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Il pignoramento di crediti secondo la procedura ex art 492-bis c.p.c.

2.5 (Segue) Iscrizione a ruolo Dubbi , perplessità e precisazioni.

2.11. Il pignoramento di crediti secondo la procedura ex art 492-bis c.p.c.

Veniamo ora al caso in cui l’ufficiale giudiziario abbia preventivamente proceduto alla ricerca in via telematica dei beni da pignorare.

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L’art. 19, comma 1 lett. d) della legge 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente le modifiche intervenute con la legge 132 del 2015, hanno innovato profondamente il sistema delle modalità di ricerca dei beni da pignorare rendendo certamente più efficace l’azione esecutiva del creditore procedente, introducendo l’art. 492-bis c.p.c.

Come detto sopra, l’art. 492-bis c.p.c. consente la ricerca dei beni da pignorare su istanza del creditore ma con la previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L’istanza deve essere presentata al presidente del tribunale previo versamento di un contributo unificato attualmente fissato in euro 43, inoltre ad essa deve essere allegato il titolo esecutivo,in quanto l’autorizzazione è subordinata alla verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

E’ bene precisare che la norma non attribuisce alcun potere discrezionale al presidente del tribunale con la conseguenza che , in presenza di un titolo esecutivo, quell’autorizzazione non potrà che essere concessa. Il provvedimento di autorizzazione (che si svolge inaudita altera parte) non è un provvedimento idoneo al giudicato essendo una mera autorizzazione procedimentale.

Un’autorizzazione procedimentale che, così come strutturata, ha ad oggetto una verifica che già compiva (e compie) l’ufficiale giudiziario

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e che rientrava tranquillamente nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze professionali.

Una volta conclusa la verifica, il presidente del tribunale autorizzerà l’ufficiale giudiziario all’accesso, ossia lo autorizzerà ad accedere “mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale, nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito di titolo esecutivo e del precetto; anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.

Il creditore per parte sua, ha la facoltà di partecipare alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’art. 492-bis c.p.c. A tal fine sarà necessario presentare una preventiva richiesta secondo le modalità di cui all’art. 165 disp. att. c.p.c.

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Se l’accesso alle banche dati telematiche consentirà di individuare crediti vantati dal debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità del terzo, l’ufficiale giudiziario notificherà d’ufficio al debitore ed al terzo il verbale, che dovrà contenere sia l’indicazione del credito per cui si procede sia l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto, oltre agli altri elementi previsti dalla norma.

Se l’accesso alle banche dati consentirà di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo, che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottoporrà a pignoramento quelle scelte dal creditore.

Il creditore, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata ha dieci giorni di tempo per comunicare su quali beni o crediti vuole che sia effettuato il pignoramento. In caso di comunicazione fuori termine, la richiesta di pignoramento perderà efficacia. I termini decorrono dalla comunicazione ( art. 155-ter, 2° comma, disp. att. c.p.c.).

Rimane tuttavia in dubbio che cosa accada quando i crediti non siano sufficienti a coprire il credito vantato dall’istante.

Bisogna stabilire se la previsione di cui all’art. 492-bis c.p.c. sia stata pensata avendo a mente l’ipotesi di individuazione di crediti o beni che, da soli e singolarmente presi, siano sufficienti a coprire le pretese dell’istante e se dunque, sia possibile che l’ufficiale giudiziario

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proceda, in tal caso, a porre in essere due diverse forme di pignoramento “d’ufficio”, oppure se sia comunque il creditore, una volta che gli sia stato comunicato il luogo di collocazione dei beni, a doversi attivare per effettuare un ulteriore pignoramento.

La scelta dell’una o dell’altra lettura non è priva di conseguenze posto che soltanto nel caso in cui si proceda ai sensi del’art. 492-bis c.p.c. , ossia a seguito dell’attività di indagine compiuta dall’ufficiale giudiziario, è dovuto a quest’ultimo un ulteriore compenso fissato nella misura del 5 o del 6 per cento. Tale compenso in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo è posto a carico del creditore procedente.

Nell’ipotesi di pignoramento su iniziativa dell’ufficiale giudiziario, l’onere di iscrivere la causa esecutiva a ruolo spetterà comunque al creditore.

A tal fine l’art. 543, 5° comma, c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario restituisca al creditore il titolo esecutivo, il precetto ed il verbale di pignoramento notificato al debitore ed al terzo.

Una volta decorso il termine previsto dall’art. 501 c.p.c., egli potrà chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili del debitore che si trovano presso il terzo ovvero l’assegnazione dei crediti.

L’art. 543, 5° comma, c.p.c. attribuisce tale facoltà anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

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A seguito dell’istanza di assegnazione o vendita, il giudice dell’esecuzione sarà tenuto a fissare , con decreto, la data dell’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 e 553 c.p.c.

Dunque, mentre in caso di pignoramento presso terzi la data di tale udienza è individuata dal creditore procedente , nell’ipotesi di pignoramento presso terzi su iniziativa dell’ufficiale giudiziario essa è fissata dal giudice.

Il decreto, oltre all’indicazione della data di udienza, deve contenere l’avvertimento di cui all’art. 543, 2° comma, n. 4 c.p.c., e deve essere notificato al debitore ed al terzo a cura del creditore procedente o, in alternativa, a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Difatti , affinché questa forma di pignoramento si perfezioni e sia possibile procedere all’assegnazione o alla vendita, è parimenti necessario che il terzo effettui la dichiarazione ovvero che tenga consapevolmente un contegno inerte. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la dichiarazione ovvero il domicilio del creditore procedente, sono già noti al terzo in quanto contenuti nel verbale-atto di pignoramento che l’ufficiale giudiziario ha provveduto a notificare al debitore ed al terzo ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.

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Se all’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita il creditore procedente afferma di non aver ricevuto alcuna dichiarazione scritta da parte del terzo, il giudice fisserà un’altra udienza secondo le modalità indicate nell’avvertimento di cui all’art. 543, 4° comma, c.p.c. contenuto nel decreto notificato al terzo. Sembrerebbe possibile che il terzo possa rendere la dichiarazione anche in forma orale, presentandosi all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione.

Da questo momento in poi, l’iter del pignoramento presso terzi coinciderà con quello ex art. 543 c.p.c., al quale pertanto si rinvia.

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CAPITOLO III

LA NATURA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE