atto di trasferimento del credito, che dovesse essere posto in essere dal debitore esecutato. Ma, quando il pignoramento ha ad
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oggetto un credito, oltre a questi atti che si proiettano all’esterno del rapporto credito-debito, il creditore procedente ha bisogno di essere tutelato di fronte a possibili atti dispositivi all’interno del rapporto esecutato-terzo debitore.
Per quanto riguarda il fine del rapporto tra esecutato e terzo debitore, è dettato l’art. 2917 che così recita: “Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione”.
E’ con tale norma che si disciplinano gli effetti sostanziali tipici del pignoramento.
Gli interrogativi che ruotano attorno all’art. 2917 c.c. sono essenzialmente due:
1. a quali fattispecie estintive si riferisce l’articolo ? 2. Da quale momento si verifica la detta indisponibilità?
Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta la possiamo ritrovare nelle parole di Bove. Ad avviso dell’autore, “l’art. 2917 c.c. infatti ,non pone alcuna distinzione tra possibili fattispecie estintive del
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credito, dichiarandole tutte opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti”72.
Questo però è stato ritenuto esagerato da una parte della dottrina, la quale, distinguendo tra atti estintivi e fatti estintivi, non dipendenti dalla volontà né dell’esecutato né del suo debitore, ha ricollegato solo ai primi l’inopponibilità in sede esecutiva.
Tuttavia, in fondo, gli stessi sostenitori di questa interpretazione dell’art. 2917 c.c. si rendono conto di avere a che fare con una disposizione che non lascia molti spazi per un’interpretazione restrittiva. Secondo Bove , la realtà è che, prendendo l’art. 2917 c.c. per quello che dice alla lettera, il terzo non solo non può attivarsi per estinguere il suo debito, ma non può neppure giovarsi di fattispecie estintive che non dipendano dalla sua volontà.
Tale inequivocabilità della norma in esame e l’impossibilità, quindi, di una sua interpretazione restrittiva è riconosciuta dalla giurisprudenza73 e dalla dottrina, tra cui Colesanti.
Secondo quest’ultimo, l’art. 2917, “non proclama l’inefficacia in pregiudizio dell’espropriazione in corso di determinati atti di disposizione, si tratti o non di atti estintivi del credito pignorato, ma
72 Bove, Dell’espropriazione presso terzi, in BOVE-CAPPONI, MARTINETTO-SASSANI; Effetti sostanziali del pignoramento, in Giur. Sist. di dir. proc. civ. diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1988, p. 390 ss.;
73 Cass., 26 settembre 1979, n. 4970, in FI, 1980, I, 95; Cass., 8 febbraio 1972, n. 333, in FI, 1972, I, 2514 con nota di Proto Pisani; Cass., 20 novembre 1970, n. 2446, in RGI, 1970, voce <<Esecuzione e pign. in genere>>, 35; Cass., 29 agosto 1962, n.2697, in FI, 1962, I, 1793;
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prende in considerazione direttamente l’estinzione del credito pignorato sancendone l’inopponibilità al creditore procedente e agli intervenuti; insomma, è un effetto giuridico (l’estinzione del credito) che vien dichiarato inoperante in pregiudizio dell’espropriazione, senza alcun rilievo per l’atto o il fatto costitutivo di quell’effetto, quale che ne sia dunque la relativa fattispecie, un atto di disposizione o un mero fatto estintivo: tant’è vero che la norma parla, genericamente, di “cause” di estinzione del credito “verificatesi in epoca successiva al pignoramento”, senza distinzione tra causa e causa, ed in particolare senza distinguere tra fatti estintivi volontari e involontari”,ed ancora, “è lecito affermare che l’area coperta dalla previsione dell’art. 2917 è più vasta di quanto richiederebbe una semplice estensione al pignoramento di crediti, del generale principio dell’inefficacia degli atti di disposizione dei beni pignorati (…), grazie all’amplissima sfera di inefficacia sancita dall’art. 2917 c.c., è d’uopo convenire che la prevalenza dell’azione esecutiva, e del processo posto in moto con il suo esercizio, si manifesta pur di fronte a fatti o vicende relative al credito pignorato che nulla hanno a che vedere con il potere di disposizione del debitore esecutato-titolare del credito e nemmeno con l’attività eventualmente posta in essere dal terzo debitore dopo il pignoramento per dare vita a fattispecie estintive del credito pignorato”.74
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Passando ora alla seconda domanda, all’inizio del paragrafo, ci si chiedeva quale fosse il momento di decorrenza di questi effetti sostanziali del pignoramento del credito.
Il discorso risulta molto complicato, in quanto si deve fare i conti con la struttura complessa del pignoramento presso terzi.