Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti www.unicmi.it
In collaborazione con ASSOVETRO
VASISTAS [3.2021]
Guida alle detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) per gli interventi di sostituzione di serramenti esistenti, sostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari
a cura dell’Ufficio Tecnico UNICMI 27 Gennaio 2021
SUPERBONUS 110%
le detrazioni fiscali negli interventi di
efficientamento energetico dell'involucro
edilizio o altri trainanti
questo documento è stato pensato per …
i soci UNICMI, gli affiliati ad UNCSAAL SERVIZI Srl e tutti gli interessati ad accedere alle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici (110%).
questo documento aggiorna le pubblicazioni tecniche UNICMI …
Vasistas 3.2020 – SUPERBONUS 110% – Le detrazioni fiscali negli interventi di efficientamento energetico dell'involucro edilizio o altri trainanti
questo documento integra le pubblicazioni tecniche UNICMI …
Vasistas 1.2021 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - Le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica (EcoBonus) e negli interventi edili (BonusCasa)
Vasistas 2.2021 - SCHERMATURE SOLARI - Le detrazioni fiscali del 50% (EcoBonus e BonusCasa)
Vasistas 4.2021 – BONUS FACCIATE - Le detrazioni fiscali negli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti
sono di riferimento per questo documento …
Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110% (edizione Luglio 2020).
Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” (edizione Marzo 2019).
Guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione Luglio 2019).
Si riportano:
- evidenziate in giallo o in box rosso [novità] le principali novità introdotte rispetto alla precedente versione del presente documento (Vasistas 1.2020), anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021.
Indice
1 INTRODUZIONE ... 4
1.1 Cumulabilità delle agevolazioni fiscali ... 12
2 GLI INTERVENTI E LE SPESE AMMESSI AL SUPERBONUS ... 13
2.1 Gli interventi "trainanti" ... 14
2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione di serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari ... 16
2.2.1 Gli interventi " trainati": la sostituzione di serramenti esistenti ... 17
2.2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e/o schermature solari . 20 2.3 Tipologie di edifici ammesse al Superbonus ... 21
2.4 I soggetti ammessi al Superbonus ... 23
3 ASPETTI PROCEDURALI ... 26
3.1 Il visto di conformità ... 26
3.2 L'asseverazione tecnica ... 27
3.2.1 L'asseverazione di congruità della spesa ... 29
3.3 I documenti da trasmettere e conservare ... 30
3.4 Come effettuare i pagamenti ... 31
4 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA ... 32 5 LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 110% ... 34
6 LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULLE DETRAZIONI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% IN RELAZIONE ALLA
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E CHIUSURE OSCURANTI ... 38
avvertenze
Si consiglia di verificare nell’area Prodotti Editoriali del sito web www.unicmi.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.
1 INTRODUZIONE
Alla data di pubblicazione del presente documento, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021, con la conversione in legge del Decreto Rilancio (Legge 17 luglio 2020, n. 77) e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suoi Decreti Attuativi (c.d. Decreto Asseverazioni e Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020) avvenuta in data 6 ottobre 2020, sono previste nuove
detrazioni fiscali del 110% (Superbonus o SuperEcoBonus o EcoBonus 110%).
La nuova detrazione del 110% è di fatto un’estensione dell’esistente EcoBonus dedicato agli interventi di efficienza energetica e si affianca altri incentivi fiscali già in essere (es. BonusCasa) in cui possono essere inseriti anche gli interventi di sostituzione di serramenti esistenti e schermature solari (chiusure oscuranti e tende esterne) in funzione del tipo di contribuente, di destinazione edilizia e altri parametri applicativi.
[novità]
La legge di Bilancio 2021 ha previsto la prorogafino al 31 dicembre 2021
di: ecobonus 50%, 65% e 75%
bonus casa 50%
bonus facciate 90%
Le
novità per il superbonus 110% introdotte dalla legge di bilancio 2021
sono:o proroga fino al
30 giugno 2022
, con possibilità di proroga ulteriore fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il 60% dei lavori.o Per gli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP), il beneficio fiscale è esteso fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
o Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione del Superbonus 110% è ripartita in
4 quote annuali di pari importo,
mentre limitatamente agli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.o
Si aggiungono ai soggetti beneficiari del Superbonus 110% anche lepersone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agliinterventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
o
Possibilità di accedere al Superbonus 110% anche per interventi inerenti allacoibentazione del tetto, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato,
e quindi senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.o
Estensione del Superbonus 110% anche agliinterventi "trainati" inerenti all'eliminazione delle barriere architettoniche
– ad es. installazione di ascensori e montacarichi - (interventi elencati all’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986) se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.o
Chiarimento in merito alla definizione di "unità immobiliare funzionalmente indipendente
"ammessa al Superbonus 110%: dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
Il
Superbonus 110%
è applicabile allespese sostenute e documentatedal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (compreso),
da ripartire in5 quote annuali di pari importo (
per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo)
per gli interventi cosiddettitrainanti
di: isolamento termico dell'involucro edilizio opaco;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e/o raffrescamento estivo e/o fornitura di acqua calda sanitaria;
interventi antisismici: questi interventi non sono tuttavia trainanti per l'EcoBonus, e quindi neanche per la sostituzione di serramenti e schermature solari. Sono trainanti da soli solamente per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati) e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Gli interventi trainanti per l'EcoBonus
Al momento, la Guida dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 24 luglio 2020 sul superbonus, a pagina 4, dichiara che le misure antisismiche sono interventi «trainanti» anche per l’EcoBonus. Questo traino, però, non è previsto dall'art. 119 della conversione in legge del Decreto Rilancio (Legge del 18 luglio 2020).
La Guida dell'AdE del 24 luglio 2020 poi, nello specifico capitolo dedicato all’EcoBonus di pagina 10, chiarisce che il 110% per questi interventi si ottiene solo se sono eseguiti
«congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti», pertanto non grazie agli interventi antisismici.
Ne consegue che gli interventi antisismici non sono da considerarsi come interventi trainanti per gli interventi di efficienza energetica contemplati dall'EcoBonus, e quindi neanche per la sostituzione di serramenti e schermature solari.
La detrazione del 110% spetta anche a interventi di portata minore (c.d. “trainati”), qualora eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti elencati in precedenza, quali ad esempio:
interventi di efficientamento energetico rientranti nell'EcoBonus, tra i quali rientrano anche:1.
lasostituzione di serramenti esistenti,
2.
lasostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari (anche indipendentemente dal fatto che contestualmente vengano sostituiti i serramenti esterni).
In questi due casi, il
limite massimo di spesa
è calcolato sulla detrazione massima già prevista dall'EcoBonus (€ 60.000), ovveropari a € 54.545,
e la detrazione del 110% è da ripartirsi in5 quote annuali di pari importo.
Ai fini dell'accesso al Superbonus 110%, le prime due tipologie di intervento trainanti sopra-elencate
(isolamento termico dell'involucro e sostituzione degli impianti)
devono garantire – anche congiuntamente agli interventi "trainati" – ilmiglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento.
Qualora ciò non sia possibile - ad esempio nel caso di edifici già energeticamente efficienti che si trovano ante- intervento ad una sola classe energetica inferiore (classe A3) rispetto a quella massima (classe A4) - tali interventi devono garantire il conseguimento della classe energetica più alta.
Il nuovo decreto del MISE (c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020), ha definito i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus e dell'EcoBonus.
Nel dettaglio, le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 rispetto ai precedenti requisiti definiti dal Decreto MISE del 19 febbraio 2007, sono:
introduzione di nuovi e più stringenti
limiti di trasmittanza termica
per i serramenti che intendono introduzione di
massimali specifici di spesa
(limite di spesa a metro quadrato) per interventi dell'Ecobonus 50% per cui l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita da una dichiarazione dell’esecutore dell’’intervento (fornitore o installatore), tra cui gli interventi inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari; Il requisito di congruità della spesa ai prezzari identificati dal MISE nel c.d. Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 per tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110%;
possibilità per tutti i contribuenti e per tutti gli interventi che accedono al Superbonus e all'EcoBonus, di optare per la
cessione del credito o dello sconto in fattura
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale.Il Decreto interministeriale “Requisiti”
del Ministero dello Sviluppo economico emanato il 6 agosto 2020 è entrato pienamente in vigore il 6 ottobre 2020 ele disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020.
Agli interventi la cui
data di inizio lavori
, comprovata tramite apposita documentazione, siaantecedente la data di entrata in vigore del presente decreto (6 ottobre 2020), si applicano
, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007, ovverole "vecchie" disposizioni vigenti per l'Ecobonus.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
Per gli interventi che non prevedono il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la data di inizio lavori potrà essere oggetto di dichiarazione del tecnico abilitato all'atto della presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori o ancora, nei casi residui di interventi di edilizia libera, di autodichiarazione del committente.
Ad oggi quindi, non possono far fede anche la data del contratto/primo acconto per attestare la data di inizio lavori.
Nella pratica per l’applicazione del SuperBonus 110% e EcoBonus 50% esistono due regimi:
▪ Spese sostenute per Superbonus 110% dal 1° luglio 2020 e data di inizio lavori fino al 6 ottobre 2020:
dovrà rispettare i preesistenti requisiti tecnici di accesso (rif. Decreto Ministeriale 26 Gennaio 2010 pubblicato sulla G.U. n°35 del 12 Febbraio 2010).
