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5. La disciplina generale delle sanzioni civili: elementi costitutivi degli illeciti e tratt

5.1. Elemento oggettivo

Secondo la dottrina penalistica l’elemento oggettivo del reato è composto dalla condotta, dal nesso causale e dall’evento. In materia di illeciti civili l’evento richiesto dal legislatore è rappresentato dal danno alla persona offesa, senza il quale non vi può essere condanna risarcitoria, a sua volta presupposto di quella sanzionatoria. Questo elemento, insieme al nesso causale, verrà trattato più avanti in occasione dell’approfondimento sulla decisione del giudice, mentre qui occorre prestare attenzione al nucleo centrale dell’elemento oggettivo, la condotta.

Le condotte sanzionate civilmente vengono descritte dall’art. 4 del decreto riprendendo, come detto, il modello della fattispecie di reato corrispondente abrogato. L’interprete è tenuto, pertanto, a tener conto della passata prassi giurisprudenziale in materia penale per ragioni di continuità, coerenza e certezza del diritto, la quale deve orientarlo laddove sussistano dubbi interpretativi riguardanti i nuovi illeciti.

Le condotte vengono suddivise in due gruppi a seconda della sanzione comminata. Si applica una sanzione da cento a ottomila euro alle fattispecie di “ingiuria”, “sottrazione di cose comuni”, “danneggiamento semplice”, “appropriazione di denaro, cose smarrite,

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tesoro e cose di cui si sia venuti in possesso per errore altrui o caso fortuito”. La sanzione accresce da duecento a dodicimila euro in caso di “falsità in scrittura privata”, “falsità in foglio firmato in bianco, atto privato”, “altre falsità su di esso”, “uso di atto falso”, “soppressione e occultamento di scrittura privata vera”. Si nota, dunque, il carattere piuttosto elevato delle sanzioni, voluto dal legislatore per assicurare la loro efficacia dissuasiva e la loro adeguatezza a sostituire quelle penali, sebbene sia stato lasciato al giudice un ampio potere discrezionale nella loro graduazione, che si muove tra gli ampi limiti minimi e massimi suddetti.

Rispetto ai vecchi reati meritano attenzione alcune peculiarità. In particolare manca, genericamente, la previsione di circostanze aggravanti o attenuanti. Questo obbliga il giudice a graduare la sanzione sulla base dei soli criteri di commisurazione ex art. 5, che analizzeremo più avanti. La sola ingiuria preserva le due aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato e della commissione in presenza di una pluralità di persone, alle quali si riserva il secondo tipo di sanzione più elevato. Lo stesso illecito conserva anche due cause speciali di non sanzionabilità, la ritorsione e la provocazione, mentre non è menzionata l’exceptio veritatis in caso di attribuzione di un fatto determinato, prevista dal vecchio art. 596 c.p. in tre particolari ipotesi. Da ciò si desume l’assenza di limiti nel

fornire la prova liberatoria della verità del fatto50, in virtù dell’accessorietà della

sanzione civile al risarcimento del danno e all’operabilità del prudente apprezzamento del giudice. Il diverso tenore dell’illecito in questione rispetto a quello penale permette, infatti, di giudicare privo di disvalore un comportamento offensivo che corrisponda a verità.

L’ingiuria è, inoltre, l’unico delitto contro la persona ad essere degradato in illecito civile a causa della possibilità di valutarne le conseguenze patrimoniali. Tuttavia, in realtà, i principi di proporzionalità e adeguatezza erano già stati attuati con riferimento a tale delitto mediante la depenalizzazione in concreto realizzata dall’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dal d. lgs. 274 del 2000.

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Un esempio di continuità giurisprudenziale nel passaggio da illecito penale a illecito civile si ha nel caso di falsità in foglio firmato in bianco, piuttosto frequente nelle aule dei tribunali, in particolare nei rapporti legale – cliente a proposito degli onorari dovuti, e per questo avente un’importanza primaria in termini deflattivi: la giurisprudenza della Cassazione aveva chiarito che la querela di falso ex art. 2702 c.c. dovesse essere presentata solamente nell’ipotesi più grave di riempimento "absque pactis" o “sine pactis” e non anche nel caso di riempimento “contra pacta”, ove l’interessato avrebbe dovuto fornire la sola prova di un accordo di contenuto diverso da quello riportato nel foglio sottoscritto. Lo stesso principio viene ribadito dalla Cassazione recente in

relazione al nuovo modello civile51.

Inoltre, la Suprema Corte ha da poco chiarito che un privato che svolge abusivamente l’attività di avvocato e falsifica l’autentica della sottoscrizione della procura ad litem non commette reato di “falso materiale” (art. 477 c.p.) né di “falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità” (art. 481

c.p.), ma commette il nuovo illecito di “falso in scrittura privata”52.

L’elemento oggettivo tipizzato richiede espressamente la necessaria produzione di un danno per l’applicabilità della sanzione civile nei casi di “falsità in scrittura privata”, “falsità in foglio firmato in bianco, atto privato”, “altre falsità su di esso”, “uso di atto falso” e “soppressione e occultamento di scrittura privata vera”. Si deve ritenere, tuttavia, che anche gli illeciti facenti parte del gruppo sanzionato più lievemente debbano presentare tale requisito nella loro componente oggettiva, in virtù della natura accessoria della sanzione rispetto al risarcimento disposta dall’art. 3 del decreto legislativo per tutti gli illeciti in questione.

Per il resto le condotte tipizzate ricalcano l’elemento oggettivo delle precedenti fattispecie penali.

La mancata attenzione che gli articoli in commento rivolgono alla figura del tentativo, una specifica forma di manifestazione dell’illecito penale, inducono a ritenerlo irrilevante come forma di manifestazione dell’illecito civile. Né è possibile invocare lo

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Cass. civ., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16673.

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strumento dell’analogia, precluso dal fatto che gli illeciti civili rientrano, anch’essi, nel

concetto di “materia penale” in virtù della loro natura punitiva53

. La commissione di “atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto”, nonostante

“l’azione non si compie o l’evento non si verifica”54

, non può, infatti, rilevare se codesti atti sono diretti a commettere un illecito civile, poiché dal momento che la sanzione è irrogabile esclusivamente in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, manca, nel caso di illecito tentato, il danno presupposto per la duplice condanna.

Per contro, la non menzione delle cause di giustificazione nel testo normativo non impedisce di considerare applicabili le scriminanti comuni dell’esercizio di un diritto, dell’adempimento di un dovere, della legittima difesa, del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità. Queste incarnano principi generali dell’intero ordinamento giuridico, non essendo la loro operatività relegata al solo diritto penale, come

dimostrato dalla previsione delle ultime due negli artt. 2044 e 2045 c.c.55. Né si

applicherebbe, in tal caso, l’ipotesi di analogia in peius vietata dall’ordinamento giuridico, poiché le cause di giustificazione, escludendo l’illiceità della condotta, garantiscono un trattamento più favorevole per il colpevole. Tuttavia la loro operatività è subordinata al rispetto dei principi generali del diritto civile, non essendo possibile giustificare “l’esercizio di un diritto finalizzato esclusivamente alla lesione di interessi giuridici altrui, concretizzando un caso di abuso del diritto”56. In particolare, la giurisprudenza ha ribadito che il diritto di critica politica, esempio di esercizio di un diritto, deve presentare i requisiti costitutivi che dottrina e giurisprudenza penale hanno da sempre richiesto e che oggi devono essere estesi al settore civile: “la veridicità della notizia, la sua rilevanza per l’interesse pubblico e il rispetto del limite della continenza, che nella “competizione politica” si caratterizza di maggiore elasticità in ragione dei toni aspri ed elevati che contraddistinguono tale ambito”57.

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Padovani, T., Procedibilità e applicazioni, op. cit., p. 78.

54 Art. 56 c.p.

55 Padovani, T., Procedibilità e applicazioni, op. cit., p. 78.

56 Martini, R., L’avvento delle sanzioni pecuniarie civili, op. cit.