• Non ci sono risultati.

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 110% è necessario che le

persone fisiche (IRPEF)

oppure i

condomini

effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

1. Il numero e la data della fattura 2. la causale del versamento;

3. il codice fiscale del beneficiario della detrazione (e/o numero di partita IVA);

4. il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico.

5. Il riferimento alla legge

Se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche - devono essere cointestate

La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali. E’

pertanto strettamente consigliato

rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (Superbonus)

e non procedere in forma autonoma.

La circolare dell' AdE n.24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che è possibile anche utilizzare i bonifici già predisposti ai fini dell'EcoBonus e del BonusCasa.

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. Decreto Rilancio art. 119 - rif. Fattura n°

… del … a favore di … (P.IVA …). Beneficiario della detrazione … Cod. Fiscale …

L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il

aspetto fiscale

mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Come già previsto per le altre tipologie di detrazioni, anche sui bonifici per il Superbonus verrà applicata una ritenuta d’acconto dell’8% (per approfondire: rif.

FAQ n.14

del documento UNICMI Vasistas 1.2021, riferita agli interventi di riqualificazione energetica).

4 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Nel caso di

lavori a cavallo di date in cui è stata introdotta l’aliquota di detrazione del 110%,

bisogna considerare questi due principi:

 per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (

principio di cassa

), indipendentemente dalla data di avvio dei lavori.

 per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (

principio di competenza

), indipendentemente dalla data di avvio dei lavori.

Conseguentemente, in relazione ad interventi che beneficiano del Superbonus 110% inerenti ai serramenti (e le schermature solari/chiusure oscuranti)

le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali

possono detrarre al 110% gli importi pagati

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

(compreso).

Ad esempio, un intervento ammissibile al Superbonus 110% iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 (a partire dal 1° luglio 2020) e nel 2021;

Mentre

i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale

possono detrarre al 110% gli importi fatturati

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

(compreso).

Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali

relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva

, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta,

la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino

.

Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Al principio di cassa e al principio di competenza ci si deve riferire anche ai fini della

dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese

.

Le persone fisiche e gli altri soggetti per cui vale il principio di cassa e il periodo di imposta coincide con l’anno solare possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui le hanno sostenute a mezzo di bonifico bancario.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l’anno solare sono invece di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti

È opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, CAF) al fine di individuare la categoria di contribuente a cui si appartiene.

Ai fini delle detrazioni fiscali le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali devono necessariamente pagare le spese con

bonifico bancario

mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali si applica il principio di cassa e pertanto fanno fede le date di pagamento a mezzo bonifico bancario ai fini sia dell’aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

I titolari di reddito di impresa o professionale si applica il principio di competenza e pertanto fanno fede le date delle fatture ai fini sia dell’aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n.24/E dell'8 agosto 2020, ha chiarito che

ai fini dell'accesso al Superbonus 110% valgono

le

date di sostenimento delle spese inerenti ai lavori trainanti

, che perciò dovranno essere obbligatoriamente comprese tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

Le spese per gli interventi trainati

tra cui quelle

di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari

, devono invece soddisfare due condizioni per accedere al Superbonus 110%:

1. essere

sostenute dal 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022;

2. essere

sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti.

Se un contribuente ha sostenuto le spese per un intervento trainante, come la coibentazione delle strutture opache nell'aprile 2020, non ha diritto al Superbonus 110% perché in quel periodo tale detrazione non era ancora in vigore.

Di conseguenza, non può beneficiare del Superbonus neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre (interventi trainati), neanche se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’entrata in vigore del Superbonus, ad esempio a ottobre 2020.

in sintesi

esempio

5 LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 110%

Il Decreto Rilancio all'art. 121 ha introdotto la possibilità per il contribuente che sostiene le

spese di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari, dal 1°

gennaio 2020 al 30 giugno 2022

di usufruire, in luogo delle detrazioni fiscali:

1. della

cessione del credito d'imposta

ad altri soggetti (*). È ammessa la possibilità di infinite ulteriori cessioni a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, etc.),

oppure

2. di usufruire di uno

sconto sul corrispettivo dovuto

(**), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano lo sconto effettuato sotto forma di credito di imposta, che potrà a sua vola essere ceduto a terzi.

(*) Tale opzione, può essere fatta valere anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. In tal caso l'opzione si riferisce a tutte le rate residue.

(**) Lo sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa quale sconto praticato in applicazione dell'art. 121 del decreto-legge n.34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Lo sconto diretto in fattura così come la cessione del credito sono ad oggi un'opzione e non un obbligo per il fornitore/cessionario. In quanto tale, vanno adeguatamente concordate tra le parti (contribuente e fornitore): rimane facoltà del fornitore/cessionario accettare o rifiutare la proposta di sconto diretto in fattura/cessione del credito.

Le due opzioni sono contemplate indipendentemente dalla tipologia di edificio su cui si interviene (parti comuni di edifici condominiali, unità immobiliari di edifici condominiali, singole unità immobiliari, ecc.).

È possibile effettuare la cessione del credito d'imposta o esercitare l'opzione dello sconto diretto in fattura, in corrispondenza di ogni stato di avanzamento dei lavori. Nel caso specifico del Superbonus, le due opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) possono essere esercitate in massimo due stati di avanzamento dell'intervento, di cui ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell'avanzamento complessivo dell'intervento.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma viene poi rilevato che il

contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha

acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito

d’imposta.

per quali interventi è possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura

interventi ammessi alle detrazioni fiscali del BonusCasa (detrazioni del 50%)

interventi ammessi alle detrazioni fiscali dell'EcoBonus (detrazioni del 50%-65%-70%-75%-80%-85%) interventi ammessi alle detrazioni fiscali del Bonus Facciate (detrazioni del 90%)

interventi ammessi alle detrazioni fiscali del Superbonus (detrazioni del 110%)

per quale aliquota è possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura

L'aliquota dello sconto in fattura o del credito di imposta ceduto (*) deve essere pari o inferiore all'aliquota della detrazione fiscale spettante (non può essere superiore).

Nell'importo scontato in fattura/ceduto al fornitore, rientrano a tutte le spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, inclusi gli eventuali importi non corrisposti al fornitore per effetto dello sconto praticato.

(*) nel caso di cessione del credito l'opzione può essere fatta valere anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. In tal caso, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Per un intervento di 30.000 euro, cui corrisponde una detrazione di 33 mila euro (110% di 30.000), a fronte dello sconto applicato in fattura per un massimo di 30 mila euro, il fornitore ottiene un credito d'imposta pari a 33.000 euro che potrà utilizzare girandolo ad altro fornitore (quello dei materiali, per esempio) o alle banche che ne attualizzeranno l'ammontare.

Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro (110% di 10.000). Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

tra i contribuenti possono fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura

tutti i contribuenti che sostengono la spesa (compresi gli incapienti) i cessionari del credito (che a loro volta possono cedere il credito ottenuto)

Inoltre, possono fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura anche i seguenti soggetti che, diversamente, non potrebbero accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus:

trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area), possono tuttavia optare per le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito (rif. Circ. AdE n.24/E dell'8 agosto 2020).

a chi può essere ceduto il credito

fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

privati cittadini, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa società ed enti

istituti di credito e intermediari finanziari

come può essere utilizzato da parte dei cessionari/fornitori il credito ricevuto

▪ esclusivamente in compensazione in F24

▪ con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per il Superbonus 110% pari a 5 quote annuali)

esempi

▪ non è possibile richiedere a rimborso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, così come non può essere usufruita negli anni successivi

▪ in alternativa all'utilizzo diretto, il credito ricevuto per cessione o tramite sconto in fattura può essere ceduto a sua volta ad altri soggetti

Il

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 n. 283847/2020

ha definito le modalità di esercizio (esclusivamente telematiche) dell'opzione di cessione del credito, si rimanda la testo integrale del provvedimento per ulteriori approfondimenti procedurali (link aggiornato al 12 ottobre 2020).

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una Guida specifica per l'utilizzo della procedura di invio della Comunicazione delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, la quale si rimanda per ulteriori informazioni (link aggiornato al 12 ottobre 2020).

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Ad esempio, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso di intervento ammesso allo sconto in fattura e realizzato (e fatturato) da più imprese, è ammissibile optare per lo sconto in fattura anche per una sola singola impresa.

Ad esempio, si può optare per lo sconto in fattura solo con l'impresa che realizzerà le opere di isolamento termico dell'involucro, mentre l'impresa che si occupa della sostituzione dei serramenti si applica la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi o della cessione del credito d'imposta.

Inoltre, in presenza di più di un fornitore, anche uno solo dei fornitori può acquisire l’intero credito [rif.

Risposta a interpello n. 425 dell' Agenzia delle Entrate del 1 ottobre 2020]

Di seguito si riportano le regole valide per le due opzioni, riferite al Superbonus 110%.