▪ Spese sostenute per Superbonus 110% dal 1° luglio 2020 e data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020 in poi:
dovrà rispettare i requisiti tecnici del nuovo "Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020".
La
Tabella 1
riporta il quadro riassuntivo delle detrazioni fiscali inerenti agliinterventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari,
ad oggi previste.La data di
inizio lavori
Tabella 1 – Tipologie di incentivi fiscali per interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari
Detrazioni fiscali per interventi di sostituzione di serramenti esistenti, sostituzione o installazione ex novo
di chiusure oscuranti e schermature solari
fino al
al 31.12.2021 dal 1.01.2022 al 30.06.2022
n. di quote annuali di pari importo
in cui ripartire la detrazione
1
BonusCasa – (solo per persone fisiche)
per interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari che si configurano in interventi di: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni degli edifici);
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia eseguiti su edifici residenziali.
50%
(tetto massimo di spesa 96.000 Euro)
Non previste 10
2 EcoBonus – interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari anche su singola unità immobiliare
50%
(detrazione massima di 60.000 € per ciascuna unità immobiliare)
Non prevista 10
3
EcoBonus – interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari eseguiti congiuntamente alla riqualificazione energetica in parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
70%
(tetto massimo di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio)
Non prevista 10
4
EcoBonus – interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari eseguiti congiuntamente alla riqualificazione energetica in parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che portino le prestazioni invernali ed estive dell’involucro edilizio dell’intero edificio al livello di “qualità media” definita nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del Decreto 26/06/2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
75%
(tetto massimo di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio)
Non prevista 10
5
EcoBonus – interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari in zone sismiche 1-2- 3, eseguiti congiuntamente all' intervento del punto 3 oppure del punto 4 + riduzione del rischio sismico di 1 classe
80%
(tetto massimo di spesa di € 136.000
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio)
Non prevista 10
Detrazioni fiscali per interventi di sostituzione di serramenti esistenti, sostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari
fino al al 31.12.2020
dal 1.01.2021 al 31.12.2021
n. di quote annuali di pari importo in cui ripartire la detrazione
6
EcoBonus - interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari in zone sismiche 1-2-3, eseguiti congiuntamente all' intervento del punto 3 oppure del punto 4 + riduzione del rischio sismico di 2 classi
85%
(tetto massimo di spesa di € 136.000
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio)
Non prevista 10
7
EcoBonus - interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari nell'ambito di interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici costituiti da una o più unità immobiliari (rif. Comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296)
65%
(detrazione massima di 100.000 euro.
Qualora siano effettuati su condomini, tale limite
di detrazione va riferita all’intero edificio e non alle
singole unità immobiliari che lo compongono. In tal
caso, quindi, è necessario ripartire la
detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati.)
Non prevista 10
8
Superbonus – interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari in parti comuni di edifici condominiali contestuali ad intervento trainante ai sensi del Decreto Rilancio + salto di due classi energetiche dell’edificio
110%
(tetto di spesa per i serramenti € 54.545 per il numero di unità
immobiliari di cui si compone l’edificio.
Analogo tetto di spesa per schermature
solari/chiusure oscuranti)
110%
NOTA:
il beneficio fiscale è esteso fino al 31 dicembre 2022 per gli
interventi che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il 60% dei
lavori.
Per gli Istituti Autonomi per la Case Popolari
(IACP), il beneficio fiscale è esteso fino al
31 dicembre 2022, con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre
2022 sono stati effettuati lavori per
almeno il 60%
dell’intervento complessivo.
5 NOTA:
Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di
pari importo.
Per gli Istituti Autonomi per la
Case Popolari (IACP), per le spese sostenute
dal 1°
luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo
9
Superbonus - interventi di sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari in parti private di unità immobiliari di edificio condominiale o di edificio unifamiliare, contestuali ad intervento trainante ai sensi del Decreto Rilancio + salto di due classi energetiche dell’edificio
110%
(tetto di spesa per i serramenti € 54.545 per ciascuna unità immobiliare. Analogo
tetto di spesa per schermature solari/chiusure
oscuranti)
110%
NOTA:
il beneficio fiscale è esteso fino al 31 dicembre 2022 per gli
interventi che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il 60% dei
lavori.
Per gli Istituti Autonomi per la Case Popolari
(IACP), il beneficio fiscale è esteso fino al
31 dicembre 2022, con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre
2022 sono stati effettuati lavori per
almeno il 60%
dell’intervento complessivo.
5 NOTA:
Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di
pari importo.
Per gli Istituti Autonomi per la
Case Popolari (IACP), per le spese sostenute
dal 1°
luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo
Massimali specifici di costo degli interventi agevolabili
Per gli interventi del punto 1 della Tabella 1 (BonusCasa) non vi sono limiti di prezzo unitario (€/m2) massimo, ma solo il tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro.
Per tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110% (inclusi gli interventi di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi che accedono al Superbonus 110%) i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute indicati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
La spesa massima ammissibile riportata nell'Allegato I del c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 si applica unicamente per interventi di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi che accedono all'Ecobonus 50%.
La spesa massima a m2 riportata nell'Allegato I del c.d. Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 è da considerarsi al netto di IVA, posa in opera, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie, così come esplicitato dalla FAQ del MEF del 27 ottobre 2020 n. 4.16.
Inoltre, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione fiscale del 90% (Bonus Facciate) per interventi di recupero e restauro delle parti opache delle facciate esterne in zona territoriale A e B (centri storici e aree ad alta densità abitativa), su edifici (o su parti di edifici) e su singole unità immobiliari esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione edilizia inclusi i beni immobili strumentali. Sono tuttavia esclusi dal Bonus Facciate gli interventi su parti vetrate della facciata: serramenti, infissi, chiusure oscuranti e schermature solari.
La
Tabella 2
sintetizza le principali differenze di accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (EcoBonus 50%-65%-70%-75%-80%-85%, Superbonus 110%) e altri ambiti di intervento (BonusCasa 50%, Bonus Facciate 90%).La questione
"posa in opera"
Tabella 2
detrazioni fiscali destinazione edilizia degli edifici e delle unità immobiliari oggetto di intervento
tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali
tipo di
detrazione sull’imposta lorda dei redditi
50%
interventi edili (BonusCasa)
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e
sulle loro pertinenze. Persone fisiche IRPEF
65% - 50%
(riqualificazione energetica EcoBonus)
su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale e dotati di impianto di riscaldamento.
su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali all’attività d’impresa o professionale, su beni merce o beni patrimoniali posseduti o detenuti dai titolari di reddito d’impresa [*].
su immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) concessi in locazione ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica (cfr. Circolare n. 20/E del 18/05/2016).
Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d’impresa [persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni – titolari di reddito di impresa (persone fisiche – società di persone- società di capitali) – associazioni tra professionisti – enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal 2018 possono usufruire delle detrazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari, e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, limitatamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni.
Possono usufruirne altresì le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
IRPEF IRES
detrazioni fiscali destinazione edilizia degli edifici e delle
unità immobiliari oggetto di intervento tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali
tipo di detrazione sull’imposta lorda dei redditi
70% - 75%
EcoBonus
su parti comuni di edifici condominiali e che interessino l’involucro edilizio.
Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d’impresa aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
IRPEF IRES
80% - 85%
EcoBonus
su parti comuni di edifici condominiali e che interessino l’involucro edilizio.
Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d’impresa aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
IRPEF IRES
110%
su parti comuni di edifici condominiali su parti private di unità immobiliari di edificio condominiale (in questo caso sono ammessi solo interventi trainati)
su parti private di unità immobiliari di edificio plurifamiliare che siano funzionalmente indipendenti (ovvero che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno)
su edifici unifamiliari
Persone fisiche
Solo nel caso in cui partecipino alle spese degli interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni: titolari di reddito d'impresa
Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) - cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili da loro posseduti - organizzazioni non lucrative di utilità sociale - organizzazioni di volontariato - associazioni e società sportive dilettantistiche.
IRPEF (IRES limitatamente al
caso in cui partecipino alle
spese degli interventi effettuati dal condominio sulle
parti comuni.
Qualora invece i lavori interessino
singole unità immobiliari,
possono accedere al Superbonus limitatamente agli immobili
estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla
sfera “privata”
della vita dei contribuenti – rif.
Circ. AdE n.24/E dell'8 agosto
2020)
90%
Bonus Facciate
su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale anche su edifici strumentali, purché in zona A e B.
su parti comuni di edifici condominiali.
Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d’impresa aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
IRPEF IRES
[*]
Su questo aspetto si è consolidata la giurisprudenza di merito - in seno sia alle Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali - ammettendo la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali del 50% (EcoBonus) anche nel caso di interventi posti in essere da imprese, società ed enti commerciali su fabbricati dagli stessi posseduti e destinati alla locazione/vendita.Il principio è stato confermato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.34 del 25 giugno 2020, che chiarisce che l'EcoBonus è sempre applicabile anche agli immobili merce, ovvero agli immobili detenuti dalle imprese con l'obiettivo di venderli o affittarli.
valutare la capienza fiscale
Per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro la capienza dell’imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d’imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Si suggerisce pertanto di verificare con il proprio consulente in materia fiscale (commercialista, CAF) la convenienza economica dell’accesso alle detrazioni fiscali in funzione della propria condizione fiscale.
In questi casi si ricorda tuttavia che il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd.
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.
Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE, risparmio energetico in edilizia nazionali e regionali in funzione del tipo di intervento.
Si rimanda ai documenti tecnici UNICMI
Vasistas 1.2021, Vasistas 2.2021
eVasistas 4.2021
per approfondimenti in merito rispettivamente a: Ecobonus e Bonus Casa per interventi su serramenti, schermature solari e chiusure oscuranti, e Bonus Facciate.1.1 Cumulabilità delle agevolazioni fiscali
Per il medesimo intervento, per esempio la sostituzione di serramenti, le detrazioni fiscali facenti capo all’EcoBonus (50%-70%-75%, 80%-85%), al BonusCasa (50%) e al SuperBonus (110%)
non sono cumulabili tra loro
e neanche sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.Ne consegue che, ad esempio, un intervento agevolabile secondo il Superbonus 110%, che potrebbe rientrare anche tra quelli agevolabili secondo l'EcoBonus o BonusCasa, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.
Invece, nel caso di intervento complessivo composto da più categorie di interventi che possono singolarmente beneficiare di detrazioni diverse (ad es. sostituzione di portoncini di ingresso blindati agevolabili secondo il BonusCasa al 50%, con contestuale isolamento termico delle superfici opache agevolabile secondo il Superbonus al 110%), è possibile per il contribuente accedere distintamente alle detrazioni previste, purché le fatture e le spese inerenti a ciascun singolo intervento siano contabilizzare in modo distinto.
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili al 110%,
il limite massimo di spesa detraibile
sarà costituito dallasomma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
“
“
Nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento della spesa totale di 35.000 euro).
2 GLI INTERVENTI E LE SPESE AMMESSI AL SUPERBONUS
Il Superbonus spetta per
interventi "trainanti"
inerenti all'isolamento termico dell'involucro opaco (sono quindi esclusi da questa categoria i serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari), alla sostituzione degli impianti e agli interventi antisismici, così come descritti al § 2.1.Inoltre, il Superbonus spetta anche a
interventi "minori" (trainati) inerenti all'efficientamento energetico degli edifici (EcoBonus)
purché siano eseguiticongiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti
definiti al capitolo 2.1.In quest'ultimo caso, rientrano anche gli interventi di
sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari
, le cui spese potranno quindi essere portate indetrazione al 110% da suddividersi in 5 quote annuali di parti importo
, anziché al 50% in 10 anni come prevede invece l'EcoBonus.Interventi trainanti + eventuali interventi trainati devono complessivamente
determinare il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
Inoltre, il Superbonus 110% si applica agli interventi di
sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari
anche senon eseguiti contestualmente
ad uno degli interventi trainanti, qualora l'edificio oggetto di intervento sia: sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (rif. D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42), oppure
gli interventi definiti "trainanti" non siano eseguibili sull'immobile a causa di vincoli specifici presenti nei Regolamenti Edilizi, Urbanistici e Ambientali.
Tuttavia, la sostituzione dei serramenti, deve comunque
determinare il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
In queste condizioni, si detraggono al 110% le spese sostenute per la sola sostituzione dei serramenti/chiusure oscuranti/schermature solari, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (isolamento termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.
Il Superbonus 110% è una detrazione dall'imposta lorda sui redditi per le spese che può essere fatta valere sull’IRPEF (persone fisiche) oppure sull’IRES (soggetti titolari di reddito d’impresa o professionale, sebbene per quest'ultimi con le limitazioni elencate al § 2.4) in misura pari al
110%
delle spese sostenute:esempio
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP)
perle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali
(per i quali il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
dal 1° luglio 2020 fino al periodo d’imposta in corso al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP)
perle imprese individuali, le società e gli enti commerciali
(per i quali il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare).[novità]
Il Superbonus 110% è esteso finoal 31 dicembre 2022
per gli interventi che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il60% dei lavori.
Limitatamente agli
Istituti Autonomi per la Case Popolari
(IACP), il Superbonus 110% è esteso fino al30 giugno 2023
se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.La detrazione dall’imposta lorda è ripartita
in cinque quote annuali di pari importo
ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l’intervento di riqualificazione energetica eseguito, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente.[novità]
Per lespese sostenute nell'anno 2022
, la detrazione è ripartita in4 quote annuali di pari importo.
Per gli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP), per le
spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione è ripartita inquattro quote annuali di pari importo.
Sono detraibili al 110% anche:
le spese inerenti agli oneri per le prestazioni professionali connesse all'intervento (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione)
;
altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
(ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori) ; le spese inerenti al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE)
;
le spese inerenti al rilascio del visto di conformità
(obbligatorio per i contribuenti che si avvalgono dello sconto in fattura o della cessione del credito);
le spese inerenti al rilascio delle asseverazioni e attestazioni necessarie all'accesso alle detrazioni
, di cui al §3.
la detrazione si applica sul valore totale della fattura
(al lordo del pagamento dell'IVA per persone fisiche).2.1 Gli interventi "trainanti"
Tra gli
interventi trainanti
che beneficiano della detrazione del 110% vi sono:1. Il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio opaco
In questo caso, la superficie interessata dall'intervento deve essere:
▪ opaca;
▪ orizzontale, verticale o inclinata;
▪ delimitante un volume riscaldato verso l'esterno, verso altri ambienti non climatizzati o verso il terreno;
▪ superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Per il raggiungimento della quota del 25%, sarà necessario tenere in considerazione unicamente le superfici opache sulle quali si interviene (perciò se si sostituiscono i serramenti come intervento trainato, la loro relativa superficie non contribuisce al raggiungimento del 25%), da rapportare alla totalità della superficie disperdente che invece include, per definizione, anche eventuali serramenti e parti vetrate.
▪
[novità]
La legge di bilancio 2021 ha ammesso al Superbonus 110% anche gli interventi inerenti alla coibentazione del tetto, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato, e quindi senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.Nel caso in cui si intervenga con coibentazione del tetto che delimita un sottotetto non riscaldato, in virtù della definizione di "superficie disperdente lorda riscaldata", la superficie del tetto oggetto di intervento non contribuisce al raggiungimento del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare, non delimitando un ambiente riscaldato dall'esterno.
Su questo aspetto, resta ancora da chiarire:
• quali siano i limiti di trasmittanza da rispettare per il tetto qualora esso delimiti l'esterno con il sottotetto non riscaldato;
• se la coibentazione del tetto che delimita l'esterno con il sottotetto non riscaldato rientra nel limite di spesa previsti per la coibentazione dell’involucro opaco.
▪ limitatamente ai materiali isolanti impiegati, essi devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM - Decreto dell’11 ottobre 2017), ovvero devono contenere un contenuto minimo di riciclato come riportato in
Figura 1.
Figura 1 - Estratto del Decreto dell’11 ottobre 2017 – Criteri Ambientali Minimi –
contenuto minimo di riciclato dei materiali isolanti
Il contenuto minimo di riciclato è da dimostrare tramite certificazione del prodotto, ovvero tramite una delle seguenti opzioni:
▪ una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
▪ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
▪ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
▪ qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
2. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nelle parti comuni, negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
[si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate "Superbonus 110%" per la definizione dei requisiti tecnici di questa tipologia di intervento]
3. Interventi antisismici
:questi interventi non sono tuttavia trainanti per gli interventi di efficienza energetica contemplati dall'EcoBonus, e quindi neanche per la sostituzione di serramenti e schermature solari.
[si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate "Superbonus 110%" per la definizione dei requisiti tecnici di questa tipologia di intervento]
Ai fini dell'accesso al Superbonus 110%, le prime due tipologie di intervento sopra-elencate
(isolamento termico dell'involucro e sostituzione degli impianti)
devono garantire – anche congiuntamente agli interventi " trainati" di cui al capitolo successivo – ilmiglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento.
Nel caso di edifici già energeticamente efficienti gli interventi trainanti (ed eventuali trainati) devono garantire il conseguimento della classe energetica più alta. È il caso, per esempio, di edifici per i quali il salto possibile è di una classe energetica invece di due perché, allo stato di fatto, si trovano in classe energetica immediatamente inferiore (classe A3) rispetto a quella massima (classe A4).
2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione di serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari
La detrazione fiscale del 110% si applica anche a interventi di portata minore (trainati) purché eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti elencati al paragrafo 2.1. Tra queste tipologie di intervento vi rientra anche la
sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e
schermature solari
.Per gli interventi di
sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari
che accedono al Superbonus 110%, illimite massimo di spesa ammesso a detrazione per ciascuna unità immobiliare
è calcolato sulla detrazione massima già prevista dall'EcoBonus (€ 60.000), ovveropari a € 54.545 (€60.000÷110%),
e la detrazione del 110% è da ripartirsi in5 quote annuali di pari importo.
Inoltre, il Superbonus 110% si applica agli interventi di
sostituzione di serramenti esistenti, chiusure oscuranti e schermature solari
anche senon eseguiti contestualmente
ad uno degli interventi trainanti, qualora l'edificio oggetto di intervento sia: sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (rif. D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42), oppure
gli interventi definiti "trainanti" non siano eseguibili sull'immobile a causa di vincoli specifici presenti nei Regolamenti Edilizi, Urbanistici e Ambientali. Questi vincoli possono spesso vietare ad esempio l'installazione di cappotto termico sulle superfici esterne. Resta da chiarie se, in questi casi, diviene obbligatorio utilizzare una metodologia diversa di coibentazione dell'involucro (ad.es. il cappotto interno) o se, al contrario, la presenza del vincolo rende di per sé agevolabili al 110% anche i singoli interventi trainati come la sostituzione di serramenti esistenti.
Resta tuttavia ferma la condizione che, con la sola sostituzione dei serramenti, si
determini il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta per l'accesso al Superbonus.
In questo caso si detraggono al 110% le spese sostenute per la sola sostituzione dei serramenti/chiusure oscuranti/schermature solari, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (isolamento termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.
2.2.1 Gli interventi " trainati": la sostituzione di serramenti esistenti
i requisiti per l'accesso al Superbonus 110% negli interventi di sostituzione di serramenti esistenti sono:
▪ essere interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cfr. § 2.1)
▪ determinare, anche assieme agli interventi trainanti, il miglioramento di due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta;
▪ essere inseriti in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati;
▪ essere eseguiti su serramenti esistenti (finestre, portefinestre, porte vetrate e non, vetrine, ecc.) che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche;
▪ i nuovi serramenti devono possedere le caratteristiche massime di trasmittanza termica riportate in Tabella 4;
▪ i valori di trasmittanza termica dei vecchi serramenti devono essere superiori ai valori limite riportati nella Tabella 4;
▪ rispettare la congruità di prezzo definita dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 per il Superbonus 110%
(cfr. §3.2.1)
zona climatica
Limiti di trasmittanza termica UW (W/m2K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili a lavori che intendono accedere al Superbonus 110%
A ≤ 2,60
B ≤ 2,60
C ≤ 1,75
D ≤ 1,67
E ≤ 1,30
F ≤ 1,00
NOTA: Ai fini del SuperBonus 110%, ai sensi dell’Allegato I e dell’art. 1 comma 3 punto m) del Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020, i limiti di trasmittanza sono applicabili a chiusure trasparenti e opache, apribili e assimilabili, ai cassonetti, comprensivi dei telai (infissi).
È di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Per gli interventi che non prevedono il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la data di inizio lavori potrà essere oggetto di dichiarazione del tecnico abilitato all'atto della presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori o ancora, nei casi residui di interventi di edilizia libera, di autodichiarazione del committente.
Ad oggi quindi, non possono far fede anche la data del contratto/primo acconto per attestare la data di inizio lavori.
da sapere
I limiti di trasmittanza termica imposti per l'accesso alle detrazioni fiscali si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni).
[novità] Nella valutazione della trasmittanza termica del serramento, ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente, come riportato recentemente nelle FAQ ENEA Ecobonus (cfr.
FAQ 2.B aggiornate al 25-01-2021). Ne consegue che, nel caso di sostituzione “contestuale”
serramenti e chiusure oscuranti, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.
La prestazione termica dei serramenti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, può essere calcolata con il metodo semplificato previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1.
È ancora possibile applicare il metodo del serramento campione/normalizzato per la verifica dei limiti di trasmittanza termica previsti.
Infatti, si può valutare la trasmittanza di tutti i serramenti presenti nell’unità immobiliare oppure far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto (vedere ulteriore approfondimento sull’argomento inFAQ 1, 2, 8 del paragrafo 6 del presente documento.
Ai fini delle detrazioni fiscali del 110% i serramenti completamente opachi o parzialmente vetrati devono rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti per le finestre e le portefinestre.
Le norme tecniche EN ISO 10077-1 e EN ISO 10077-2, di riferimento per la valutazione delle prestazioni termiche rispettivamente dei serramenti nel loro complesso (UW) e dei telai (Uf), prescrivono che i risultati debbano essere espressi in termini di due cifre significative che, dal punto di vista matematico, non sono le cifre decimali.
Ai fini della marcatura CE dei prodotti, se la Uw è ≥ di 1,0 W/m2K, si esprimerà il risultato alla prima cifra decimale (es. 1,2 W/m2K), che corrispondono a due cifre significative previste dalla serie di norme EN ISO 10077.
Al fine, invece, di confrontare i valori di trasmittanza termica calcolati secondo la EN ISO 10077-1 con i limiti di legge (es. ambito detrazioni fiscali, ambito Decreto Requisiti Minimi) il risultato va espresso con il numero di cifre decimali corrispondente al limite con cui deve essere confrontato (2 cifre decimali sia per le detrazioni fiscali secondo il nuovo Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, sia per il Decreto Requisiti Minimi del 2015).
Gli interventi di riqualificazione energetica sui serramenti esistenti per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 110% alle condizioni sopra riportate sono:
1. fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con prestazioni termiche migliori di quelle esistenti, a condizione che quelli esistenti non abbiano già una trasmittanza termica inferiore a quella indicata in Tabella 4 di questo documento;
2. integrazione e/o sostituzione di vetrazioni in serramenti esistenti, allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dagli stessi;
3. coibentazione o sostituzione di cassonetti – se contestuali agli interventi sui serramenti - che rispettino i valori di trasmittanza termica indicata in Tabella 4 di questo documento;
Il metodo del serramento campione e il contributo delle
chiusure oscuranti
Le cifre decimali
della Uw
E' detraibile al 110% ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso ( rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti - fornitura e posa dei nuovi serramenti o delle nuove vetrazioni – assistenza muraria alla posa dei serramenti - eventuale prestazione professionale di tecnici per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori – opere provvisionali e accessorie )
Gli interventi detraibili fiscalmente secondo l'Ecobonus al 65% (comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296) di riqualificazione energetica globale di interi edifici, non possono essere considerati interventi trainati ai fini del Superbonus 110%.
2.2.2 Gli interventi "trainati": la sostituzione o installazione ex novo di chiusure oscuranti e/o schermature solari
E' possibile portare in detrazione al 110% anche
le spese sostenute per la fornitura e posa in opera delle schermature solari (chiusure oscuranti e tende esterne) in caso sia di sostituzione sia di installazione ex novo, indipendentemente dai serramenti.
Ai fini delle detrazioni fiscali per schermature solari si intendono quelle indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo alle seguenti norme di prodotto:
UNI EN 13659 “Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza” UNI EN 13561 “Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”
Fanno parte delle chiusure oscuranti:
le
tende esterne alla veneziana
, le
tapparelle
, le
persiane
(ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto
, ecc.) e prodotti assimilabili ai precedenti.
Tra le tende esterne di tipo tecnico rientrano varie tipologie:
a bracci pieghevoli
,
a bracci rotanti
,
a rullo verticali
,
per lucernari/finestre su tetto
,
per verande/terrazzi
,
a pergola
e prodotti assimilabili ai precedenti.
i requisiti per l'accesso al Superbonus 110% negli interventi di
sostituzione/installazione ex novo di chiusure oscuranti e schermature solari sono:
“
da sapere
da sapere
▪ essere interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (cfr. § 2.1)
▪ determinare, anche assieme agli interventi trainanti, il miglioramento di due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta;
▪ essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente smontabili/montabili dall'utente;
▪ essere a protezione di una superficie vetrata;
▪ essere mobili;
▪ essere schermature di tipo "tecnico";
▪ le chiusure oscuranti e/o schermature solari oggetto di intervento siano installati all'interno, all'esterno o integrati nella superficie finestrata;
▪ solo per le schermature solari, esse devono essere installate esclusivamente sulle esposizioni Est, Ovest, passando per il Sud.
▪ le chiusure oscuranti e/o schermature solari oggetto di intervento garantiscano un valore di trasmissione solare totale gtot (serramento + schermatura solare) minore o uguale a 0,35;
▪ per le chiusure oscuranti il fornitore/installatore è tenuto a indicare il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125. Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, per l'accesso alle detrazioni fiscali vi è l’obbligo che la nuova installazione debba possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quello esistente affinché venga conseguito un risparmio energetico.
▪ rispettare la congruità di prezzo definita dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020 per il Superbonus 110%
(cfr. §3.2.1)
Gli interventi di riqualificazione energetica su chiusure oscuranti/schermature solari per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 110% alle condizioni sopra riportate sono:
1. sostituzione o installazione ex novo di sistemi di schermatura solare e/o chiusure oscuranti mobili;
2. installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature solari.
E' detraibile al 110% ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso ( rimozione delle chiusure oscuranti/schermature solari esistenti - fornitura e posa dei nuovi sistemi schermanti – assistenza muraria alla posa - eventuale prestazione professionale di tecnici per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori – opere provvisionali e accessorie )
2.3 Tipologie di edifici ammesse al Superbonus
Per poter accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, gli interventi devono essere eseguiti:
su parti comuni di edifici residenziali condominiali;
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, per un massimo di interventi eseguiti su due unità immobiliari per ciascun avente diritto;
su unità immobiliari residenziali indipendenti facenti parte di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (ovvero aventi almeno un accesso autonomo dall'esterno rispetto alle restanti unità immobiliari che compongono l'edificio), per un massimo di interventi eseguiti su due unità immobiliari per ciascun avente diritto.
Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha accesso autonomo dall’esterno qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda