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2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione di serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

2.2.1 Gli interventi " trainati": la sostituzione di serramenti esistenti

i requisiti per l'accesso al Superbonus 110% negli interventi di sostituzione di serramenti esistenti sono:

▪ essere interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cfr. § 2.1)

▪ determinare, anche assieme agli interventi trainanti, il miglioramento di due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta;

▪ essere inseriti in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati;

▪ essere eseguiti su serramenti esistenti (finestre, portefinestre, porte vetrate e non, vetrine, ecc.) che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche;

▪ i nuovi serramenti devono possedere le caratteristiche massime di trasmittanza termica riportate in Tabella 4;

▪ i valori di trasmittanza termica dei vecchi serramenti devono essere superiori ai valori limite riportati nella Tabella 4;

▪ rispettare la congruità di prezzo definita dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 per il Superbonus 110%

(cfr. §3.2.1)

zona climatica

Limiti di trasmittanza termica UW (W/m2K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili a lavori che intendono accedere al Superbonus 110%

A ≤ 2,60

B ≤ 2,60

C ≤ 1,75

D ≤ 1,67

E ≤ 1,30

F ≤ 1,00

NOTA: Ai fini del SuperBonus 110%, ai sensi dell’Allegato I e dell’art. 1 comma 3 punto m) del Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020, i limiti di trasmittanza sono applicabili a chiusure trasparenti e opache, apribili e assimilabili, ai cassonetti, comprensivi dei telai (infissi).

È di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per gli interventi che non prevedono il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la data di inizio lavori potrà essere oggetto di dichiarazione del tecnico abilitato all'atto della presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori o ancora, nei casi residui di interventi di edilizia libera, di autodichiarazione del committente.

Ad oggi quindi, non possono far fede anche la data del contratto/primo acconto per attestare la data di inizio lavori.

da sapere

I limiti di trasmittanza termica imposti per l'accesso alle detrazioni fiscali si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni).

[novità] Nella valutazione della trasmittanza termica del serramento, ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr.

FAQ 2.B aggiornate al 25-01-2021). Ne consegue che, nel caso di sostituzione “contestuale”

serramenti e chiusure oscuranti, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.

La prestazione termica dei serramenti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, può essere calcolata con il metodo semplificato previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1.

È ancora possibile applicare il metodo del serramento campione/normalizzato per la verifica dei limiti di trasmittanza termica previsti.

Infatti, si può valutare la trasmittanza di tutti i serramenti presenti nell’unità immobiliare oppure far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto (vedere ulteriore approfondimento sull’argomento inFAQ 1, 2, 8 del paragrafo 6 del presente documento.

Ai fini delle detrazioni fiscali del 110% i serramenti completamente opachi o parzialmente vetrati devono rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti per le finestre e le portefinestre.

Le norme tecniche EN ISO 10077-1 e EN ISO 10077-2, di riferimento per la valutazione delle prestazioni termiche rispettivamente dei serramenti nel loro complesso (UW) e dei telai (Uf), prescrivono che i risultati debbano essere espressi in termini di due cifre significative che, dal punto di vista matematico, non sono le cifre decimali.

Ai fini della marcatura CE dei prodotti, se la Uw è ≥ di 1,0 W/m2K, si esprimerà il risultato alla prima cifra decimale (es. 1,2 W/m2K), che corrispondono a due cifre significative previste dalla serie di norme EN ISO 10077.

Al fine, invece, di confrontare i valori di trasmittanza termica calcolati secondo la EN ISO 10077-1 con i limiti di legge (es. ambito detrazioni fiscali, ambito Decreto Requisiti Minimi) il risultato va espresso con il numero di cifre decimali corrispondente al limite con cui deve essere confrontato (2 cifre decimali sia per le detrazioni fiscali secondo il nuovo Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, sia per il Decreto Requisiti Minimi del 2015).

Gli interventi di riqualificazione energetica sui serramenti esistenti per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 110% alle condizioni sopra riportate sono:

1. fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con prestazioni termiche migliori di quelle esistenti, a condizione che quelli esistenti non abbiano già una trasmittanza termica inferiore a quella indicata in Tabella 4 di questo documento;

2. integrazione e/o sostituzione di vetrazioni in serramenti esistenti, allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dagli stessi;

3. coibentazione o sostituzione di cassonetti – se contestuali agli interventi sui serramenti - che rispettino i valori di trasmittanza termica indicata in Tabella 4 di questo documento;

Il metodo del serramento campione e il contributo delle

chiusure oscuranti

Le cifre decimali

della Uw

E' detraibile al 110% ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso ( rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti - fornitura e posa dei nuovi serramenti o delle nuove vetrazioni – assistenza muraria alla posa dei serramenti - eventuale prestazione professionale di tecnici per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori – opere provvisionali e accessorie )

Gli interventi detraibili fiscalmente secondo l'Ecobonus al 65% (comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296) di riqualificazione energetica globale di interi edifici, non possono essere considerati interventi trainati ai fini del Superbonus 110%.

2.2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione o installazione ex novo di chiusure