2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione di serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari
2.2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e/o schermature solari . 20
E' possibile portare in detrazione al 110% anche
le spese sostenute per la fornitura e posa in opera delle schermature solari (chiusure oscuranti e tende esterne) in caso sia di sostituzione sia di installazione ex novo, indipendentemente dai serramenti.
Ai fini delle detrazioni fiscali per schermature solari si intendono quelle indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo alle seguenti norme di prodotto:
UNI EN 13659 “Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza” UNI EN 13561 “Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”
Fanno parte delle chiusure oscuranti:
le
tende esterne alla veneziana
, le
tapparelle
, le
persiane
(ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto
, ecc.) e prodotti assimilabili ai precedenti.
Tra le tende esterne di tipo tecnico rientrano varie tipologie:
a bracci pieghevoli
,
a bracci rotanti
,
a rullo verticali
,
per lucernari/finestre su tetto
,
per verande/terrazzi
,
a pergola
e prodotti assimilabili ai precedenti.
i requisiti per l'accesso al Superbonus 110% negli interventi di
sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari sono:
“
da sapere
da sapere
▪ essere interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cfr. § 2.1)
▪ determinare, anche assieme agli interventi trainanti, il miglioramento di due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta;
▪ essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente smontabili/montabili dall'utente;
▪ essere a protezione di una superficie vetrata;
▪ essere mobili;
▪ essere schermature di tipo "tecnico";
▪ le chiusure oscuranti e/o schermature solari oggetto di intervento siano installati all'interno, all'esterno o integrati nella superficie finestrata;
▪ solo per le schermature solari, esse devono essere installate esclusivamente sulle esposizioni Est, Ovest, passando per il Sud.
▪ le chiusure oscuranti e/o schermature solari oggetto di intervento garantiscano un valore di trasmissione solare totale gtot (serramento + schermatura solare) minore o uguale a 0,35;
▪ per le chiusure oscuranti il fornitore/installatore è tenuto a indicare il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125. Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, per l'accesso alle detrazioni fiscali vi è l’obbligo che la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quello esistente affinché venga conseguito un risparmio energetico.
▪ rispettare la congruità di prezzo definita dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 per il Superbonus 110%
(cfr. §3.2.1)
Gli interventi di riqualificazione energetica su chiusure oscuranti/schermature solari per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 110% alle condizioni sopra riportate sono:
1. sostituzione o installazione ex novo di sistemi di schermatura solare e/o chiusure oscuranti mobili;
2. installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature solari.
E' detraibile al 110% ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso ( rimozione delle chiusure oscuranti/schermature solari esistenti - fornitura e posa dei nuovi sistemi schermanti – assistenza muraria alla posa - eventuale prestazione professionale di tecnici per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori – opere provvisionali e accessorie )
2.3 Tipologie di edifici ammesse al Superbonus
Per poter accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, gli interventi devono essere eseguiti:
su parti comuni di edifici residenziali condominiali;
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, per un massimo di interventi eseguiti su due unità immobiliari per ciascun avente diritto;
su unità immobiliari residenziali indipendenti facenti parte di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (ovvero aventi almeno un accesso autonomo dall'esterno rispetto alle restanti unità immobiliari che compongono l'edificio), per un massimo di interventi eseguiti su due unità immobiliari per ciascun avente diritto.
Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha accesso autonomo dall’esterno qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda
“
“
La legge di Bilancio 2021 ha chiarito inoltre che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
su parti private di singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (su questi, sono ammessi solo interventi trainati, che quindi devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti eseguiti su parti comuni di edifici condominiali).
Tali immobili devono essere:
già dotati di impianto di riscaldamento (ad eccezione nel caso in cui si installano pannelli solari);
esistenti [attesta l’esistenza dell’edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta]
di tipo residenziale, eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9
abitazioni residenziali anche secondarie (non è fatto obbligo di essere "prima casa")
le unità immobiliari non residenziali (es. uffici, magazzini, negozi, ecc.), sono ammessi al Superbonus 110% ma limitatamente alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui fanno parte e a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
sono ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (per esempio da magazzino in abitativo) – rif. FAQ MEF n. 4.13 sul Superbonus 110% del 27 ottobre 2020.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio di tipo residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Non possono accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus 110% gli interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali del tipo:
nuova costruzione (o assimilabili, come per esempio gli ampliamenti)
abitazioni signorili (classificati in categoria catastale A1)
ville (classificati in categoria catastale A8)
castelli (classificati in categoria catastale A9)
casi specifici
Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di mantenimento della volumetria esistente o di ricostruzione con volumetria inferiore.
Nelle ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare e conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, resta da chiarire se la detrazione spetti solo per le spese riferibili alla parte esistente. Infatti, il recente DL semplificazioni ha equiparato alla ristrutturazione anche la ricostruzione con differenze di sagoma, prospetti, sedime.
Nonostante ciò, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.24/E dell'8 agosto 2020 ribadisce come le agevolazioni (incluso il Superbonus 110%) siano fruibili solo in assenza di incremento volumetrico, facendo esplicito riferimento alla definizione di «ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001 su cui poi recentemente è intervenuto il Dl Semplificazioni) che contempla al suo interno unicamente demolizioni con ricostruzioni senza incremento volumetrico. Ad avvalorare quest'ultima tesi, è anche la recente risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24 dell'8 gennaio 2021, nella quale si stabilisce che, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.
In caso di interventi che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori [rif. Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 523 del 4/11/2020]