LA NATURA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE ED I RIMEDI ESPERIBILI DAL TERZO CONTRO D
3.3. Ordinanza di assegnazione e mezzi di gravame Il ricorso straordinario in Cassazione ex art 111 Cost e il regolamento
di competenza.
Tratteggiate le caratteristiche e la natura dell’ordinanza di assegnazione del credito, è possibile ora esaminare quale dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento siano esperibili nei confronti di tale provvedimento.
La decisione della Corte Suprema40 che ha rappresentato lo spunto per queste considerazioni ammette, contrastando un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la ricorribilità in cassazione ex art. 111 cost. (ossia per violazione di legge) dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che revoca la precedente ordinanza di assegnazione del credito, sostenendo che nei confronti di tale provvedimento, avente carattere decisorio, non sarebbe stata proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. prevista solamente per censure attinenti al rito, o comunque alla forma degli atti esecutivi.
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La Corte giunse a questa conclusione, ponendo alla base della sua decisione alcuni dei principi fondamentali accolti da dottrina e giurisprudenza, e prevedendo la ricorribilità ex art. 111 cost. al provvedimento in questione pur non avendo esso forma di sentenza.
E’ necessario solo che il provvedimento abbia natura decisoria e non sia impugnabile con alcuno specifico gravame.
N.B. è opportuno evidenziare che ai fini della applicabilità dell’art. 111 cost. la dottrina è concorde nell’affermare che tale norma porti con se un’autonoma nozione di sentenza che, in parte, si distacca dalla definizione e dalla qualificazione accolte dagli art. 132 e 279 c.p.c.
Perché un provvedimento sia ricorribile in cassazione, ai sensi del 111 cost., è necessario che, dunque, possegga natura decisoria e, conseguentemente, che sia idoneo a dare luogo a cosa giudicata: ma la autorità di giudicato potrà essere attribuita solo a quei provvedimenti che concludano un’attività giurisdizionale di cognizione.
Ulteriore requisito, come già visto, è che il provvedimento non sia impugnabile con alcun altro mezzo, ma che il ricorso all’art. 111 cost. rappresenti, nel caso di specie, la garanzia prevista dall’ordinamento per assicurare almeno due gradi di giurisdizione.
La domanda che viene spontaneo porci è la seguente: l’ordinanza di assegnazione rispetta questi requisiti indispensabili?
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La risposta è negativa. Come abbiamo poc’anzi detto , tra gli elementi fondamentali che giustificano il ricorso ai sensi dell’art. 111 cost, troviamo l’idoneità ad incidere sui diritti e cioè che tale pronuncia sia il risultato finale di un procedimento in cui, essendo nata una controversia sui diritti, fosse stato necessario adire un giudice per risolverla.
Nel nostro caso, l’ordinanza di assegnazione, non possiede tale requisito, in quanto rappresenta solamente la pronuncia conclusiva di un procedimento esecutivo e come tale assume la funzione di strumento per la soddisfazione di un diritto certo e riconosciuto, e cioè il diritto del creditore procedente.
Per quanto riguarda il secondo requisito indispensabile per il ricorso ai sensi del 111 della cost, e cioè l’impossibilità di esperire nei confronti di esso alcun altro mezzo di impugnazione, si veda come in realtà, sia ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi del 617 c.p.c.
Questa opposizione, infatti, è esperibile oltre che dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione, anche da tutti i soggetti destinatari dei singoli atti esecutivi, anche se tali soggetti rivestono nel processo un ruolo marginale.
Con l’opposizione ex art, 617 c.p.c. non si contesta il diritto del creditore procedente a promuovere l’esecuzione forzata, bensì la
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illegittimità, o l’irregolarità di cui, eventualmente, tale esecuzione, o meglio, i singoli atti siano affetti.
Se il rimedio è esperibile nei confronti di tutti gli atti dell’esecuzione, essendo esso stesso un atto dell’esecuzione, sarà quindi ad esso applicabile. Proprio l’ammissibilità del rimedio previsto dall’art. 617 c.p.c. farà cadere anche la seconda condizione prevista per la ricorribilità in cassazione, ossia la mancanza di altri mezzi di impugnazione.
Infatti,quanto detto fino ad ora è applicabile anche in relazione al regolamento di competenza.
Affinché si abbia una sentenza (anche implicita) sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga la negazione o l’affermazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa.
Su queste basi è stato escluso il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, in ragione di una qualificazione dei medesimi come diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell’esecuzione e non destinati a risolvere, in maniera
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definitiva, una controversia tra le parti sulla quale possano nascere questioni di competenza del giudice.
3.4. (Segue). L’appello.
Considerazioni non troppo dissimili da quelle a cui ha dato luogo il problema della ricorribilità, ai sensi dell’art. 111 Cost., dell’ordinanza di assegnazione del credito, possono essere fatte per l’appellabilità del provvedimento de quo nei modi ordinari.
Non risulterebbe fuori luogo porsi questo quesito, in quanto la giurisprudenza della Corte suprema, ha individuato varie ordinanze che, essendo definite quali aventi natura di sentenza, sono state sottoposte al relativo regime.
Si è poi autorevolmente sostenuto che, ai fini dell’impugnabilità, dovrà considerarsi sentenza ogni provvedimento di natura decisoria, con i caratteri stabiliti dall’art. 132 c.p.c., anche se in concreto abbia assunto una forma diversa.
Lo stesso vale per quei provvedimenti, che oltre a presentare quei caratteri, siano stati erroneamente emessi in forma di ordinanza, mentre la legge prescriveva per essi la forma della sentenza.
Seguendo questa linea, si giunge ad escludere la possibilità di utilizzare l’impugnazione nei modi ordinari, tale impugnabilità è
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negata per la natura stessa dell’ordinanza di assegnazione del credito, natura strumentale-esecutiva e non cognitiva.