Per l'esercizio delle due opzioni e relativamente agli

interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari che accedono al Superbonus 110%

, è necessario produrre:

 L'

asseverazione tecnica (cfr. §3.2)

relativa all'intervento di efficienza energetica eseguito. Tale documento certifica:

o il rispetto dei requisiti di tipo tecnico necessari per il Superbonus (c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020), con riferimento sia alla fase progettuale che realizzativa dell'intervento;

o la congruità della spesa sostenuta in accordo al c.d. Decreto Prezzi (o Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020).

Il

visto di conformità (cfr. §3.1):

tale documento attesta la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla detrazione fiscale, verificando la presenza delle asseverazioni e attestazioni necessarie all'intervento.

Inoltre, è necessario inviare per

via telematica all'Agenzia delle Entrate

il modello "Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" (link aggiornato al 12 ottobre 2020) - di seguito denominato

"

Comunicazione

" - allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 n. 283847/2020.

Quando deve essere inviata la Comunicazione:

 A partire dal 15 ottobre 2020;

 Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

 [nel caso di cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni] Entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;

 Comunque dopo il 5° giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione tecnica prevista

Da chi

deve essere inviata la Comunicazione

nell'ambito del Superbonus 110%:

 esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari;

dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore di condominio (o da uno dei condòmini a tal fine incaricato nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'amministratore di condominio)

A seguito dell'invio della Comunicazione, è rilasciata entro 5 giorni la ricevuta che ne attesta la presa in carico, da conservare.

Una volta effettuata la comunicazione da parte del contribuente, il cessionario o i fornitori che applicano lo sconto in fattura vedrà nel "Cassetto fiscale” dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta che gli è stato attribuito. Tale credito

potrà essere utilizzato solo a seguito della relativa accettazione da parte del cessionario/fornitore

con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si precisa che il mancato invio della comunicazione rende inefficace l'opzione.

6 LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULLE DETRAZIONI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E CHIUSURE OSCURANTI

1. Ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dall'Allegato E del decreto Requisiti del 6 agosto 2020, è possibile avvalersi del metodo del serramento campione/normalizzato e le regole di estensione delle prestazioni termiche prevista dalla norma EN 14351-1?

Sì,

è ammesso avvalersi far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto. Tutto ciò è valido sia per interventi ammessi al Superbonus 110% sia per interventi ammessi all'Ecobonus 50%.

2. Ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dall'Allegato E del decreto Requisiti del 6 agosto 2020, è possibile escludere dal calcolo della trasmittanza termica del serramento Uw l'area del telaio se incassato nel muro?

NO,

il calcolo della trasmittanza termica del serramento Uw deve essere effettuato in conformità alla ISO 10077-1 e ISO 10077-10077-2 per la trasmittanza termica del telaio. Ne consegue che, come esplicitato nella serie di norme ISO 10077, non è possibile tenere in conto dell’interazione muro-telaio nel calcolo della Uw, né per la marcatura CE dei prodotti, nè per la verifica del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti per le detrazioni fiscali.

Infatti, come specificato la UNI EN ISO 10077-2 specifica che il calcolo della trasmittanza termica del telaio del serramento non tiene in conto dell'interazione con la muratura.

3. Qual è il massimale di spesa detraibile per interventi inerenti a serramenti e chiusure oscuranti nel caso di accesso al Superbonus 110%?

Il

limite massimo di spesa

per il Superbonus 110% è pari a

€ 54.545 per ciascuna unità immobiliare

, che corrisponde a una detrazione massima di

€ 60.000

, calcolata sulla percentuale di detrazione del 110% prevista dal Superbonus.

Nel caso invece dell'Ecobonus 50% rimangono validi i pre-vigenti limiti di detrazione massima pari a € 60.000

, che, calcolata sulla percentuale di detrazione del 50% prevista dall'Ecobonus, corrisponde a

una spesa massima di € 120.000

.

4. Per gli interventi inerenti ai serramenti e chiusure oscuranti che accedono al Superbonus 110%, si applicano i massimali di spesa a m

2

riportati nell'Allegato I del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020?

NO,

nel Superbonus 110% la congruità di spesa viene asseverata da tecnico abilitato tramite l'apposita Asseverazione. In questo caso l'Asseveratore dovrà verificare la congruità di spesa di tutto l'intervento (trainato + trainante), ivi inclusi gli interventi inerenti a serramenti e chiusure oscuranti.

Per il Superbonus 110% la congruità della spesa viene attesta verificando che le spese siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari individuati dal MISE nel c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto

Per il Superbonus 110% la congruità della spesa viene attesta verificando che le spese siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari individuati dal MISE nel c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto